Sentenza 26 aprile 2007
Massime • 1
Integra il delitto di rifiuto di atto d'ufficio (art. 328, comma primo, cod. pen.) la condotta del vigile urbano che omette deliberatamente di dichiarare in contravvenzione i conducenti di veicoli in sosta vietata, ancorché la contravvenzione sia successivamente contestata dagli agenti della polizia stradale, considerato che la citata norma sanziona il rifiuto, non già di un atto urgente, bensì di un atto dovuto che deve essere compiuto senza ritardo e, quindi, con tempestività, in diretta connessione con il conseguimento degli effetti che gli sono propri; inoltre, si tratta di reato istantaneo, il cui momento consumativo si realizza con il rifiuto o con l'omissione, sicchè la circostanza che, in conseguenza del rifiuto, l'atto sia compiuto da altro pubblico ufficiale, non ha valore scriminante.
Commentario • 1
- 1. Omicidio colposo: Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità solo se innescano un processo causale autonomo rispetto a quello determinato dalla…https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2007, n. 35837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35837 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/04/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 685
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 42100/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC AR, nato l'[...] all'Aquila;
avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila 18 maggio 2005, n. 711.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Vittorio MARTUSCIELLO, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 21 settembre 2001 n. 555 il Tribunale dell'Aquila dichiarava AR CA colpevole del reato previsto dall'art. 328 c.p., commesso nell'Aquila il 24 agosto 2000 perché nell'esercizio delle sue funzioni di vigile urbano rifiutava di elevare contravvenzione a un motociclista e ai conducenti di motorini senza casco, introdottisi abusivamente in zona pedonale, e lo condannava, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di quattro mesi di reclusione con interdizione dai pubblici uffici per un anno. Avverso la predetta sentenza l'imputato proponeva appello, chiedendo di essere assolto. Con sentenza 18 maggio 2005 n. 711 la Corte d'appello dell'Aquila confermava la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza il CA ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 perché la prima parte dell'episodio è stata ricostruita senza tener conto della deposizione del teste oculare PI LE, sulla sola base di quanto riferito dal teste EN NN, il quale peraltro aveva motivi di acredine nei suoi confronti, ai poliziotti Ponziani e Tazzi e all'altro vigile urbano presente, Mario Pellicano;
2. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 328 c.p. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione sull'esistenza del comportamento delittuoso contestato perché l'omissione di atti d'ufficio si sarebbe potuta ravvisare, in teoria, solo rispetto alla prima parte dell'episodio, relativa al transito di un motorino nell'isola pedonale, qualora il CA non fosse intervenuto su richiesta dello NN, cosa che non è avvenuta in quanto l'imputato aveva prontamente lasciato di bere l'aranciata per uscire fuori dal locale e cercare di sanzionare il trasgressore segnalato;
non rispetto alla seconda parte dell'episodio, attinente al rifiuto di elevare contravvenzione ai motorini in corsa, giacché i mezzi, dopo lunga disquisizione fra il CA e i poliziotti Ponziani e Tazzi, erano stati multati da questi ultimi e nessuno era sfuggito alla giusta sanzione.
L'impugnazione è infondata.
1. Decidendo sull'appello proposto dall'imputato la Corte d'appello ha confermato il giudizio di primo grado in ordine all'ammissione da parte del CA di non aver elevato la contravvenzione ai motorini in sosta vietata perché non sostavano in zona rientrante nella sua competenza (circostanza, quella della divisione del territorio comunale in zone, peraltro smentita in fatto da altro vigile urbano). A fronte di questa prova da lui proveniente, l'affermazione che alla ricostruzione dei fatti si è proceduto, come assume il ricorrente, senza escutere il teste a lui favorevole appare del tutto incongrua, considerando, peraltro, che la testimonianza è stata verosimilmente sottovalutata proprio perché di non particolare, se non di secondaria rilevanza.
In realtà, il ricorrente incentra sulla testimonianza del LE la sua ricostruzione dei fatti, alternativa a quella dei Giudici di merito, imperniata, come si è visto, sulla versione da lui stesso fornita agli inquirenti.
Pertanto il primo motivo di ricorso risulta per un verso privo di fondamento e, per altro verso, inammissibile.
2. Del pari infondato appare il secondo motivo di ricorso. La Corte di merito ha ribadito il principio di diritto cui si era uniformato il giudice di primo grado, secondo il quale la qualifica di agente di polizia giudiziaria del CA quale vigile urbano del Comune dell'Aquila non lo esimeva, essendo lo stesso in servizio, dal contestare le infrazioni contravvenzionali constatate, a prescindere dalla zona di competenza assegnatagli nell'ambito del territorio comunale.
Il Giudice d'appello, rilevando che non poteva condividersi la tesi dell'appellante in ordine alla sussistenza del reato solo ove ricorressero motivi di urgenza, ha affermato il principio che la norma incriminatrice usa il termine senza ritardo, espressione che ha un significato diverso e sottopone a sanzione tutte le omissioni relative a situazioni che richiedono un tempestivo intervento per i più vari motivi, come quello della possibile sottrazione alla cognizione diretta ed immediata del pubblico ufficiale, che impedisce di contestare le contravvenzioni. In realtà, l'art. 328 c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio per il rifiuto non di un atto urgente, bensì un atto che dev'essere compiuto senza ritardo, e, quindi, non del compimento di un atto richiesto da una situazione di emergenza, bensì del tempestivo compimento di un atto dovuto, in cui la tempestività è in diretta connessione con il conseguimento degli effetti che gli sono propri. Pertanto si rende colpevole di rifiuto di atti di ufficio il vigile urbano che omette deliberatamente di dichiarare in contravvenzione i conducenti di veicoli in sosta vietata, anche se la contravvenzione viene successivamente contestata agli stessi dagli agenti della polizia stradale.
Nella specie la conseguenza perciò in effetti non cambia, essendo certo che il CA non elevò la contravvenzione ai conducenti dei motorini senza casco, introdottisi in zona pedonale, che in conseguenza del suo rifiuto dovette essere contestata dagli Agenti della P.S.. D'altra parte, il reato di rifiuto di atti di ufficio previsto dall'art. 328 c.p., comma 1 e un reato istantaneo, il cui momento consumativo si realizza con il rifiuto o con l'omissione (Cass., Sez. 6, 27 gennaio 2004 n. 12238, ric. P.G. in proc. Bruno ed altri) e il fatto che, in conseguenza del rifiuto, l'atto sia successivamente compiuto da altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio non ha valore scriminante.
Pertanto il ricorso dev'essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2007