Sentenza 3 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/01/2002, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NONLA CORTES 0:00 25/ 02 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto asspurellite SEZIONE TERZA CIVILE einh Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- R.G.N. 3536/99 Dott. Angelo GIULIANO Rel. Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Cron. 25 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Rep. Consigliere - Dott. Bruno DURANTE Ud. 10/07/01 Consigliere - Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: AS AL, TI RO, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato SANTO LI VOLSI con studio in 95127 CATANIA CORSO ITALIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 141, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE - ricorrenti Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE contro per diritti L.
3.000 il - 3 GEN. 2002 ASSICURAZIONI SPA, con sede in Milano, in POLARIS IL CANCELLIERE persona del suo procuratore speciale Dr. Ivano 155 1300001 Cantarale, elettivamente domiciliata in ROMA LRE CANCELLERIA MELLINI 271 presso 10 studio dell'avvocato TOMMASO 2001 SPINELLI GIORDANO, che la difende, giusta delega in DH675460 1502 atti;
- controricorrente -
nonchè
contro
IR TR NI, IR VA;
MI intimati avversO la sentenza n. 46/98 della Corte d'Appello di CATANIA, emessa il 29/12/97 e depositata il 24/01/98 (R. G. 118/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 26.9.1985 in Catania un'autovettura di proprietà di RR AT, condotta da RR Pietro ed assicurata dalla CIDAS spa, venne a collisione con un ciclomotore condotto dal minore RA FR, che in conseguenza dell'urto perse la vita. RA Al- fio e UA SA, genitori dell'infortunato, con- vennero in giudizio di danni i RR e la CIDAS dinanzi al Tribunale di Catania, che con sentenza del 25.3.1992, ritenuta la pari colpa concorrente dei due conducenti, condannò i convenuti, in favore degli atto- ri al risarcimento dei soli danni morali. Su appello 2 del RA LF e della UA la Corte di Catania, con sentenza del 24.1.1998, ha elevato l'importo del risarcimento inerente ai danni non patrimoniali ed ha confermato per il resto la decisione del Tribunale, Os- servando che le acquisizioni istruttorie non consenti- vano di ritenere che l'infortunato RA FR, ove fosse sopravvissuto al sinistro, avrebbe in pro- gresso di tempo fornito ai suoi genitori un qualsiasi contributo economico. Ricorrono il RA LF e la UA con unico motivo. Resiste la Polaris Assicu- razioni s.p.a. (già CIDAS con controricorso. Gli inti- mati RR non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE La resistente Polaris eccepisce pregiudizialmente la improcedibilità del ricorso, sostenendo che esso sa- rebbe stato depositato dopo la scadenza del termine di legge. L'eccezione non ha fondamento, giacché il ricor- so, notificato il 22.1.1999, è stato spedito per il de- posito alla cancelleria di questa Corte a mezzo del servizio postale in data 10.2.1999 e, quindi, entro il termine di venti giorni dalla notificazione, stabilito dall'art. 369 Cod. Proc. Civ. I ricorrenti denunziano violazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 Cod. Civ. ed omessa motivazione. FR, ove fosse Sostengono che il minore RA 3 sopravvissuto al sinistro, avrebbe potuto, coadiuvando il padre nella gestione dell'officina meccanica di quest'ultimo, rendere ai suoi genitori notevoli utilità economiche. Lamentano che la Corte di merito abbia ne- gato il riconoscimento del lamentato danno patrimoniale sulla semplice e riduttiva considerazione della scarsa prevedibilità di un futuro contributo meramente alimen- tare del giovane infortunato alla sua famiglia. La do- glianza non ha fondamento. La giurisprudenza di legit- timità ammette, bensì, che ai genitori di un minore de- ceduto in conseguenza di un fatto illecito possa rico- noscersi il danno consistente nel venir meno della loro legittima aspettativa di un futuro contributo economico da parte del figlio, ma condiziona tale riconoscimento (Cass. 13.11.1997, n. 11236 Cass., 26.2.1996, n. 1474 Cass., 22.2.1995, n. 1959) alla possibilità di desu- mere il detto pregiudizio, in termini di verosimiglian- za, dai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza in relazione ai presumibili bisogni futuri dei genitori. Nella specie la Corte territoriale, con ampia ed articolata motivazione, fondata sulla conside- razione della florida situazione economica della fami- glia dell'infortunato in relazione al ruolo marginale di apprendista meccanico, svolto da quest'ultimo nell'officina del padre, ha escluso qualsiasi ragione- 4 vole previsione di un futuro apporto di utilità econo- miche da parte del figlio in favore dei suoi genitori e questa motivazione, esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, non è suscettibile di censura nel giudizio di legittimità. Il riccrso va, dunque, rigettato. Stimasi di com- pensare, tra le parti costituite, le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compen- sa le spese del giudizio di cassazione. 1007 120 da Roma, 10.7.2001 EOT 2066 Il Consigliere est. Il PresidentepresideАулятим TOT. 119,77 Gina Casoli Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE UT 3.1.02 IL CANCELLIERECT Gina Gasoli AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 NOV. 2003 Serie 4 ain37170 12.77 VE/77...)(euro.CENT (Dott.st . Fifcan2m! 7 (Dr. M NOV 008 ENTRATE 3 5