Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/06/1999, n. 2426
CASS
Sentenza 28 giugno 1999

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A norma dell'art. 665 cod. proc. pen., il Pubblico Ministero ha il potere-dovere di "curare" l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Spettano dunque a tale organo tutti gli adempimenti funzionali a tale scopo. Si ha invece l'intervento del giudice dell'esecuzione solo se si profili un "contrasto" in ordine all'esistenza o validità del titolo esecutivo ovvero a fatti capaci di modificarne gli estremi o i contenuti originari. Per quanto, dunque, non occorra, per tale intervento, la sussistenza in atto di una controversia sostanziale fra le parti, resta pur sempre necessario, all'uopo, l'insorgere dei presupposti concreti di una questione "controvertibile". (Nella specie, la Corte ha ritenuto che spetti al P.M., e non al giudice dell'esecuzione, verificare se il condannato ha versato alla parte civile la provvisionale cui era subordinata la concessione della sospensione condizionale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/06/1999, n. 2426
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2426
    Data del deposito : 28 giugno 1999

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