Sentenza 28 giugno 1999
Massime • 1
A norma dell'art. 665 cod. proc. pen., il Pubblico Ministero ha il potere-dovere di "curare" l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Spettano dunque a tale organo tutti gli adempimenti funzionali a tale scopo. Si ha invece l'intervento del giudice dell'esecuzione solo se si profili un "contrasto" in ordine all'esistenza o validità del titolo esecutivo ovvero a fatti capaci di modificarne gli estremi o i contenuti originari. Per quanto, dunque, non occorra, per tale intervento, la sussistenza in atto di una controversia sostanziale fra le parti, resta pur sempre necessario, all'uopo, l'insorgere dei presupposti concreti di una questione "controvertibile". (Nella specie, la Corte ha ritenuto che spetti al P.M., e non al giudice dell'esecuzione, verificare se il condannato ha versato alla parte civile la provvisionale cui era subordinata la concessione della sospensione condizionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/06/1999, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 28 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 28/06/1999
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giovanni De Roberto Consigliere N. 2426
3. Dott. Ugo Candela Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Arturo Cortese Consigliere N. 43078/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Taranto nei confronti di TE AR, n. 05.07.1960
avverso l'ordinanza emessa il giorno 22.07.1998 dal Pretore circondariale di Taranto;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO
Con ordinanza del 22.07.1998 il Pretore circondariale di Taranto, compulsato dal Pubblico Ministero quale giudice dell'esecuzione della sentenza dal medesimo Pretore emessa il 09.04.1996 nei confronti di TE AR, divenuta irrevocabile il 13.02.1998, al fine di verificare se si fosse o non realizzata la condizione, del versamento, da parte del condannato, della provvisionale in favore della costituita parte civile, a cui era stata subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena inflitta (di mesi due di reclusione e L. 500.000 di multa) per il reato di cui all'art. 570 cp., rigettava la richiesta, rilevando che sono di pertinenza del giudice dell'esecuzione solo le decisioni di accertamento del titolo, mentre spettano al P.M. tutti gli accertamenti preliminari, quali quello sollecitato nel caso di specie, per poter giungere alla corretta determinazione dell'ordine di cui all'art. 656 cpp. Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Taranto l'imputato, deducendo che, a sensi dell'art. 665, comma 1, cpp., è il giudice dell'esecuzione che deve risolvere tutte le questioni afferenti all'eseguibilità, della pronuncia, utilizzando, nel contraddittorio delle parti, lo specifico potere istruttorio previsto dal comma 5 dell'art. 666 cpp. L'intervento del giudice nel caso di specie sarebbe, inoltre, particolarmente opportuno considerato che l'inosservanza dell'onere da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo il soggetto allegare la impossiblità dell'adempimento.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
A norma, invero, dell'art. 655 cpp., il Pubblico Ministero ha il potere-dovere di "curare" l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Spettano dunque a tale organo tutti gli adempimenti funzionali a tale scopo.
Si ha invece l'intervento del "giudice" dell'esecuzione solo se si profili un "contrasto" in ordine all'esistenza o validità, del titolo esecutivo ovvero a fatti capaci di modificarne gli estremi o i contenuti originari. Per quanto, dunque, non occorra, per tale intervento, la sussistenza in atto di una controversia sostanziale fra le parti, resta pur sempre necessario, all'uopo, l'insorgere dei presupposti concreti di una questione "controvertibile". Applicando tali principi al caso di specie, è agevole rilevare che qui l'organo amministrativo dell'esecuzione ha inteso demandare all'organo giurisdizionale un accertamento di fatto preliminare e funzionale all'attuazione del titolo, (verifica dell'adempimento della condizione cui era subordinata la sospensione condizionale della pena), e rientrante, come tale, negli specifici compiti dell'organo amministrativo, in via del tutto preventiva, prima e senza, cioè, che in ordine ad esso si determinassero i presupposti di un contrasto, anche virtuale, fra le parti.
Correttamente, pertanto, il giudice dell'esecuzione ha declinato la richiesta del P.M. (conf., per una fattispecie del tutto analoga, Cass. VI sent. Cc. 03.12.1993).
P.Q.M.
Visto l'art. 615 c.p.p., rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 1999