Sentenza 24 novembre 2005
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine, l'applicabilità ai procedimenti in corso dell'art. 175, comma secondo bis, cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma primo, lett. b) D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. con modificazioni nella legge 22 aprile 2005, n. 60) - che ha innalzato da dieci a trenta giorni il termine per proporre impugnazione od opposizione e che decorre dal giorno in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento - è subordinata alla regola del fatto esaurito con la quale deve contemperarsi il principio del "tempus regit actum" cui è informata la disciplina della successione delle leggi processuali; ne deriva che l'art. 175, comma secondo bis, non si applica nel caso in cui sia scaduto il termine stabilito dalla normativa pregressa per la restituzione in termine preordinata a proporre opposizione a decreto penale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2005, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 24/11/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1206
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 794/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti il 30/07/2004 da:
avv. ALESSANDRINI Pietro, difensore di LL AN ID, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del G.U.P. del Tribunale di Roma del 29 giugno 2004. Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la restituzione degli atti al giudice di merito per nuovo esame. Letta la nota del 09/11/2005 del difensore che ha aderito alle conclusioni del P.G..
OSSERVA
1. - Con decreto penale del 23/03/2004, GA AN ID era condannato al pagamento della somma di Euro 30,00 di multa. Senza sua colpa aveva ignorato l'esistenza di tale decreto che era stato notificato presso un precedente difensore. Proposta istanza di rimessione in termini, il G.U.P. del Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rilevava che il decreto penale era stato ritualmente notificato presso il domicilio eletto dall'imputato, a nulla rilevando che l'elezione risultasse presso lo studio degli avv. Benvenuti e Berrettoni nel frattempo cancellatisi dall'Albo degli avvocati. Rilevava, altresì, che nella stessa istanza era precisato che l'imputato aveva avuto conoscenza dell'atto in data 10 maggio 2004, mentre l'istanza di remissione era stata depositata soltanto il 27 maggio successivo, e quindi al di fuori del termine perentorio di cui agli artt. 462 e 175 c.p.p.. Per queste ragioni, dichiarava inammissibile l'istanza.
2. - Avverso l'anzidetta pronuncia, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo, denuncia violazione per errata e falsa applicazione della legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) nonché illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 5, 175, 462 e 620 c.p.. Deduce, in proposito, che dalla documentazione in atti emergeva la prova che soltanto il 25/05/2004 esso ricorrente aveva appreso che neppure il secondo difensore aveva avuto notifica del decreto penale, sicché l'istanza presentata il 27 maggio successivo avrebbe dovuto ritenersi tempestiva. Ricorrevano, comunque, i presupposti del caso fortuito o della forza maggiore che avevano impedito la conoscenza del provvedimento: il caso fortuito perché il Gallangher, non avendo dimestichezza con questioni legali, versava in condizione di giustificata ignoranza;
ricorreva la forza maggiore perché, nonostante tutte le ricerche e l'attività svolta, lo stesso GA solo due giorni prima della presentazione dell'istanza, aveva avuto piena conoscenza della situazione. Il secondo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), nullità della notifica del decreto penale e dell'ordinanza del G.U.P. in relazione all'art. 171 c.p.p., e art. 178 c.p.p., lett. c) ed art. 24 Cost., sul rilievo della nullità della notifica, in quando effettuata in mani del portiere dello stabile, quando ormai i difensori non erano più presenti nello studio legale ed addirittura cancellati dall'ordine degli avvocati.
3. - Non può, innanzitutto, condividersi l'avviso espresso dal P.G. in sede, nella sua requisitoria scritta, in ordine all'applicabilità nel presente giudizio dello ius superveniens rappresentato dalla L. 22 aprile 2005, n. 60 (di conversione, con modifiche, del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17), che ha aumentato a giorni trenta il termine per proporre la richiesta di restituzione in termini, con decorrenza dal giorno in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento.
Ed invero, l'applicabilità della novella nel caso di specie trova un limite nel fatto esaurito, rappresentato dall'intervenuta scadenza del termine a suo tempo previsto per la remissione in termine. Proprio con il principio del cd. fatto esaurito deve, infatti, contemperarsi la regola del tempus regit actum che, notoriamente, informa il regime della successione delle leggi processuali (cfr. sul tema, Cass. 17/05/2000, n. 2883, rv. 216500). Tanto premesso, è agevole cogliere la manifesta infondatezza delle censure proposte risultando ineccepibili le argomentazioni addotte dal Giudice di merito che, per un verso ha rilevato la piena ritualità dell'elezione del domicilio, a nulla rilevando che, nelle more, i difensori presso il cui studio era stato eletto domicilio avessero dismesso l'attività professionale, stante l'onere di diligenza a carico dell'istante; e per altro verso ha rilevato come dalla stessa ammissione di parte ricorrente emergesse che la conoscenza di fatto del provvedimento impugnato risaliva al 10 maggio 2004, donde l'intempestività della proposta richiesta di rimessione in termini. 4. - Per quanto precede il ricorso è inammissibile e tale va, dunque, dichiarato con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2006