Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 39134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39134 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Composta da
GI NT PA AS IO SC
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MI SS
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
-Presidente -
- Relatore -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39134/2025 Roma, li, 03/12/2025
Sent. n. sez. 670/2025 UP - 06/11/2025 R.G.N. 23966/2025
Firmato Da: GI NT Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c667 - Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be917aac3 Firmato Da: MI SS Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 342436716b0de0c9
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
SENTENZA
BU US nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/05/2025 della Corte d'assise d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
Udito il P.G., Assunta Cocomello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore dell'imputato, avv. Assunta Mutalipassi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 5 maggio 2025 la Corte di assise di appello di Salerno ha confermato la sentenza del 4 aprile 2024 con cui la Corte di assise di Salerno ha condannato US BU alla pena di 24 di reclusione per l'omicidio consumato di MA RA MA, il tentato omicidio di EL MA, e la rapina aggravata in abitazione nei confronti delle due donne, fatti commessi il 9 luglio 2022. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce violazione di legge per nullità della sentenza per "immutazione del fatto contestato" e violazione del diritto di difesa, in quanto il giudice del merito avrebbe dovuto concedere le attenuanti generiche prevalenti alle aggravanti e lo sconto di pena per il giudizio abbreviato più volte chiesto già al giudice per le indagini preliminari. Con il secondo motivo deduce violazione di legge per omessa pronuncia sui rilievi critici articolati con i motivi di appello, violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e violazione del metodo di accertamento del fatto, in quanto si è pervenuti a condanna decontestualizzando singoli dati non valutati e non è stata tenuto conto della capacità a delinquere dell'imputato che non ha mai riportato condanne;
deve essere, infine, esclusa la premeditazione perché il bastone con cui l'imputato ha commesso il crimine è stato prelevato davanti alla porta dell'abitazione della vittima.
3. La difesa dell'imputato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore generale, Assunta Cocomello, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Il difensore dell'imputato, avv. Assunta Mutalipassi, ha insistito per l'accoglimento del
ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo è inammissibile.
Esso deduce la nullità della sentenza per asserita immutazione del fatto contestato e violazione del diritto di difesa, ma il motivo è inammissibile perchè non spiega quale sarebbe il fatto immutato (il ricorrente è stato condannato per i reati che gli erano stati contestati, non vi è mai stata una riqualificazione dei titoli di reato in nessuno dei due gradi di merito) e quali i diritti di difesa violati. I motivi di ricorso non possono essere generici, ma devono contenere, a pena di violazione del principio di specificità dei motivi (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, [...], Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268823), le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica "argomentata" avverso il provvedimento cui si riferisce, critica che si realizza attraverso la presentazione di motivi. Il ricorso deduce che, nonostante il ricorrente avesse presentato già nella fase delle indagini preliminari la richiesta di poter definire il processo con il rito abbreviato, egli non sia stato ammesso al giudizio abbreviato e non abbia potuto ottenere la riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. La deduzione è inammissibile anche qui per aspecificità, perché non prende posizione sulla motivazione della sentenza di secondo grado che, rispondendo ad analogo motivo di appello, ha spiegato che l'accesso dell'imputato al rito abbreviato era precluso, a norma dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., dal titolo di uno dei reati contestati (omicidio volontario aggravato ex art 577 cod. pen.) in quanto astrattamente punibile con l'ergastolo, e che le aggravanti che lo rendevano punibile con l'ergastolo non sono cadute nei gradi di merito, ma sono state soltanto bilanciate con le attenuanti generiche. Il ricorso deduce anche che le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere concesse con giudizio di prevalenza, e che la sentenza non avrebbe tenuto conto della collaborazione dell'imputato nell'accertamento del fatto, del suo pentimento, del buon comportamento tenuto nell'esecuzione della pena, ma anche questo argomento è inammissibile perché non prende posizione sull'articolata motivazione con cui la pronuncia di secondo grado, respingendo l'analogo motivo di appello, ha ritenuto non possibile il bilanciamento delle attenuanti con giudizio di prevalenza per i motivi a delinquere (l'imputato ha commesso i reati per motivi di denaro che gli sarebbero serviti per coprire debiti contratti per l'acquisito di droga), per il comportamento antecedente al delitto (l'imputato ha commesso un'altra rapina con lesioni una settimana prima di quella per cui si procede, per cui è stato giudicato a parte e condannato a 6 anni di reclusione), per il peso delle aggravanti contestate (tra cui la crudeltà e la minore difesa). Si ricorda che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U.. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, [...], Rv. 279838).
2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
2
Firmato Da: GI NT Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c667- Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be917aac3 Firmato Da: MI SS Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 342436716b0de0c9
Il ricorso deduce la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e la violazione del metodo di accertamento del fatto, ma l'argomento è inammissibile, perché proposto in modo generico e privo di qualsiasi riferimento al caso di specie, con cui, peraltro, è inconferente, atteso che l'imputato è, in realtà, reo confesso dei reati contestati e non discute il giudizio di responsabilità, ma soltanto la pena. Il ricorso deduce poi la mancata valutazione degli argomenti proposti in appello, ma poi non spiega quali sarebbero gli argomenti non valutati e perché tale mancata valutazione dovrebbe ritenersi decisiva. Si ricorda, infatti, che il giudice d'appello non è tenuto a confutare tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poiché in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte nel percorso logico della pronuncia di secondo grado. (Sez. 1, n. 1778 del 21/12/1992, dep. 1993, [...], Rv. 194804). Il ricorso deduce, infine, che il reato non sarebbe stato premeditato, in quanto il bastone con cui l'imputato ha commesso il crimine è stato prelevato davanti alla porta dell'abitazione della vittima, ma l'argomento è inammissibile perché non conferente con il contenuto della sentenza impugnata. All'imputato, infatti, non è stata contestata l'aggravante della premeditazione;
nella imputazione dei reati di cui al capo b) sono indicate tre aggravanti: la crudeltà verso le persone (artt. 577, comma 1, n. 4, e 61 n. 4 cod. pen.), la minorata difesa (art. 61 n. 5 cod. pen.) e la c.d. aggravante teleologica (art. 576, comma 1, n. 1 e 61 n. 2 cod. pen.). La sentenza di condanna della Corte di assise ha, a sua volta, un paragrafo dedicato alle aggravanti del capo b), che è diviso in tre sottoparagrafi, ognuno dedicato a ciascuna delle tre aggravanti sopra indicate, e che non riporta alcun giudizio di responsabilità per l'aggravante della premeditazione. In definitiva, il ricorrente non è mai stato condannato per il delitto di omicidio, consumato o tentato, aggravato dalla premeditazione, per cui l'argomento proposto nel ricorso si rivela inammissibile, perchè inconferente con il contenuto della sentenza impugnata.
3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/11/2025
Il Consigliere estensore MI SS
3
Il Presidente
GI NT
Firmato Da: GI NT
Emesso Da: ST
QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be917aac3 Firmato Da: MI SS Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 342436716b0de0c9