Sentenza 11 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche, la legge 21 dicembre 1974, n. 700, che regola l'entità degli acconti da corrispondere a detto titolo, nonché le modalità ed i tempi dei relativi versamenti, non ha introdotto modifiche alla precedente normativa circa il potere discrezionale dell'amministrazione committente di accordare o meno la revisione (salvo patto contrario, da ritenere valido fino all'entrata in vigore della legge 22 febbraio 1973, n. 37, che espressamente lo vieta), con la conseguenza che, anche dopo la predetta legge n. 700 del 1974, la posizione soggettiva dell'appaltatore ha natura e consistenza di mero interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, fino a quando quel potere dell'amministrazione non venga positivamente esercitato con il riconoscimento, esplicito o implicito, della revisione. A tale ultimo riguardo, l'atto di riconoscimento non può essere individuato in atti interni della pubblica amministrazione, meramente preparatori e propedeutici ad un eventuale riconoscimento, ma solo in atti provenienti dall'organo deliberativo competente ad esprimere la volontà dell'ente.
Commentario • 1
- 1. Appalti, contratto, nullità, giurisdizione ordinaria, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 febbraio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/02/2003, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Primo Presidente f.f. -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - rel. Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE IL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato NICOLA ROMANO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSARIO PATANÈ, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MELILLI, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 45, presso lo studio dell'avvocato CARLO BORROMEO, rappresentato e difeso dall'avvocato FEDERICO ITALIA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 200/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 27/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Aldo PROIETTI, per delega dell'avvocato Federico ITALIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del secondo motivo, confermando la giurisdizione dell'A.G.A..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 2.5.1987, IP PR conveniva davanti al Tribunale di Siracusa il Comune di Melilli per sentirlo condannare, in relazione ad un contratto di appalto di opera pubblica, al pagamento della somma di L. 23.559.811 a titolo di saldo del prezzo base e di revisione prezzi non riconosciuta per il periodo successivo all'8.12.1978, della somma di L.
4.308.654 a titolo di restituzione delle ritenute del ventesimo, e della somma di L.
5.000.000 a titolo di indennizzo per fermo del cantiere, oltre interessi e rivalutazione.
Il tribunale rigettava la domanda;
rilevava che quella diretta ad ottenere la revisione del prezzo dell'appalto rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo.
La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 27.3.1999, rigettava l'appello proposto dal PR. Considerava, circa la domanda avente ad oggetto la revisione dei prezzi: che la revisione del prezzo per variazione dei costi nell'appalto di opere pubbliche richiede l'esercizio da parte della P.A. di un potere autoritativo;
che la posizione dell'appaltatore, a fronte dell'omissione o del rifiuto della revisione, ha natura di interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, mentre assume consistenza di diritto soggettivo azionabile davanti al giudice ordinario solo dopo che la P.A. abbia esercitato positivamente detto potere, riconoscendo i presupposti e le condizioni di tale revisione, sicché residuino esclusivamente questioni di mera liquidazione del relativo compenso;
che questo principio resta valido anche dopo l'entrata in vigore della legge 21.12.1974 n. 700, modificativa della disciplina dettata in materia dalla legge n. 463 del 1964; che nella specie non poteva sostenersi che era intervenuto il riconoscimento del diritto alla revisione in base alla nota del 23.9.1980 a firma del sindaco e indirizzata al direttore dei lavori, sia perché in detta nota non risultava chiaramente ed univocamente evidenziata una volontà siffatta, sia perché la nota proveniva da soggetto non legittimato a manifestare validamente all'esterno la volontà dell'ente. Svolgeva ulteriori considerazioni circa gli altri capi della domanda.
Avverso la sentenza il PR ha proposto ricorso per Cassazione, affidandone l'accoglimento a tre motivi, il secondo dei quali attiene alla giurisdizione.
Ha resistito, con controricorso, il Comune di Melilli. Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni unite per l'esame della questione di giurisdizione.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della legge 21.12.1974 n. 700 e dell'art. 17 della legge 10.12.1981 n. 741;
violazione dei principi e delle norme attinenti al riparto di giurisdizione tra autorità giudiziaria ordinaria e giudice amministrativo;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.
Assume il ricorrente:
che la corte d'appello ha omesso di considerare che, essendosi l'appalto svolto sotto il vigore della legge n. 700 del 1974, la revisione dei prezzi costituiva non un interesse legittimo, ma un diritto soggettivo dell'appaltatore che, successivamente, con la legge n. 741 del 1981, era regredito di nuovo al rango di interesse legittimo;
che la corte d'appello non ha considerato che il comune, nel momento in cui, con la nota del 23.9.19 80, aveva invitato il direttore dei lavori ad escludere dal computo gli importi revisionali riferibili a periodi successivi alla scadenza contrattuale del 20.11.1979, aveva riconosciuto il diritto alla revisione riguardo al periodo compreso nel predetto termine.
2. Il motivo non è fondato.
Per costante giurisprudenza di queste S.U., in tema di revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche, la legge 21.12.1974 n. 700, che regola l'entità degli acconti da corrispondere a detto titolo, nonché le modalità ed i tempi dei relativi versamenti, non ha introdotto modifiche alla precedente normativa, circa il potere discrezionale dell'amministrazione committente di accordare o meno la revisione (salvo patto contrario, da ritenersi valido fino all'entrata in vigore della legge 22.2.1973 n. 37, che espressamente lo vieta), con la conseguenza che, anche dopo la predetta legge n. 700 del 1974, la posizione soggettiva dell'appaltatore, fino a quando quel potere non venga positivamente esercitato con il riconoscimento esplicito o implicito della revisione medesima, ha natura e consistenza di mero interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo (sent. n. 888/78; n. 5333/80; n. 4089/85). Per quanto concerne, poi, l'eventuale atto di riconoscimento, la giurisprudenza di queste S.U è ferma nel ritenere che questo non può essere individuato in atti interni della pubblica amministrazione, meramente preparatori e propedeutici ad un eventuale riconoscimento della revisione, ma solo in atti provenienti dall'organo deliberativo competente ad esprimere la volontà dell'ente pubblico (sent. n. 6034/02; n. 165/99). Consegue, senza necessità di procedere all'esame diretto del documento, che non può integrare valido atto di riconoscimento la nota del 23.9.1980, firmata dal sindaco (laddove organo deliberante del comune era il consiglio comunale: art. 131 r.d. n. 148 del 1915) ed indirizzata al direttore dei lavori.
3. In conclusione, il motivo va rigettato e va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sul capo di domanda concernente la revisione dei prezzi.
4. Va disposta la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'assegnazione a sezione semplice per l'esame degli ulteriori motivi di ricorso, concernenti altri capi di domanda.
P.Q.M.
La Corte rigetta il secondo motivo;
dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo sul capo di domanda concernente la revisione dei prezzi dell'appalto; dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'assegnazione a sezione semplice.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2003