Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/03/2026, n. 8800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8800 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di difusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica omettere le generalità e gli altri dati identificativ indicati nell'alegato provvedimento a norma del Tart 52 del DLvo n. 196 del 2003
IL CANCELLERE
08800-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da EMANUELE DI SALVO
NI NO
NA D'IA
IA TE NA
IN ES
ha pronunciato la seguente
-Presidente-
Sent. n. sez. 128/2026 CC-28/01/2026 R.G.N. 38552/2025
-Relatrice-
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
UR CI nato a [...] il [...] AF NA ES nato a [...] il [...] Ministero dell'Economia e delle Finanze
avverso l'ordinanza del 10/07/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria. Udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria ES Arena;
lette le conclusioni del P.G., in persona della Sostituta Procuratrice generale Francesca Ceroni, con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato con cui chiede il rigetto del ricorso;
lette le note scritte dell'avv. Stefania Gullo del foro di Palmi, nell'interesse dei ricorrenti con cui insiste nei motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10 luglio 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria ha respinto la domanda di riparazione per la custodia cautelare in carcere subita da CI UR e NA ES AF dal 10 marzo 2010 al 9 marzo 2011 in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 609 bis commi 1 e 2 n. 1 cod. pen., 609 ter, comma 1 n. 5, comma 2 cod. pen. e 40 cpv, ritenuti commessi ai danni delle figlie minori, reati dai quali i ricorrenti sono stati assolti dal Tribunale di Palmi con
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sentenza del 6 novembre 2018, sulla scorta di un giudizio di inattendibilità delle persone offese, della attribuzione di un diverso significato alle conversazioni captate all'interno dell'abitazione dei ricorrenti, nonché della circostanza che segni di violenza erano stati riscontrati sulle minori in un'epoca in cui le bambine si trovavano in una struttura protetta con divieto di incontri con i presunti abusanti. La Corte della riparazione ha ravvisato a carico dei ricorrenti comportamenti gravemente colposi, ostativi all'accoglimento dell'istanza volta a ottenere l'indennizzo.
2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso affidato a due motivi.
2.1. Con il primo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. vizio di motivazione in quanto fondato sul travisamento del significato probatorio degli atti e su una indebita estensione del potere valutativo del giudice della riparazione. La Corte di appello ha considerato ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la condotta qualificata come colposa tenuta dai ricorrenti, consistita nell'avere la AF, dapprima confermato le molestie in danno delle figlie per poi ritrattare e dal contenuto dei dialoghi intercettati da cui, per quanto in maniera equivoca, poteva apparire il suo coinvolgimento negli episodi delittuosi e dunque, nella sua consapevolezza e inerzia in ordine agli stessi. Quanto al UR secondo la Corte della riparazione i dialoghi captati inducevano il giudice della cautela a ritenere la fondatezza delle accuse a suo carico, evidenziando che solo in sede di merito veniva accertata la generale inattendibilità delle due persone offese, oltre che la mancata corrispondenza del contenuto dei brogliacci con la trascrizione effettuata dal perito. Altro profilo colposo è stato ravvisato nell'avere ritenuto i ricorrenti responsabili di condotte negligenti, avuto riguardo ai doveri di salvaguardia, educazione, accudimento e cura delle figlie minori. Secondo i ricorrenti, la Corte avrebbe omesso di verificare il collegamento eziologico tra le condotte individuate e l'emissione del titolo cautelare. Il UR è stato solo vittima di una trascrizione palesemente errata da parte della P.G. operante, smentita poi dal perito in sede di dibattimento;
analoga considerazione vale per quanto riguarda l'attendibilità delle persone offese accertata dal consulente nominato dal Tribunale in sede di istruttoria. Il Gip dal canto proprio non ha mai fatto riferimento alla circostanza che i coniugi visionavano film pornografici alla presenza delle minori e/o che queste ultime assistevano a rapporti sessuali. In tutto questo la Corte della riparazione non ha tenuto conto del fatto che la AF versava in una condizione di compromissione psichica documentata da relazione medica. L'errore della Corte è stato quello di valorizzare le condotte che il Tribunale ha descritto in sentenza al capo B) per il
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quale vi è stata condanna ma che non è stato oggetto del titolo custodiale. Con riferimento a detto capo, il giudice della cautela si era attenuto solo alle dichiarazioni rese dalle persone offese. Nessun riferimento viene effettuato dal Gip ai doveri di salvaguardia, accudimento ed educazione delle minori. Per detto capo, tuttavia, non era stata richiesta misura cautelare e, come evidenziato dalla sentenza di primo grado, fare assistere le figlie minori a un film pornografico, all'epoca, non era neppure reato, essendo stata la condotta sanzionata solo a far data dal 23.10.2012. 3.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione del principio di eguaglianza tra gli imputati laddove a fronte a fronte di una ingiusta restrizione della libertà il diritto non viene riconosciuto rispetto a casi analoghi. La Corte di Reggio Calabria ha riconosciuto al coimputato AF NC il diritto all'indennizzo, riconoscendo che l'emissione del titolo custodiale nel presente procedimento era avvenuto sulla base delle sole dichiarazioni delle minori e delle intercettazioni ambientali trascritte che poi in sede di merito si sono rivelate ininfluenti e prive di rilevanza.
3. Le parti hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. La Corte della riparazione, dopo avere ricostruito la vicenda cautelare e processuale occorsa agli odierni ricorrenti, nel solco dei principi espressi da questa Corte di legittimità, con motivazione che non merita affatto le generiche doglianze espresse con il ricorso, ha ritenuto che l'intervento in via cautelare dell'autorità giudiziaria appariva ad una valutazione ex ante giustificato dai comportamenti tenuti dalla coppia che hanno sinergicamente indotto il giare ad applicare nei loro confronti la misura cautelare e ciò considerando l'originario quadro cautelare, caratterizzato da seri elementi indizianti che deponevano per una situazione di allarme sociale che prevedeva l'intervento dell'autorità.
3. E' stata ritenuta gravemente colposa e, dunque, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, la condotta ravvisabile in quella dei genitori desunta in special modo dalle condotte poi confluite nel capo b) in relazione al quale i ricorrenti hanno riportato condanna, essendo stato ritenuto provato che i due coniugi avessero delle abitudini sessuali definite "deleterie" per l'educazione URESTE TIME delle stesse in quanto avevano esposto le minori, che dormivano nel loro letto,
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non solo alla visione di film pornografici majarloro rapporti sessuali. La Corte della riparazione sul punto ha posto l'accento sulla circostanza che lo stesso UR non ha negato di aver visto film di tale natura dinanzi alle bambine, giustificandosi con il dire che si trattava dell'unico televisore presente in casa. Dette condotte sono state ritenute certamente idonee a pregiudicare la formazione delle due bambine che negli anni hanno manifestato quei segni di devianze di natura sessuale, oggetto delle investigazioni. Tali condotte sono state ritenute, con giudizio condiviso da questo Collegio, gravemente colpose, macroscopicamente negligenti e imprudently avuto riguardo ai doveri di salvaguardia, educazione, accudimento e cura delle minori,bre che a loro integrità psicofisica, sugli stessi gravanti, che certamente hanno contribuito a dare causa al loro stato detentivo.
4. Gli elementi analizzati, per quanto siano stati ritenuti inidonei a fondare un giudizio di responsabilità in sede penale, sono stati ritenuti idonei a integrare l'elemento ostativo della colpa grave a carico di entrambi. In proposito è stato richiamato il principio affermato da questa Corte di legittimità, che in questa sede si intende riaffermare, secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'abbia patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. A tal fine occorre esaminare la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale per stabilire con valutazione ex ante, non se la condotta configuri gli estremi del reato, ma solo se abbia costituito il presupposto che ha ingenerato, sia pure in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando così luogo alla detenzione con rapporto di causa-effetto (Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222263; Sez.4, n. 22642 del 21/3/2017, De Gregorio, Rv. 270001; Sez. 4, n. 27458 del 5/2/2019, Hosni, Rv. 276458). Vale la pena ricordare che è stato costantemente ribadito il principio secondo cui tra il giudizio di cognizione e quello per la riparazione dell'ingiusta detenzione vi è completa autonomia;
si tratta, invero, di operare su piani di indagine diversi che possono portare a risultati differenti, sulla scorta del medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, con l'unico limite che non è consentito al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione, ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato come dimostrate (sez. 4 n.11150 del 19/12/2014, dep.
2015, Patanella, Rv. 262957; Sez. 4, n.12228 del 10/1/2017, Quaresima, Rv. 270039).
5. Contrariamente a quanto si deduce in ricorso, la Corte della riparazione, con motivazione non manifestamente illogica,ha ritenuto che il modus vivendi del coniugi si è posto quale fattore condizionante l'evento detenzione ingenerando nell'autorità giudiziaria l'apparenza e il convincimento legittimo della loro colpevolezza in origine alle contestazioni elevate. E' stata, in proposito, valorizzata a pag. 5 della motivazione l'incapacità dei due genitori di controllare le proprie pulsioni sessuali. Con gli argomenti posti a fondamento del giudizio espresso dal giudice della riparazione il ricorso non si confronta assumendo solo che le condotte che hanno costituito oggetto del capo b) per il quale, peraltro, i ricorrenti hanno riportato condanna, non costituivano reato all'epoca dei fatti.
6. Sul punto questa Corte di legittimità, in un caso esattamente sovrapponibile a quello in esame ha avuto occasione di affermare il principio secondo cui <in tema di ingiusta detenzione, per la valutazione della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per la custodia cautelare sofferta, il giudice di merito può valorizzare l'accertamento della condotta integrante una fattispecie criminosa per la quale sia intervenuto il proscioglimento con formula non di merito, anche se relativa a una delle imputazioni non idonea a costituire titolo custodiale, quando questa contribuisca, unitamente ad altri elementi, a creare l'apparenza della commissione dei più gravi delitti ascritti all'interessato, per i quali è stata applicata la custodia cautelare in carcere» (Sez. 4, n. 9199 del 31/01/2018, Rv. 272234-01; Sez. 4, n. 44409 del 15/10/2019, non massimata, che in parte motiva ha precisato che la condotta di corruzione di minorenne, per la quale era intervenuta dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, l'accertamento dell'avvenuto compimento di atti sessuali in presenza di minorenne, può costituire comportamento atto ad avvalorare la esistenza di cause ostative al riconoscimento dell'indennizzo, a nulla rilevando la circostanza che il reato di cui all'art. 609-quinquies cod. pen. non sia stato posto a base del titolo custodiale e sia stato contestato solo successivamente).
6. Gli argomenti posti dalla Corte della riparazione a sostegno del rigetto dell'istanza rendono inammissibile anche il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta una disparità di trattamento rispetto a AF FR, fratello dell'odierna ricorrente in relazione al quale non vi è alcuna coincidenza di ruoli dato che questi non era chiamato a rispondere del reato sub B) e proprio in virtù
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della motivazione posta da quella Corte a fondamento dell'accoglimento della richiesta in cui incidentalmente si evidenziava che «ciò che certamente il Tribunale riteneva provato era la circostanza che i coniugi tenessero comportamenti di carattere esplicitamente sessuale alla presenza delle bambine (tanto che di tali condotte la coppia veniva riconosciuta penalmente responsabile) e che le minori fossero cresciute in un ambiente familiare degradato che non poteva che avere influenzato comportamenti anomali concernenti l'ambito sessuale constatati anche pubblicamente nel contesto scolastico».
7. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannay al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente come da dispositivo.
8. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Ministero resistente nel presente grado di legittimità, che liquida in euro 1.000,00.
Deciso il 27 gennaio 2026
La Consigliera est. Maria ES Arena Aflux
Il Presidente Emanuele Di Salvo
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
DEPOSITATO IN CANCELLERA 6/03/2026
oggi.
FUNZIONAT
FIUDIZIARIO IUDIZIARIO Dott.ssa In Caliendo