Sentenza 19 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2003, n. 4016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4016 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto AZIONE SECONDA CIVILE0 4 0 1 6/03 SERVITU' Composta dagli mi -Presidente Dott. Frando PONTORIERI R.G.N. 5067/00 Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Cron. 9205 Rep. 1147 Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere- SETTIMJ Consigliere Dott. Giovanni Ud. 05/12/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: LA AN, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36/A, presso lo studio dell'avvocato FABIO PISANI, difeso dall'avvocato ANTONIO CALVO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CC RI (deceduto 4/9/1999), CC NO LUIGI, CC UR, CC DA, nella qualità di eredi di CC RI, CC LA, in popalio e quale coerede di CC RI, 2002 elettivamente domiciliati in ROMA VIA TACITO, 23, 1592 -1- presso lo studio dell'avvocato ENRICO LA PERGOLA MACIOCI, difesi dall'avvocato PIETRO FATUZZO, procura notaio Sergio PAFUNI di CALTAGIRONE del 27/7/2000 rep.98640); - resistenti avverso la sentenza n. 965/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 27/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Diego RESTIVO, deposita delega dell'Avvocato FATUZZO in udienza), difensore doi resistente che ha chiestovrigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso perifrigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 3 ottobre 1991 CE ON riassumeva, dinanzi al Tribunale di Caltagirone, la controversia instaurata innanzi al Pretore di NE con richiesta di provvedimento urgente che gli assicurasse il transito per i terreni di ZZ IO e CA LĄ su tracciato ampio metri 3 in corrispondenza della particella 111/b e largo metri 144/b, contestualmente2.50 sulla particella ordinandosi ai convenuti di garantire l'agibilità del percorso mediante il taglio dei rami delle piante di s u agrumi che in atto restringevano il tracciato. A L'esistenza della servitù nell'indicata ampiezza veniva affermata dall'attore a seguito dell'acquisto delle particelle 130/a e 144/a da AN IO ed NT con atto pubblico del 9 dicembre 1983 nel quale i venditori avevano effettivamente dichiarato che alle particelle vendute ineriva la servitù attiva di passaggio con percorso che, partendo dalla provinciale Gela/Caltagirone, dopo un certo tratto investiva le particelle 111/b e 144/b dei coniugi ZZ-CA per una fascia ampia per l'appunto metri tre sulla prima particella e metri 2.50 sulla seconda. Costituitisi, i ZZ-CA riconoscevano solo in parte l'avversa pretesa ammettendo la legittimità del transito di controparte a carico della particella 111/b per una fascia ampia metri 3 e sulla particella 144/b limitatamente ad una fascia larga metri 1.50. A fronte del titolo indicato dall'attore argomentavano i convenuti che il diritto dei AN mai aveva avuto consistenza eguale a quella dichiarata e che i venditori non avrebbero potuto trasferire al ON un diritto di maggior ые estensione rispetto a quello realmente posseduto. н Aggiungevano che analoga controversia insorta con е nominati AN era stata composta concordando con passaggio sulle stesse particelle di essi un uniforme rapportata alla sagoma di un larghezza camion e che l'attore, richiesto di uniformarsi a tale accordo, aveva risposto negativamente. Con sentenza 8.11.96 il Tribunale rigettava la domanda. Proposto gravame dal soccombente la Corte d'appello sentenza 20-27.12.99, rigettavadi Catania, con l'impugnazione condannando l'appellante alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione CE ON sulla base di cinque motivi. Gli intimati hanno depositato procura difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione degli artt. 99,100,112 stesso codice ed errata qualificazione giuridica della domanda. Lamenta il ricorrente che la Corte del merito abbia к а qualificato la domanda attorea come "actio к servitutis" nonostante che mai с confessoria fosse convenuti , attualistata posta in discussione dai intimati, la servitù gravante sul loro fondo, avendo costoro nelle loro difese discettato soltanto sulla larghezza della stradella e quindi sulla estensione della servitù medesima. Lasciando totalmente inevasa la domanda di esso ON volta ad ottenere la dichiarazione di estensione della servitù per come risultante dagli atti e l'eliminazione delle turbative, la gravata sentenza era pertanto viziata da 'omessa pronunzia" con conseguente violazione dell'art. 112 cpc. La doglianza non può essere accolta. Nel disattendere l'omologa censura avanzata dal ON in sede di gravame di merito la Corte catanese ha correttamente statuito che riguardando la controversia l'accertamento dell'estensione di una servitù non era pertinente l'argomento propugnato dall'appellante per contestare la qualifica di "actio alla causa dal primo confessoria" data giudice. L'obiezione che il diritto di servitù di passaggio in саро all'attuale ricorrente scaturiva dagli atti e non era stato mai messo in discussione dai convenuti i quali dissertavano sulla larghezza della stradella senza minimamente contestare la servitù gravante sul loro fondo non considerava, invero, ad avviso del giudice d'appello, la circostanza che ricorrono egualmente gli estremi quando-come nel caso di confessoria dell'azione rimane circoscritta specie-la contestazione all'estensione e alle modalità di esercizio della servitù, senza che il dissenso in modo radicale investa l'esistenza della servitù per se stessa. Non sussistono pertanto le violazioni di legge processuale dedotte dal ricorrente ed in particolare quella dell'art. 112 cpc avendo il giudice del merito statuito proprio in ordine alla estensione della servitù, ritenendo la pretesa del ON non suffragata dagli atti pubblici da lui richiamati. Con il secondo mezzo si deduce, sempre in riferimento cpc, violazione delle norme all'art. 360 n.ri 3 e sull'ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e seguenti cc) per avere il giudice del merito erroneamente interpretato la clausola contenuta nel secondo atto di acquisto per notar Montemagno del 20.1.76 con il quale era stato trasferito ai coniugi ZZ- CA da parte di AN Cuddè PP, la particella 144/b, nel senso che con la stessa si s u fosse voluto restringere la servitù di passaggio a A favore dei f.lli AN (danti causa del ON e non partecipanti all'atto) su detta particella, da metri 2,50 a metri 1,50, (restrizione semmai operante in danno dei nominati ZZ-CA), con una interpretazione comunque inconciliabile con i dati emergenti dal primo atto Montemagno del 28.8.73 con il quale era stata trasferita agli attuali intimati la particella 111/b e dall'atto Pafumi del 9.12.83 stipulato tra i AN e l'attuale ricorrente, in cui era espressamente specificata la larghezza della strada lungo la particella 144/b in m. 2,50. La censura non ha pregio. Ha osservato in punto di fatto la Corte siciliana: Tutte le particelle di cui è causa appartenevano originariamente ad un unico proprietario. Dopo il decesso di IM AR,morta testata in 1971, i terreni erano statiNE il 7 aprile ereditati da AN IO, NT ed PP. Con atto notarile del 23 agosto 1973 gli eredi per prima avavano venduto ai coniugi ZZ-CA la particella 111/b e poichè quest'ultima era dislocata dalla provincialead una certa distanza Catania/Caltagirone, nell'atto erano state dettate due ие ordini di disposizioni, le prime vantaggiose agli н acquirenti in quanto dirette a garantir loro la я possibilità di raggiungere il lotto della suddetta provinciale tant'è che per questo primo tratto ai coniugi era stato accordato l'accesso su percorso non rettilineo, ampio tre metri, evolventesi a ridosso dei confini con le proprietà di determinati terzi (tali IS e CO) e le seconde con contenuto svantaggioso per gli stessi coniugi in quanto istitutive di una servitù di passaggio con percorso ampio metri tre a carico della stessa particella 111/b appena fine di garantire laacquistata al prosecuzione del percorso a beneficio degli altri terreni rimasti in proprietà degli eredi venditori. La suindicata ricostruzione, sino a questo punto, era stata condivisa dai contendenti dal momento che i concordavano di doverconiugi ZZ-CA subire sulla particella 111/b l'aggravio su tracciato individuato con l'ampiezza di tre metri, così come il sua volta pretendeva con l'instaurataON a azione. Era avvenuto poi che gli eredi AN avevano proceduto alla divisione dei restanti terreni vendendo agli attuali contendenti quanto attribuitosi ы per effetto della divisione. н о Risultava, in particolare, che con atto di divisione del 20 gennaio 1976 AN IO e AN NT, con il consenso della coerede AN PP, si erano attribuiti le particelle 130/a e 144/a, le stesse da essi con l'atto del 9.12.1983 poi alienate al ON mentre AN PP aveva ottenuto le particelle 130/b alla divisione, a144/b, provvedendo, contestualmente vendere ai coniugi ZZ-CA la particella 144/b che era proprio quella su cui verteva il contrasto se la servitù gravasse Su tracciato ampio metri 1,50 {tesi Raccuzzo -CA) oppure largo metri 2,50 (tesi del ON). Ciò premesso ha rilevato la Corte territoriale che le posizioni divergenti si ricollegavano alla diversa lettura della disposizione inserita in quest'ultima vendita, in particolare alla lettura della clausola del tenore: "Dichiara venditrice che viene la il diritto di passaggio trasferito ai compratori larghezza di metri uno e sulla stradella della centimetri cinquanta che si inizia dalla strada provinciale Caltagirone, si svolge prima sul confine tra il terreno di IS IO e di CO CE raggiungendo la particella 111/b". Con attinenza alla questione oggetto della causa, ha puntualizzato il giudice d'appello, nella vendita del 20 gennaio 1976 in effetti null'altro si era disposto ed il primo giudice di per sè si era limitato ad evidenziare talune perplessità emergenti dalla lettura della clausola, tuttavia confermando anch'esso la ricognizione (in linea con la portata testuale delle disposizioni) che la clausola medesima individuava il tracciato che in precedenza si era convenuto denominare "primo tratto" allorchè, parlandosi della vendita della particella 111/b in favore dei coniugi ZZ-CA, si era visto che anche nel relativo titolo i venditori avevano fatto riferimento alla concessione del passaggio attraverso un percorso ampio metri tre avente inizio dalla strada provinciale per Caltagirone e tracciato sinuoso evolventesi a ridosso dei confini con i fondi IS e CO. Secondo il giudice del gravame di merito al Tribunale era parso giustamente strano che in occasione della vendita della particella 111/b la servitù al ZZ e alla CA fosse stata riconosciuta individuandosi in metri tre la larghezza del percorso sul primo tratto, mentre tre anni dopo, vendendosi ai concessione sullo coniugi la particella 144/b, la stesso tracciato era stata consentita su percorso di ampiezza ridotta a metri 1.50.Ma la discrepanza, sia che fosse stata voluta, sia che fosse dipesa da errore di scritturazione о da altra causa, non riguardava comunque il ON e bene aveva fatto la sentenza di prime cure a trascurarla (tanto più che il ctu nominato dal Pretore di NE aveva verificato che sul tratto in parola il transito di camion si svolgeva senza difficoltà) concludere per direttamente che il testo della inserita clausola nella vendita del 20 gennaio 1976 non giustificava minimamante la posizione dell'appellante ON il quale riteneva costituita a carico della particella 144/b (non già della 111/b) una servitù di passaggio - con percorso ampio m. 2,50 a vantaggio delle particelle 130/a e 144/a che i germani IO e NT AN si erano attribuite in sede di divisione e poi avevano trasferito all'appellante meedesimo. Ebbene, a fronte di tale interpretazione della clausola in contestazione da parte del giudice del di merito effettuata in osservanza delle gravame contrattuale, con regole legali dell'ermeneutica motivazione congrua ed esente da vizi logici, a nulla он rilevano le censure del ricorrente che non possono risolversi, come avvenuto nel caso di specie, in un astratto riferimento alla regola degli artt. 1362 e seguenti del codice civile, occorrendo invece che siano specificati i canoni in concreto violati ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, restando inidonea una critica del risultato dallo stesso raggiunto che si risolva esclusivamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione (v. tra le tante Cass. n.1375/93). Con il terzo motivo si denunzia, ancora in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione degli artt. 1058, 1350 n. 4 e 2643 n.4 cc. Osserva il ricorrente che l'accordo in data 31 con il quale i suoi danti causa ed i ottobre 1981 coniugi ZZ-CA avevano stabilito che la stradella sullo spezzone relativo alla particella 144/b avesse una larghezza tale da consentire il transito di un autocarro, non aveva natura obbligatoria come erroneamente ritenuto dai giudici del merito, ma reale e quindi modificativa del diritto di passaggio oggetto della servitù su detta particella, con conseguente diritto dei AN di trasferire ad esso ON il passaggio su stradella della larghezza di m. 2,50 (orientativamente idonea ия all'agevole transito del tipo di autocarro-FIAT 615- н indicato nell'accordo, la cui larghezza è di m. 1,95 е con specchi laterali di cm 15 ciascuno). La doglianza non è meritevole di accoglimento considerato che essa si ricollega all'accordo intervenuto tra i coniugi ZZ-CA ed i AN in occasione di vertenza identica all'attuale in cui avevano prevalso 10 spirito concliativo e l'opportunità del componimento in sede giudiziaria con verbale redatto innanzi al pretore di NE (registrato ma non trascritto), convenendosi l'esercizio della servitù attraverso le particelle 111/b e 144/b con percorso di larghezza che bastasse al transito di un camion di sagoma normale, accordo, per la sua natura obbligatoria limitata agli stipulanti, chiaramente insuscettibile di quegli effetti reali che l'attuale ricorrente vorrebbe attribuirgli a proprio vantaggio in relazione alla servitù oggetto di causa. Con il quarto mezzo si deduce, sempre in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione dell'art. 1063 non avendo fatto ricorso i giudici del merito, nel CC dubbio sulla larghezza della stradella difficilmente ricavabile dai titoli, ai criteri sussidiari di cui codicistica ed in particolarealla richiamata norma alla circostanza che la proficua utilizzazione dei terreni richiede che una strada adducente a campi agricoli ove vengono impiegate medie macchine operatrici e di trasporto, oggi esistenti, debba avere larghezza minima di m. 2.50,3. La censura non ha pregio giacchè il ricorso ai precetti sussidiari di cui all'art.1063 CC ammissibile soltanto nella ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, in cui il titolo manifesti, con all'estensione della servitù, lacune riguardo imprecisioni non superabili mediante l'impiego di adeguati criteri ermeneutici (v. Cass. n.2893/87). Con il quinto motivo si denunzia, infine, ancora in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione dell'art. 91 stesso codice, stante l'illegittimità della condanna alle spese di esso ricorrente, non risultato soccombente nelle pregresse fasi del giudizio. Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla sorte delle precedenti avendo i giudici del merito dellepienamente seguito, nella regolamentazione spese giudiziali delle pregresse fasi, il criterio della soccombenza. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ну ricorso va respinto nella sua integralità con la о condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della difesa degli intimati che non hanno presentato controricorso, costituendosi con procura del difensore che ha anche partecipato alla discussione orale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente eredi di di V IO ZZ e Angela ен ия al pagamento, in favore del presente giudizio che CA, delle spese 10,50. oltre ad euro 600,00 liquida in euro per onorari. 5 dicembre 2002. Roma Souforini Merrition est. Alfach гама DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 19 MAR. 2003 AR Di UZ Маже в много Oggl IL CANCELLIERE JA Di UZ пито