Sentenza 15 luglio 2011
Massime • 1
La circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11 cod. pen. (coabitazione) concorre con la circostanza aggravante prevista per il delitto di atti sessuali con minorenne, ove commessi in danno di persona offesa minore degli anni dieci (art. 609-quater, comma quarto, cod. pen.), in quanto quest'ultima è relativa all'età della persona offesa, mentre l'altra afferisce al fatto oggettivo dell'abuso delle relazioni derivante dalla coabitazione. (Nella specie, la Corte ha escluso che l'aggravante comune potesse ritenersi assorbita da quella speciale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/07/2011, n. 30548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30548 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 15/07/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1734
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 7012/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.E. , nato il (omesso) ;
Avverso la Sentenza Corte di Appello di Napoli, emessa il 27/04/010;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 27/04/010, confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Napoli in data 22/06/06, appellata da M.E. , imputato del reato di cui all'art. 609 quater c.p., art. 609 septies c.p., u.c., n. 5; art. 61 c.p., n. 11 (come contestato in atti) e condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare il ricorrente esponeva che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla determinazione della pena sia in relazione al giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 609 quater c.p., u.c. (con esclusione di quella di cui all'art. 61 c.p., n. 11, che era assorbita dalla predetta aggravante ex art. 609 quater c.p., u.c.); sia in relazione alla misura della pena che era eccessiva.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 15/07/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
M.E. , all'esito dei giudizi di 1 e 2 grado, è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 609 quater c.p., u.c., art. 609 septies c.p., u.c., n. 5, art. 61 c.p., n. 11 per aver commesso reiterati abusi sessuali (consistiti in toccamenti libidinosi nelle parti interne, in baci in bocca, in atti masturbatori del proprio pene) in danno di T.C. (nata il (omesso)) minore degli anni dieci, figlia della convivente B.V. , fatti commessi dall'(omesso) .
M.E. con l'attuale ricorso per Cassazione non contesta la propria responsabilità penale in ordine ai fatti ed ai reati contestati;
circoscrive, bensì, le proprie censure al trattamento sanzionatorio.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che le doglianze sollevate nel ricorso sono infondate per le seguenti ragioni principali:
1. L'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, non è assorbita, ma concorre con quella di cui all'art. 609 quater c.p., u.c.. Trattasi di aggravanti che attengono a distinte ed autonome circostanze, ed ossia: a) quella di cui all'art. 609 quater c.p., u.c., è relativa all'età della persona offesa (soggetto minore degli anni dieci); b) quella di cui all'art. 61 c.p., n. 11 è afferente al fatto oggettivo dell'abuso delle relazioni derivante dalla coabitazione.
2. La pena inflitta è proporzionata all'entità e gravità dei fatti in esame ed è conforme ai parametri di cui agli artt. 69, 81 e 133 c.p., con conseguente esclusione di censure sul punto in sede di legittimità.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da M.E. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011