Sentenza 24 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/01/2003, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
E , N 6 8 O IN NOMI01 085 / 03 I 9 1 . Z / N 7 A A / - R I 6 T 2 B R م S . . I A ه R L . G T L P . E A U D R 21565/1999 REPUBBLICA ITALIAN . B L B I E A A Cron. 2380 R D D T A T I I 1 S E R 3 N T 1 E E Rep. S N . T LA CORTE S. REMA DI CASSAZIONE E I N S A A Ud. 12/06/2002 E M SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. Bruno Saccucci Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE Dott. Enrico Papa Consigliere Dott. Eugenio Amari Consigliere N. 66645 Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Dott. Antonino Di Blasi Rel.Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente Tributi- Ricorso non SENTENZA autosufficiente. Motivi generici. Impossibilità sul ricorso proposto da: desumerne decisività. Effetta. SOCIETA' CARISMA FINANCE S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.Aniello Schettino del Foro di Parma, sia congiuntamente, sia disgiuntamente all'Avv. Francesco Luigi Braschi, presso il cui Studio in Roma, Viale Parioli, n. 180 è elettivamente domiciliata, RICORRENTE
CONTRO
L'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge, CONTRORICORRENTE 2653 Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna Sezione n. 17° n. 126/17/98 del 06/10/1998, depositata il 06/10/1998. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/06/2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito l'Avv. Braschi per la ricorrente;
J Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTO Con avviso n. 15/89, l'Ufficio delle Imposte Dirette di Reggio Emilia accertava a carico della Carisma Finance S.p.A un maggior reddito imponibile ai fini Irpeg ed Ilor.- L'impugnazione della società che deduceva il difetto di motivazione dell'avviso, la violazione del diritto di difesa e l'insussistenza dei presupposti della maggiore pretesa fiscale, veniva rigettata dall'adita Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con decisione n. 297/02/93, confermata in appello dalla sentenza in epigrafe indicata.- Con ricorso notificato il 16/11/1999, la società ha chiesto la cassazione della decisione di appello denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 79, 57 e 58 del D. Leg.vo n. 546/92 nonché degli artt. 115 e 132 del c.p.c...- L'Amministrazione delle Finanze con controricorso notificato il 23/12/1999 ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.- MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità avuto riguardo alla relativa genericità.- Osserva, invero, il Collegio che il ricorso di legittimità non risulta formulato in coerenza con il principio di autosufficienza né le formulate censure risultano avere quel carattere di specificità, completezza e riferibilità postulato dall'art. 366 n. 4 c.p.c. (Cass. 20/03/99 n. 2607) e necessario per consentire l'individuazione di quei punti della decisione che si intendono, motivatamente, sottoporre a verifica (Cass. SS. VV. n. 9628/93; Sez. I n. 2147/89; n. 12037/95).- Per il principio di autosufficienza, rilevante agli effetti delle varie tipologie di censura elencate nell'art. 360 c.p.c., il requisito dell'esposizione dei motivi d'impugnazione mira ad assicurare che il ricorso consenta, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere (Cass. 14/08//98 n. 8013), e delle ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito, ed inoltre mira a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni ex actis, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso, e quindi ad elementi e atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 22/10/2001 n. 12877; 13/09/99 n. 9734).- Non è dato cogliere, nel caso, con la necessaria chiarezza, precisione e completezza, attraverso il solo ricorso, la natura ed il contenuto delle doglianze, sicchè non è possibile valutarne la rilevanza e decisività.- Il ricorrente, peraltro, si è limitato a formulare generiche doglianze, facendo apodittiche affermazioni in ordine ai principi ed alle norme applicabili, ma non ha esplicitato le ragioni logico giuridiche che non rendevano condivisibile l'impugnata decisione e ne giustificavano l'annullamento, individuando quei punti della stessa che evidenziavano un contrasto tra provvedimento impugnato e norme di legge e che, quindi, si intendevano sottoporre a valutazione, contrapponendo alla motivazione non condivisa specifiche argomentazioni volte ad incrinarne il fondamento. (Cass n 5924/2000; 3805/1999).- In buona sostanza, il ricorso non risulta formulato in coerenza ai richiamati ed ormai consolidati principi.- Le denunciate violazioni di legge non sono ravvisabili, posto che la sentenza non fa alcuna affermazione che possa ritenersi in contrasto con il disposto delle norme che si assumono violate e, d'altronde, la ricorrente non esplicita alla stregua di quali circostanze e considerazioni logiche e giuridiche l'ipotizzata infrazione normativa sarebbe configurabile.- Non risulta, infatti, che il giudice di appello abbia dichiarato l'inutilizzabilità per tardiva produzione della documentazione che si assume versata in atti, nè può ritenersi configurabile una omessa pronuncia dello stesso in termini, giacchè la circostanza che in motivazione non ne sia stata fatta specifica menzione è irrilevante essendo principio pacifico (Cass. 10/6/97 n. 5169; 2/4/97 n. 2871; 25/5/95 n. 5748) e condiviso, quello secondo cui il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro сев complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionate specificamente risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata.- Nel caso, dunque, la mancanza di un esplicito dictum sulle singole risultanze processuali non è sufficiente ad integrare il denunciato vizio di legge, dovendosi ritenere una implicita pronuncia di irrilevanza probatoria della produzione documentale e di rigetto della prospettazione difensiva, stante il rapporto di pregiudizialità-incompatibilità esistente tra la stessa e la statuizione di merito esplicitamente adottata.- Peraltro la genericità delle censure non consente di apprezzarne la rilevanza agli effetti decisionali giacchè, a fronte delle specifiche contestazioni, facenti riferimento ad ammortamenti effettuati sulla base di false fatture e di operazioni inesistenti il ricorrente, sul quale incombeva l'onere probatorio (Cass. 8/10/2001 n. 12330; 22/8/1997 n. 7867), in questa sede, si è limitato ad evidenziare di avere nei pregressi gradi del giudizio, provveduto a depositare scritti e documenti a supporto della tesi prospettata, ma non ha esplicitato alla stregua di quali specifiche considerazioni e prove gli addebiti, da cui aveva preso le mosse il maggior accertamento, dovevano ritenersi infondate.- In buona sostanza, malgrado la ripresa a tassazione fosse stata motivata con il mancato rinvenimento delle fatture di acquisto concernenti beni ammortizzabili e nonostante il mancato rinvenimento di tali beni e l'assenza di documentazione che ne consentisse la reperibilità o ne comprovasse la cessione, la società non prospetta circostanze che rendono plausibili conclusioni diverse da quelle cui è approdato il giudice di appello, né indica gli elementi probatori che in concreto, giustificando sul piano logico e C giuridico la mancanza della documentazione fiscale ed il mancato rinvenimento dei beni ammortizzati, renderebbe illeggittima la ripresa fiscale e l'operata rettifica del reddito.- L'assoluta genericità dei rilievi, privi della specificità necessaria per poterne desumere il carattere decisivo, non consente, dunque, alcun apprezzamento ed impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso di legittimità, dovendosi tale carenza assimilare alla mancata enunciazione dei motivi (Cass. n. 2285/1998; n. 6539/1996; n. 10695/95).- Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.-
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.-в 12 взмерно 2002 o Il Consigliere Rel. Est. Il Presidente Dott. Antonino Di Blasi Dott. Bruno Saccucci онии зимо исчисporiver DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 SV IO 24 GEN. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 SV IO ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B. N. 5 MATERIA TRIBUTARIA