Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/02/2003, n. 1996
CASS
Sentenza 11 febbraio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche, la legge 21 dicembre 1974, n. 700, che regola l'entità degli acconti da corrispondere a detto titolo, nonché le modalità ed i tempi dei relativi versamenti, non ha introdotto modifiche alla precedente normativa circa il potere discrezionale dell'amministrazione committente di accordare o meno la revisione (salvo patto contrario, da ritenere valido fino all'entrata in vigore della legge 22 febbraio 1973, n. 37, che espressamente lo vieta), con la conseguenza che, anche dopo la predetta legge n. 700 del 1974, la posizione soggettiva dell'appaltatore ha natura e consistenza di mero interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, fino a quando quel potere dell'amministrazione non venga positivamente esercitato con il riconoscimento, esplicito o implicito, della revisione. A tale ultimo riguardo, l'atto di riconoscimento non può essere individuato in atti interni della pubblica amministrazione, meramente preparatori e propedeutici ad un eventuale riconoscimento, ma solo in atti provenienti dall'organo deliberativo competente ad esprimere la volontà dell'ente.

Commentario1

  • 1Appalti, contratto, nullità, giurisdizione ordinaria, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 febbraio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/02/2003, n. 1996
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1996
Data del deposito : 11 febbraio 2003

Testo completo