Sentenza 20 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/06/2002, n. 8969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8969 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2002 |
Testo completo
☑ LA CO 0 8 9 6 9 70 2 REPUBBLIC IT E SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE REVINDICA USUCAPIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PROVA Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente R.G.N. 23663/99 - Cron.·24476 Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere- Rep. 1810 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Rel. Consigliere Ud.12/03/02 - - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio TE UL AT, elettivamente domiciliato in dal Sig.Sole ROMA VIA CONCA D'ORO 300, presso lo studio per digiti € 455 il 20.GIU.2002- dell'avvocato GIOVANNI BAFILE, che lo difende IL CANCELLIERE unitamente all'avvocato PASQUALE BAFILE, giusta delega in atti;
NCELLERIA
- ricorrente -
CA
contro
DI RC NI, elettivamente domiciliatoin ROMA PZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato DARIO VISCONTI, giusta delega in atti;
2002
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 156/99 della Corte d'Appello di 393 -1- * L'AQUILA, depositata il 06/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per accoglimento del 1° motivo del ricorso, assorbiti 2° e 3°, rigetto del 4°. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 13.10. 1988 Di RC NI conveniva innanzi al Tribunale di L'Aquila PO IU TO per sentirlo condannare, tra l'altro, al rilascio di un grottino di proprietà di essa attrice e posseduto dal PO. Il convenuto si costituiva deducendo che il grottino per oltre cinquanta anni era stato posseduto dalla sua famiglia per cui ne chiedeva, in viae riconvenzionale, la dichiarazione di avvenuto acquisto per usucapione in suo favore. - Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il PO al rilascio del grottino in favore dell'attrice. Avverso la sentenza proponeva appello il soccombente e la Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza del - 6.4.1999, dichiarava inammissibile 15.12.1998 l'appello avendo il convenuto richiesto, sulla base della non coincidenza dell'immobile rivendicato con quello descritto, di essere dichiarato proprietario dello stesso e, proponendo, così, una domanda nuova rispetto alla riconvenzionale esperita in primo grado. La Corte di Appello ha precisato che, a prescindere dalle indicazioni catastali, l'immobile era stato dal 3 e parti materialmente individuato in quello indicato e descritto in citazione. Il PO ricorre per cassazione con quattro motivi. La Di RC resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel primo motivo si deduce violazione e falsa 345 c.p.c., inapplicazione falsa dell'art. relazione agli artt. 946 e 2897 C.C.. Sostiene il ricorrente che egli non era possessore del subalterno oggetto della revindica come catastalmente indicato dalla Di RC e che, pertanto, l'aver richiesto una indagine istruttoria sul punto e l'aver contestato la titolarità passiva del rapporto dedotto in controversia non implicava violazione del divieto di proporre in appello domande ed eccezioni nuove di cui all'art. 345 c.p.c.. Nel secondo motivo il ricorrente lamenta omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in conseguenza dell'omesso esame delle documentazione acquisita al processo, e violazione dell'art. 2697 C.C., in relazione agli artt. 846 c.c. e 116 c.p.c.. Il punto decisivo della controversia consisteva nel verificare se il grottino 11 "1 fosse O non fosse ་་ "1comprendibile nel mappale 603/6, divenuto 603/11 e la Corte di merito, se avesse esaminato la 11 documentazione in atti, avrebbe escluso la "1 ricomprensibilità del grottino in uno dei sopra " indicati mappali e non avrebbe potuto confermare la sentenza di primo grado. Nel terzo motivo si deducono, ancora, omessa motivazione e le stesse violazioni di legge di cui al secondo motivo sotto il profilo che l'esame delle processuali 1 documenti e prova risultanze testimoniale) avrebbero dovuto indurre la Corte di Appello a superare ogni dubbio sul fatto che il già citato grottino, non faceva parte del mappale 603/6 e/o 603/11 ( della Di RC) e neppure rientrava come parte integrante nel mappale 603710 di esso PO, il che avrebbe comportato il rigetto della domanda per l'indeterminatezza del bene rivendicato. Nel quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 948 c.c. in relazione all'art. 2697 c.c. ed agli artt. 115 e 116 c.p.c. sotto il profilo che, se già la mancata identificazione del bene comportava il rigetto della domanda, l'accertamento che il grottino rientrava nel mappale 603/6 né nel mappale non 603/11, implicava la non ravvisabilità in capo ad esso PO della " facultas restituendi". Il ricorso non merita accoglimento. + Deve premettersi che la ratio decidendi della (non perspicua) sentenza impugnata può essere così enucleata a sintetizzata : nel giudizio di primo grado non si è dibattuto circa la eventuale conformazione ed ubicazione delle res controversa, " materialmente individuata dalle parti contendenti in quella indicata in citazione " testualmente si legge nella come sentenza;
primo 1'appellante (ora ricorrente) PO in grado aveva dedotto la usucapione domandandone l'accertamento mentre in appello egli poneva in dubbio che il, grottino oggetto della domanda e della pronuncia giudiziale fosse lo stesso di quello da lui posseduto ovvero assumeva, alternativamente, che lo stesso grottino oggetto della domanda (" indicato in citazione ") era diverso da quello rivendicato dall'attrice; che, ancora, l'appellante, abbandonata la riconvenzionale, chiedeva di essere dichiarato proprietario di un bene diverso e, comunque, non individuato sulla base dell'erroneo presupposto della " non coincidenza dell'immobile descritto da quello rivendicato ". Se così è e così deve ritenersi in questa sede, posto che la sentenza impugnata non è stata censurata quanto alla individuazione ed interpretazione della diversa pretesa proposta in appello con ampliamento sent. impugnata a pag. 5del thema decidendum " ( V. è del tutto chiaro che non sussiste la lamentata - violazione dell'art. 345 da parte della Corte di essendo di ogni evidenza la immutazioneAppello, della domanda rispetto a quella riconvenzionale proposta in primo grado ed abbandonata ed avente ad oggetto il sub mappale 603/6, 10 stesso che era oggetto della proposta riconvenzionale e che, infine, e stato oggetto della pronunzia del Tribunale, come si evince dallo stesso ricorso odierno del PO ( V. pag. 13, ove è riportato testualmente il dispositivo della sentenza del Tribunale ). In definitiva, una cosa è apparsa certa alla Corte di Appello e, cioè, che l'assunto dell'appellante della coincidenza del bene rivendicato con quello non posseduto era diverso da quello sostenuto in primo grado (usucapione del bene rivendicato) ed introduceva un nuovo tema di indagine: e sul punto, la complessa censura del ricorrente è poco chiara, confusa, contraddittoria e, in definitiva, carente del requisito della specificità. Basti pensare che, mentre dal quarto motivo sembra emergere l'assunto che il grottino posseduto dal ricorrente è catastalmente diverso da quelli (pure catastalmente) intestati all'attrice (603/6 e 603/11) e che, quindi, esso PO era carente di legittimazione passiva (qualificata come..." facultas nel terzo motivo si legge,restituendi "), contraddittoriamente, che il grottino rivendicato non faceva parte neppure del mappale 603/10 intestato al ricorrente (e, comunque, la censura attinente alla passiva viene inammissibilmentelegittimazione proposta solo in questa sede). Anche i restanti motivi che per la loro intima connessione possono essere esaminati congiuntamente - sono infondati. Giova ribadire che, quanto alla identificazione del bene conteso, l'intero impianto del ricorso, valutato nel suo complesso, urta contro i precisi enunciati della sentenza circa la esatta ― naturale e materiale individuazione del bene e, quindi, dell'oggetto del contendere, a prescindere come era doveroso che dal giudice di merito si prescindesse dalle intestazioni e numerazioni catastali del bene stesso. Tali nette affermazioni della sentenza impugnata non vengono dal ricorrente sottoposte ad un vaglio critico adeguato sul piano della loro coerenza logica e, quindi, non vengono censurate per profili consentiti in sede di legittimità. Quanto alla prova della proprietà da parte di motivazione dell'attrice, deve per completezza aggiungersi che sempre sul presupposto della identità tra il bene rivendicato e quello posseduto dal PO e di cui si chiedeva la restituzione -disposta dal Tribunale il giudice di primo grado è stato chiaro nell'affermare che, nel mentre l'attrice aveva dimostrato la proprietà del bene attraverso una "1serie continua di trascrizioni di atti fin dal 1937 ", il convenuto non aveva, da suo canto, dimostrato "il vantato possesso ad usucapionem ". A fronte di siffatte conclusioni, è chiaro che le censure (ancora una volta poco chiare) del ricorrente circa presunte indagini da disporre ed omesso esame di elementi probatori non meglio indicati si rivelano assolutamente inammissibili in questa sede sia perché generiche sia perché dirette contro le valutazioni proprie del giudice (peraltro del primo grado) di merito. Le spese, liquidate come in dispositivo, fanno carico al ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese che liquida in complessivi euro () di cui euro seicento per onorario.689,00 Così deciso in Roma addì 12 Marzo 200 2 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE Ollarums IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO CANCELLERIA 20.GIU.2002 CANCELLIERE GI Poma 1095/29, 456T 39,99 TOT. 160, 10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in cafa 2.SEL.2003 Serie 4. an 30617 vencio 160.10 CENTOS SANTA/10. p. Il Dirigento Area Servizi (euro (Dott.ssa Mara Grazia D IPPO) Responsabile Servizi An Giudiziari (Dr. M. RACCICHINH $ 12 003