Sentenza 9 dicembre 2008
Massime • 1
Ai fini della revoca dell'indulto, conseguente, a norma dell'art. 4 d.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394, alla commissione di un delitto non colposo nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto, è sufficiente che il reato che vi dà causa sia stato commesso entro detto termine, non richiedendosi anche che, prima della sua scadenza, sia divenuta irrevocabile la relativa sentenza di condanna.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2008, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 09/12/2008
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 3496
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 029157/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di SALERNO;
nei confronti di:
1) NO IT, N. IL 10/11/1947;
avverso ORDINANZA del 04/07/2008 CORTE APPELLO di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CEDRANGOLO OSCAR che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Il 4 luglio 2008 la Corte d'appello di Salerno, in funzione di Giudice dell'esecuzione, respingeva l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, dal locale Procuratore generale avverso l'ordinanza emessa il 27 marzo 2008 dalla medesima Corte che aveva dichiarato condonata nei confronti di NO NI, condannato alla pena complessiva di venticinque anni di reclusione, la pena complessiva di cinque anni di reclusione, oggetto del provvedimento di cumulo in data 11 maggio 2005, ai sensi del D.P.R. n. 394 del 1990, e della L. n. 241 del 2006.
Il Giudice dell'esecuzione osservava che le argomentazioni sviluppate dal P.G. ricorrente circa la data di cessazione della permanenza (7 giugno 1996) del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, oggetto della sentenza della Corte in data 22 gennaio 2001, a sua volta oggetto del provvedimento di cumulo, non erano pertinenti rispetto alla concreta fattispecie sottoposta la suo esame. L'indulto era stato, infatti, espressamente concesso con riferimento ai diversi reati previsti dagli artt. 605, 575 e 5775 c.p., commessi in Pontecagnano il 13 dicembre 1987 e giudicati con sentenza della Corte d'assise di Salerno del 9 febbraio 1999, ricompresa a sua volta nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti dell'11 maggio 2005.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Salerno, il quale lamenta violazione di legge, in quanto la condanna per un delitto non colposo commesso nei cinque anni successivi all'emanazione del decreto di clemenza di cui al D.P.R. n. 394 del 1990, comportava, in considerazione della pena inflitta, la revoca o,
a maggior ragione, l'inapplicabilità dell'indulto. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso del Procuratore generale è fondato.
Attesa l'inequivocabile lettera del D.P.R. n. 394 del 1990, art. 4, per farsi luogo alla revoca dell'indulto è sufficiente che il reato che vi dia causa sia stato commesso entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, non richiedendosi (a differenza di quanto, ad esempio, previsto dal D.P.R. n. 460 1959, art. 13) che nel predetto termine divenga irrevocabile la relativa sentenza di condanna.
Pertanto, ai fini della revoca dell'indulto, conseguente, a norma del D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, art. 4, alla commissione di un delitto non colposo nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto, è sufficiente che il reato che vi da causa sia stato commesso entro detto termine, non richiedendosi anche che, prima della sua scadenza, sia divenuta irrevocabile la relativa sentenza di condanna (Cass., Sez. 1^, 4 aprile 2001, n. 23293, rv. 219482).
Nel caso in esame il provvedimento impugnato, interpretando in maniera erronea le considerazioni svolte dal P.G. ricorrente, ha omesso di considerare che l'indulto concesso ai sensi del D.P.R. n.394 del 1990, non poteva essere applicato o, comunque, doveva essere revocato per effetto della commissione, nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento di clemenza, del delitto (non colposo) di cui all'art. 416 bis c.p.. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Salerno.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Salerno.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2008. Depositato in cancelleria il 19 gennaio 2009