Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/10/2002, n. 15048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15048 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE c.c. 632 Po AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. n. 511/99 + Dott. Enrico apa Presidente 2964/99Consigliere Dott. Enrico Itier Cons.Relatore Cron. 35237 Dott. Massimo Oddo Consigliere Rep. Dott. Nino Fico Ruggiero Consigliere Ud. 6 giugno 2002 Dott. Francesco ha pronunciato la seguente: OGGETTO SENTENZA Tributi in genere sul ricorso proposto il 22 dicembre 1998 da: in persona del Ministro rimborso. Amministrazione delle Finanze dello Stato pro tempore rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Ge- - DID nerale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Porto- ghesi, n. 12 ricorrente e controricorrente incidentale
contro
Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. ora Cardine Banca S.p.A.. che ha assunto i diritti e gli obblighi del cessato ente pubblico eco- nomico Cassa di Risparmio di Venezia, trasformato in società per a- N. zioni in forza del progetto di ristrutturazione attuato ai sensi della 1. 30 luglio 1990, n. 218, e del d.lgs. 20 novembre, n. 356, approvato dal Ministro del Tesoro con d.m. 5 giugno 1992, n. 435759, giusta at- 2486 proc. n. 511/99 + 2964/99 R.G. to costitutivo datato 23 giugno 1992 per notaio Maria Luisa Semi di Venezia, rep. 86775, reg. in Venezia il 26 giugno 1992, al n. 1883 at- ti pubblici- nella persona del presidente prof. Alfredo Guarini - rap- presentata e difesa in virtù di procura a margine del controricorso dall'avv. Loris Tosi di Venezia e dall'avv. Franco Gallo, presso il quale ultimo è elettivamente domiciliata in Roma, al viale Mazzini, n. 11 controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Ve- neto sez. XXXII– n. 154 dep. 1 ottobre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 giugno 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito per la controricorrente l'avv. Adriano Rossi per delega del- l'avv. Franco Gallo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Da- Drs rio Cafiero, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. presentava il 17 dicembre 1993 istanza di rimborso della complessiva somma di L. 9.565.200.000, che l'ente pubblico economico Cassa di Risparmio di Venezia, al quale era succeduta, avrebbe versata in eccedenza a titolo di Irpeg ed Ilor relativamente all'esercizio 1991 per un errore nella determinazione del reddito dichiarato, giacché nel conto economico sarebbe stato annotato tra le variazioni in aumento e non anche tra quelle in diminuzione l'importo già tassato di L. 20.000.000.000, che proc. n. 511/99 + 2964/99 R.G. 2 era stato prelevato dal "fondo oneri e rischi vari" per essere accredi- tato nel "fondo oneri diversi". Il ricorso della contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell'intendente di finanza era accolto il 7 febbraio 1995 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Venezia, la quale ne riconosceva la fondatezza ed e- scludeva l'inammissibilità dell'istanza di rimborso, che la direzione regionale delle entrate aveva eccepito sul rilievo che la stessa avreb- be tratto fondamento da una rettifica della dichiarazione annuale dei redditi da parte della contribuente, la quale, a mente dell'art. 9, 7° co., d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, non sarebbe stata consentita do- po la scadenza del termine di un mese dalla sua presentazione. La decisione, gravata dall'amministrazione finanziaria con la reitera- zione dell'eccezione d'inammissibilità dell'istanza, era confermata il 2 luglio 1998 dalla Commissione tributaria regionale del Veneto. € Premesso che non era in contestazione la detraibilità dall'imponibile di un fondo già tassato, il giudice di appello osservava che, ai sensi dell'art. 38, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo in vigore pri- ma della modifica introdotta dall'art. 1, 5° co., 1. 13 maggio 1999, n. 133), l'istanza di rimborso dei versamenti diretti, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo dei versamenti stessi, poteva essere presentata nel termine perentorio di diciotto mesi. Soggiungeva che il mancato riporto dell'utilizzo di fondi già tassati si traduceva in una duplicazione d'imposta, che costituiva un'ipotesi di diritto al rimborso ulteriore e distinta da quella dell'errore materiale, proc. n. 511/99 + 2964/99 R.G. 3 alla quale anche aveva fatto riferimento l'appellante, e rientrava nell'ambito dell'art. 38 cit. a prescindere dalla natura dell'errore in cui era sostanziato, e rilevava inoltre, quanto all'errore, che la relati- va disciplina è applicabile a tutte le fattispecie in cui questo sia evin- cibile dalla denuncia e dai dati da questa offerti. L'Amministrazione delle finanze dello Stato ricorreva per la cassa- zione della sentenza e, con un unico mezzo, denunciava la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 38, d.p.r. 29 settem- bre 1973, n. 602, e falsa applicazione dell'art. 9, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo il coordinato delle norme richiamate, il diritto del contri- buente al rimborso di versamenti diretti indebiti, postulerebbe, infatti, la carenza di potere impositivo, o di una norma che imponga il pa- gamento del tributo, ovvero un errore evincibile dalla dichiarazione Ol annuale dei redditi e dovrebbe essere negato, in quest'ultimo caso, quando debba essere esclusa la natura materiale dell'errore, risultan- do esso da fatti ulteriori, e comunque diversi da quelli allegati, e per il suo riconoscimento sia necessaria una rettifica non più consentita dell'originaria dichiarazione. Nel caso di specie l'errore addotto dall'istituto di credito non sarebbe stato desumibile dalla dichiarazione annuale, neppure mediante una comparazione con il bilancio e gli allegati di dettaglio, e la circostan- za sarebbe risultata evidente dalla necessità avvertita dalla società di produrre per evidenziare l'errore, unitamente all'istanza di rimborso, proc. n. 511/99 + 2964/99 R.G. 4 anche di un nuovo e diverso prospetto ( c.d. allegato T). Su tale ultimo rilievo, diretto a rimarcare in fatto l'assenza delle con- dizioni di ammissibilità dell'istanza di rimborso, la commissione tri- butaria di secondo grado, inoltre, non si sarebbe neppure espressa ed in tal modo avrebbe omesso anche di dare conto delle ragioni per le quali era pervenuta alla contraria conclusione di riconoscere il diritto della contribuente. La Cassa di Risparmio di Venezia resisteva con controricorso notifi- cato l'1 febbraio 1999 e proponeva ricorso incidentale, con il quale lamentava: a) la violazione degli art. 57, 61 e 32, 2° co., d.lgs. 31 di- cembre 1992, n. 546, e dell'art. 345, c.p.c., in relazione alla ravvisata ammissibilità delle domande ed eccezioni proposte dall'amministra- zione finanziaria nella memoria depositata sette giorni prima della data fissata per la discussione del gravame e all'omessa pronuncia DIS sulle censure in proposito formulate;
b) la formazione del giudicato sulla sussistenza del diritto al rimborso. L'Amministrazione delle Finanze notificava l'11 marzo 1999
contro
- ricorso incidentale e la società depositava memoria riepilogativa e conclusiva il 31 maggio 2002. MOTIVI DELLA DECISIONE A norma dell'art. 335, c.p.c., va disposta la riunione dei ricorsi pro- posti in via principale dall'Amministrazione delle finanze dello Stato Ministero delle Finanze ed in via incidentale dalla Cassa di Rispar- mio di Venezia S.p.A. Sono infondate le eccezioni attinenti all'inammissibilità del ricorso proc. n. 511/99 + 2964/99 R.G. 5 principale per inesistenza o nullità della notificazione ovvero per in- tervenuta decadenza dal diritto all'impugnazione, che la controricor- rente Cassa di Risparmio di Venezia ha sollevato con riferimento alla notifica dell'atto presso la parte, anziché presso il procuratore costi- tuito, come prescritto dagli artt. 330 e 170, c.p.c., e dopo il decorso del termine di sessanta giorni, stabilito dall'art. 325, 2° co., c.p.c., dalla notifica della sentenza di secondo grado all'amministrazione fi- nanziaria presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, ai sensi dell'art. 11, 2° co., r.d. 30 ottobre 1933, n. 1612. La nullità della notificazione del ricorso per cassazione, per essere stata eseguita, in violazione dell'art. 330, c.p.c., direttamente alla par- te, anziché presso il procuratore costituito nel giudizio di appello, è un vizio, intatti, che è stato sanato con efficacia ex tunc dalla costitu- zione in giudizio dell'intimata, dovendo da tale circostanza derivarsi ом che l'atto ha raggiunto il suo scopo (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 19 各 novembre 2001, n. 14539; Cass. civ., sez. II, sent. 6 dicembre 1988, n. 6628). Nel nuovo processo tributario, inoltre, secondo la disciplina dettata dal d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, la qualità di parte viene attribuita espressamente all'ufficio dell'amministrazione finanziaria che abbia emanato l'atto impugnato, o non abbia emanato l'atto richiesto, ed è previsto che tale ufficio possa stare in giudizio direttamente innanzi alle commissioni tributarie, pur avendo la facoltà di farsi assistere in secondo grado dall'Avvocatura dello Stato. Da ciò conseguiva, prima dell'interpretazione autentica dell'art. 38, proc. n. 511/99 + 2964/99 R.G. 6 2° co., cit. d.lgs., contenuta nell'art. 21, 1° co., l. 13 maggio 1999, n. 133, quale risultante a seguito della declaratoria d'illegittimità costi- tuzionale contenuta nella sentenza n. 525/2000, che le sentenze delle commissioni tributarie regionali, nell'eventualità di mancata assisten- za dell'avvocatura erariale, dovevano essere notificate presso l'ufficio ai fini del decorso del termine breve per il ricorso in cassazione e non secondo le previsione dell'art. 11, 2° co., r.d. n. 1611/33 (cfr.. Cass. civ., sez. V, sent. 4 maggio 2001, n. 6248; Cass. civ., sez. V, ord. 3 aprile 2001, n. 488; Cass. civ., sez. I, sent. 6 febbraio 2001, n. 1674; Cass. civ., sez. I, sent. 21 ottobre 1998, n. 14020) e che, conseguen- temente, la notifica alla quale si è richiamata la società per desumere la tardività dell'impugnazione non era idonea a far decadere l'ammi- nistrazione finanziaria dal relativo diritto. ом Fondata è, invece, l'ulteriore eccezione d'inammissibilità del ricorso principale che la contribuente ha prospettato sotto il profilo della ca- renza d'interesse all'impugnazione, giacché non sarebbe stata censu- rata anche l'autosufficiente statuizione della sentenza d'appello che aveva riconosciuto il diritto della società al rimborso dell'imposta per la duplicazione della tassazione derivante dall'assoggettamento ai tributi diretti di somme provenienti da un fondo costituito con pro- venti già in precedenza sottoposti alla medesima imposizione. La commissione tributaria regionale, invero, ha posto a fondamento della propria decisione due autonome ragioni, entrambe desunte dall'individuazione della norma disciplinante la fattispecie nell'art. 38, d.p.r. n. 602/73, secondo il quale "il soggetto che ha effettuato il proc. n. 511/99 + 2964/99 R.G. 7 versamento diretto può presentare all'intendente di finanza istanza di rimborso....nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesi- stenza totale o parziale dell'obbligo di versamento". La prima rappresentata dalla reiterazione della tassazione in relazione ad un medesimo presupposto, che si sarebbe verificata con l'impo- sizione di proventi dell'impresa anteriormente gravati dagli stessi tri- buti per il solo fatto del loro transito nell'attivo del conto economico senza una corrispondente appostazione al passivo, rispetto alla quale ha affermato esattamente che nessuna rilevanza avrebbe potuto as- sumere sul diritto al rimborso della contribuente la natura dell'errore commesso nella dichiarazione annuale, in quanto lo stesso trovava il suo fondamento nel divieto di doppia imposizione sancito dall'art. 67, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 6001. Ord. La seconda costituita dalla riconosciuta esistenza anche di un errore materiale attribuibile all'istituto di credito e sorretta da un apprezza- mento di fatto in ordine all'evincibilità di questo dalla denuncia dei redditi presentata e dai dati da essa risultanti. Solo avverso quest'ultima si sono appuntate le doglianze della ricor- rente, la quale ha contestato la pronuncia, pure sotto l'aspetto del- l'omessa motivazione dell'apprezzamento del fatto, sul rilievo che la non individuabilità di un errore dal testo della dichiarazione e la sua desumibilità soltanto da fatti ulteriori e, comunque diversi da quelli allegati, avrebbe escluso la natura materiale di esso ed il suo ricono- scimento avrebbe comportato una vietata modifica dell'originaria di- chiarazione. proc. n. 511/99 + 2964/99 R.G. 8 Orbene anche l'esattezza di tali argomenti, che in passato hanno tro- vato conforto nella giurisprudenza (cfr.: Cass. civ., sez. I, sent. 27 giugno 1994, n. 6157; Cass. civ., sez. I, sent. 2 maggio 1994, n. 4239; Cass. civ., sez. I, sent. 13 agosto 1992, n. 9554) è stata succes- sivamente negata con il richiamo sia al fondamento logico dell'art. 38 cit., giacché la norma costituirebbe l'applicazione in campo tribu- tario delle regole generali dell'ordinamento in tema di pagamento in- debito e garantirebbe l'osservanza del principio, espresso dall'art. 53, cost., del fondamento dell'obbligo tributario nella capacità contri- butiva del cittadino (cfr.: Cass. civ., sez. I, sent. 9 aprile 1997, n. 3080) e sia, più recentemente, ai principi delle buona fede e di tutela dell'affidamento del contribuente, ai quali sarebbe improntato il si- stema fiscale, come conclamato dallo statuto del contribuente appro- vato con 1. 27 luglio 2000, n. 212 (cfr.: Cass. civ., sez. V, sent. 10 settembre 2001, n. 11545). In ragione di tali e regole e principi si è affermato, infatti, che il rigo- roso regime legale che disciplina il modo ed il tempo della dichiara- zione annuale dei redditi non costituirebbe argomento decisivo al fi- ne di escludere la ripetibilità d'imposte versate in base ad una dichia- razione errata, ancorché l'errore non sia immediatamente desumibile dal testo della dichiarazione stessa, in quanto la fonte dell'obbli- gazione tributaria non sarebbe costituita dalla dichiarazione, ma dal verificarsi dei presupposti dell'imposizione, e la natura di dichiara- zione di scienza della denuncia dei redditi ne comporterebbe una irre- trattabilità ed immodificabilità, salve le ristrette previsioni dell'art. 9, proc. n. 511/99 + 2964/99 R.G. 9 d.p.r. n. 600/73 (cfr. ora l'art. 2, 7° co., d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322), limitata all'ambito del procedimento di accertamento e riscossione delle imposte, fermo restando, naturalmente, il rigoroso onere del contribuente che chieda il rimborso di dimostrare l'eventuale inesi- stenza totale o parziale dei presupposti impositivi da lui dichiarati. Tuttavia, nel caso di specie, l'esame della questione, sulla quale sono state chiamate a decidere anche le sezioni unite di questa Suprema Corte nell'udienza del 17 gennaio 2002, è precluso dalla circostanza che la sentenza del giudice di merito si fonda anche sulla prima delle ragioni menzionate, del tutto autonoma dalla seconda e logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione adottata, e che que- sta non è stata impugnata con il ricorso per cassazione, contrariamen- te a quanto dedotto dalla ricorrente, che nel controricorso incidentale ON ha assunto, in contrasto con il tenore della decisione, che il giudice di appello avrebbe inteso affermare, discostandosi dal testo normativo, che, anche in caso di duplicazione d'imposta, l'ammissibilità del- l'istanza di rimborso sarebbe subordinata alla riconoscibilità dalla di- chiarazione dell'errore del contribuente che ad essa abbia condotto. La mancata impugnazione di tale prima ratio decidendi, determina, infatti, l'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse all'impu- gnazione della seconda, come rimarcato dalla controricorrente, poi- ché l'eventuale riconoscimento della fondatezza di quest'ultima non potrebbe incidere sull'esistenza della prima e la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di questa (cfr.: Cass. civ., sez. I, sent. 28 agosto 1999, n. 9057; Cass. civ., sez. proc. n. 511/99 + 2964/99 R.G. 10 lav., sent. 10 maggio 2000, n. 6023; Cass. civ., sez. III, sent. 18 lu- glio 2000, n. 9449). All'inammissibilità del ricorso segue l'assorbimento dell'esame del ricorso incidentale. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giu- dizio.
P.Q.M.
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 Riunisce i ricorsi. N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA Dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il cidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio. TRIBUTARIA Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 6 giugno 2002. Il presidente Il consigliere est. dott. Enri dott. Massimo Oddo Papa олд 11. JERE (1 Thous DEPGG. Oggi 2.5 OTT. 2002 A Grou proc. n. 511/99 + 2964/99 R.G. 11