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Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2023, n. 42153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42153 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SAGIR WAHIB nato il [...] avverso la sentenza del 09/11/2022 del GIUDICE DI PACE di TERAMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
tteifte il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI el.re ha concluso chiedendo 12.:(2,x-0, x-Z)2-Q—vI,,e.. I^.5 il difensore e. I,"‘De. '‘,..(3 ,I,0— \ne_ Trattazione scritta Penale Sent. Sez. 1 Num. 42153 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 15/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Teramo ha dichiarato SA HI responsabile del reato di cui all'art. 10-bis d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, e lo ha condannato alla pena di euro 5.000,00 di ammenda. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, SA HI, denunciando violazione degli artt. 156, 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen.; e in particolare lamentando che il decreto di citazione a giudizio dinanzi al Giudice di pace non è stato notificato all'imputato con la procedura di cui all'art. 157 cod. proc. pen., bensì come elettivamente domiciliato presso il difensore, a mezzo pec. E ciò, nonostante non risulti in atti alcuna valida elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Simone Perelli, e l'avv. Umberto Gramenzi, per SA HI, concludono per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Va, preliminarmente, osservato che: - in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539); - l'imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve 1 rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell'atto e indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541); - è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione) con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non abbia indicato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, CI e altro Rv. 273101); - è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione) con cui si deduca la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione a mezzo fax presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non indichi il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 34558 del 10/05/2012, P., Rv. 253276). Invero, a fronte di una sentenza, quale quella impugnata, che riporta in epigrafe il riferimento ad un'elezione di domicilio dell'imputato presso lo studio del difensore di fiducia, avv. Umberto Gramenzi del foro di Ascoli Piceno, detto difensore si limita ad eccepire l'irritualità della notifica del decreto di citazione a giudizio presso di sé, in assenza di un'elezione di domicilio da parte del suo assistito. Non indica, però, il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa. E in tal modo incorre nella genericità, non chiarendo con precisione i termini di fatto dell'error in procedendo eccepito, neppure riscontrabili attraverso la visione del fascicolo (nel quale manca la stessa nomina difensiva). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
tteifte il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI el.re ha concluso chiedendo 12.:(2,x-0, x-Z)2-Q—vI,,e.. I^.5 il difensore e. I,"‘De. '‘,..(3 ,I,0— \ne_ Trattazione scritta Penale Sent. Sez. 1 Num. 42153 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 15/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Teramo ha dichiarato SA HI responsabile del reato di cui all'art. 10-bis d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, e lo ha condannato alla pena di euro 5.000,00 di ammenda. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, SA HI, denunciando violazione degli artt. 156, 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen.; e in particolare lamentando che il decreto di citazione a giudizio dinanzi al Giudice di pace non è stato notificato all'imputato con la procedura di cui all'art. 157 cod. proc. pen., bensì come elettivamente domiciliato presso il difensore, a mezzo pec. E ciò, nonostante non risulti in atti alcuna valida elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Simone Perelli, e l'avv. Umberto Gramenzi, per SA HI, concludono per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Va, preliminarmente, osservato che: - in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539); - l'imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve 1 rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell'atto e indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541); - è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione) con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non abbia indicato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, CI e altro Rv. 273101); - è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione) con cui si deduca la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione a mezzo fax presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non indichi il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 34558 del 10/05/2012, P., Rv. 253276). Invero, a fronte di una sentenza, quale quella impugnata, che riporta in epigrafe il riferimento ad un'elezione di domicilio dell'imputato presso lo studio del difensore di fiducia, avv. Umberto Gramenzi del foro di Ascoli Piceno, detto difensore si limita ad eccepire l'irritualità della notifica del decreto di citazione a giudizio presso di sé, in assenza di un'elezione di domicilio da parte del suo assistito. Non indica, però, il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa. E in tal modo incorre nella genericità, non chiarendo con precisione i termini di fatto dell'error in procedendo eccepito, neppure riscontrabili attraverso la visione del fascicolo (nel quale manca la stessa nomina difensiva). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 giugno 2023.