Sentenza 29 novembre 1999
Massime • 1
I rimedi del riesame e dell'appello dinanzi al tribunale capoluogo di provincia o di distretto sono di regola esperibili contro tutti i provvedimenti comunque adottati in materia cautelare da qualsiasi giudice, sia nella fase delle indagini preliminari, sia in quelle successive. (Fattispecie relativa a ricorso contro dichiarazione di inammissibilità dell'appello avverso provvedimento di sequestro preventivo adottato dal giudice dibattimentale, in ordine alla quale la S.C. ha ritenuto che non potesse trovare applicazione l'art. 586 cod. proc. pen., bensì l'art. 322-bis stesso codice, in forza della riserva contenuta nel primo, che ne limita la sfera di operatività ai casi in cui non è diversamente stabilito).
Commentario • 1
- 1. Marito favorisce prostituzione della moglie? Condannato (Cass. 15502/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/1999, n. 6550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6550 |
| Data del deposito : | 29 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Edoardo FAZZIOLI Presidente del 29/11/1999
Dott. Severo CHIEFFI Consigliere SENTENZA
Dott. Paolo BARDOVAGNI Consigliere relatore N. 6550
Dott. Antonio MARCHESE Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Angelo VANCHERI Consigliere N. 10861/99
ha pronunciato in camera di consiglio la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IO TA, n. 10.7,1941 a San Cipriano d'Aversa
avverso l'ordinanza in data 26.2.1999 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Udita la relazione del Consigliere Dott. Bardovagni Udito il Pubblico Ministero, Dott. Gianfranco VIGLIETTA, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata O S S E R V A :
Con ordinanza in data 26.2.1999 il Tribunale di Sara Maria Capua Vetere dichiarava inammissibile l'appello di IO TA avverso provvedimento di rigetto di istanza di revoca del sequestro preventivo di una somma di denaro, emesso il 14.1.1999 dalla Corte d'Assise della sede. Tale provvedimento, secondo il Tribunale, in quanto pronunciato nella fase dibattimentale doveva considerarsi impugnabile a norma dell'art. 586 C.P.P. soltanto unitamente alla sentenza, e non già immediatamente ex art. 322 bis stesso codice, norma quest'ultima ritenuta applicabile alla sola fase delle indagini preliminari.
La difesa dello IO ricorre per cassazione, denunciando violazione di legge e difetto di motivazione. Invero, l'art. 586 citato doveva intendersi riferito ai provvedimenti ordinatori destinati 13 decidere questioni attinenti allo sviluppo delle attività dibattimentali e pronunciati alla presenza delle parti;
l'art. 322 bis C.P.P. prevede invece l'immediata impugnabilità di tutte le ordinanze in materia di sequestro preventivo, e d'altra parte, in tema di revoca, va coordinato con la previsione del precedente art. 321, co. 3, che prescrive la restituzione del bene non appena risultino mancanti le condizioni di applicabilità del vincolo reale, indipendentemente dalla pronuncia sul merito.
Il ricorso è fondato. Invero, nel sistema adottato dal codice di procedura vigente i rimedi del riesame e dell'appello dinanzi al Tribunale del capoluogo di provincia o di distretto sono di regola esperibili contro tutti i provvedimenti comunque adottati in materia cautelare da qualsiasi giudice, sia nella frase delle indagini preliminari che in quelle successive. Tale principio, pacificamente e "ab origine" affermato in tema di misure personali (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 23.11.1990/2.1.1991, Santucci) deve intendersi esteso per ragioni sistematiche anche alle misure cautelari reali (cfr. Cass., Sez. I, 17.12.1991/13.2.1992, Calabria). Per quanto concerne in particolare il sequestro preventivo, con l'art. 17 D.L.vo 14.1.1991 n. 12 il legislatore delegato ad emanare norme integrative e correttive ha introdotto nel codice di rito la disposizione dell'art. 322 bis prevedendo, contro tutte le ordinanze diverse da quella impositiva - soggetta a riesame il rinvio dell'appello; la nuova norma ricalca salvi adattamenti imposti dalla diversa natura e funzione della misura - la disciplina del precedente art. 310 in tema di provvedimenti coercitivi e, come questa, deve intendersi dettata anche per le ordinanze emesse in sede dibattimentale (cfr., specificamente in tema di rigetto di un'istanza di revoca del sequestro nel corso del giudizio, Cass., Sez. III, 14.7/8.9.1995, Della Ragione) ciò esclude di per sè l'applicazione della diversa regola (differimento e cumulo del gravame con quello contro la sentenza) prevista dall'art. 586 C.P.P., che opera solo "quando non è diversamente stabilito dalla legge". L'impugnata declaratoria di inammissibilità è perciò in contrasto con il sistema processuale e va annullata senza rinvio;
gli atti vanno restituiti al Tribunale "a quo" per l'esame dell'appello nel merito.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l'esame dell'impugnazione. Così deciso in Roma, il 29 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2000