Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2001, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO 0 1752 0 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 18328/38 Dott. Angelo Consigliere Dott. Guido 3670 Cron. Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Rep. Dott. Camillo Cons. Rel. FILADORO Ud. 12/12/00 Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente: SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio PELLEGRINI CENTRO SUD s.p.a., in persona del dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 Mauro Ettori, in virtù del procuratore speciale, rag. per diritti L. # 7 FEB 2001 Amministrazione 19 maggio verbale del Consiglio di IL CANCELLIERE 1997, per autentica Notaio d'Alonzo, di Milano, rep. CANCELLERIA 119758 del 21 maggio 1997,, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Generale Gonzaga del Vodice n. 4, presso l'avv. Napoleone Bartuli, che la rappresenta e difende 066250 giusta delega in atti;
L
- ricorrente -
contro
LO UG, elettivamente domiciliato in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 20 presso l'avv. Mario 5368 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Antonini, rappresentato e difeso giusta delega in atti UFFICIO COPIE dall'avv. Francesco Andronico del Foro di Catania;
Richiesta copia studio D'AMAIL dal Sig. controricorrente - 3000 per diritti L 1.2 FE 2001 nonché
contro
: IL CANCELLIERE ALIGEST s.p.a. - intimata- CANCELLERIA avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 27 maggio-27 ottobre 1997, n. 3126 del 1997, RGAC 703 del 1997, cron. //; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Udito l'avv. Napoleone Bartuli;
Richiesta copia esecutiva Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore ANDRONdal Sig. ANDRONICO per diritti il MAR. 2001 Generale Dott. Pietro Abbritti, il quale ha concluso IL CANCENDIERE per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 27 maggio-27 ottobre 1997, il Tribunale di Catania dichiarava inammissibile l'appello della società per azioni Pellegrini Centro Sud contro la decisione del locale Pretore del 16 dicembre 1996 nella causa promossa da EN UG (per l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società Pellegrini Centro Sud s.p.a.) perché proposto avverso un provvedimento avente non solo 2 не forma, ma anche contenuto di ordinanza. Dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte in ordine ai requisiti delle ordinanze e rispettivamente, delle sentenze, e aver ricordato che il Pretore aveva solo disposto in ordine all'ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova dedotti dalle parti, il Tribunale precisava che quanto affermato nel provvedimento impugnato (circa il contenuto di dichiarazione di scienza del documento a firma dello stesso EN, il quale in essa aveva affermato di non essere dipendente della società Pellegrini) non vincolava affatto il giudizio del Pretore, che era pienamente revocabile. Avverso tale decisione la società Pellegrini Centro Sud propone ora ricorso per cassazione, sorretto da un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste il EN con controricorso. La società Aligest s.p.a. (già Finvest DI s.p.a.) non ha svolto difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE l'unico motivo, la società ricorrente denuncia Con omessa motivazione sul punto decisivo della controversia (art.360 n.5 codice di procedura civile) circa la violazione e falsa applicazione dell''rt. 279, comma 1 e 2 n.4 codice di procedura civile. 3 Ң La ricorrente ribadisce la piena ammissibilità dell'appello proposto, ricordando che il provvedimento del Pretore, pur definito ordinanza, avrebbe, in realtà, contenuto di sentenza. La società, infatti, aveva eccepito innanzitutto la carenza di legittimazione passiva e la propria totale estraneità in relazione ad un preteso rapporto di lavoro subordinato con il ricorrente (sia ex art.1 della legge n.1369 del 1960, che ex art.1414 codice civile). La stessa aveva addirittura negato di essere a conoscenza di un contratto intercorso tra il EN e la VE DI s.p.a. (ora Aligest s.p.a.) prima della instaurazione del presente giudizio (ricorso depositato il 6 febbraio 1996). La stessa società aveva, inoltre, prodotto una lettera datata 14 marzo 1995, a firma del EN, il quale riconosceva l'inesistenza di un qualsiasi rapporto diretto con la società Pellegrini Centro Sud, dichiarando di aver prestato la propria attività presso la Mensa ospedaliera della USL n. 35 di Catania 'esclusivamente nel contesto di un rapporto di بال collaborazione con la società Finvest DI, ora Aligest". Il ricorso è infondato. Secondo l'orientamento del tutto consolidato nella ply 4 giurisprudenza di queste Suprema Corte, al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza о di sentenza e sia quindi soggetto o meno ai mezzi - di impugnazione previsti per le sentenze- occorre avere riguardo non già alla sua forma esteriore ed alla qualificazione attribuitagli dal giudice che 10 ha emesso, ma agli effetti giuridici che esso è destinato a produrre, onde deve definirsi ordinanza il provvedimento che dispone circa il contenuto e le modalità delle attività consentite alle parti, mentre vi è sentenza quando il giudice, nell'esercizio del suo potere giurisdizionale, pronuncia, in via definitiva o non definitiva, sul merito della controversia о su presupposti e condizioni processuali (Cass. n. 6454 del 1996, 9288 e 4225 del 1995, 11358 del 1994, 12082 e 5238 del 1992, 8000 del 1990, 4520 del 1988, 2795 del 1983, 2391 del 1980, 5839 del 1979). La giurisprudenza di questa Corte è altrettanto consolidata nel ritenere che non può valere a conferire natura di sentenza ad un provvedimento la circostanza che all'unico fine dell' adozione delle disposizioni circa l'ulteriore corso del procedimento- il giudice prenda in esame questioni attinenti a detti presupposti e condizioni e profili di merito, restando dette questioni comunque soggette al successivo riesame 5 fly dello stesso giudice in sede decisoria (Cass. n. 6454 del 1996, 6278 e 5490 del 1984, 6454 del 1982, 2391 del 1980). Orbene, applicando al caso di specie i principi enunciati da questa Corte, che sono pienamente condivisi dal Collegio, deve concludersi che il provvedimento emesso dal Pretore di Catania non era impugnabile. Questo giudice, infatti, ha emesso un'ordinanza istruttoria, nella quale, al solo fine di decidere istruttori (e quindi con sull'ammissione dei mezzi possibilità di riesame in decisoria), in presenza di una questione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Pellegrini Centro Sud, ha ammesso i mezzi di prova articolati dalle parti, dopo aver precisato che a tale provvedimento non ostava il documento prodotto dalla società Pellegrini Centro Sud. Corretta appare, inoltre, l'osservazione dei giudici di appello circa la piena revocabilità del provvedimento del 16 dicembre 1996 da parte dello stesso giudice, anche alla luce della successiva istruttoria. Gli stessi giudici hanno precisato che l'accenno alla natura della lettera 14 marzo 1995, contenuto nel provvedimento impugnato, doveva considerarsi passibile di riesame con la decisione del merito della causa. 6 ply In ogni caso, a tale proposito, devono condividersi le osservazioni finali dei giudici di appello, secondo i quali tale documento non potrebbe mai rilevare ai fini della eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla società Pellegrini Centro Sudy ma ai fini della titolarità passiva delsemmai, solo rapporto. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, la legittimazione ad agire, о a resistere, deve essere intesa non come il diritto potestativo ad una sentenza favorevole, bensì come il potere di ottenere dal giudice una decisione di merito, sia essa favorevole o contraria: cosicché la "legitimatio ad causam" attiva o passiva non va confusa con la titolarità, attiva о passiva, del rapporto sostanziale che forma oggetto della controversia (Cass. n. 456 del 1988, 9427 del 1987, 3403 del 1979). La "legitimatio ad causam" del convenuto sussiste quando, secondo la prospettazione data dall'attore al rapporto conteso, egli assuma la veste di soggetto tenuto a subire una pronuncia giurisdizionale su tale rapporto e, pertanto, non può essere negata per ragioni attinenti all'effettiva sussistenza della titolarità del rapporto stesso, le quali investono il fondamento 7 theyни RG. 18328/98 nel merito della domanda (Cass. S.U. n. 8573 del 1990). Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese nei confronti di EN UG. Nulla per le spese della società Aligest s.p.a. che non ha svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore di EN UG, che liquida in lire 27000 oltre a lire 3.000.000 (tremilioni) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2000 IL CONSIGLIERE EST. PRESIDENTE зево Stalli IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 7 FEB. 2001 oggi, SL ABORATORE ANCELLERIA 3 3 5 0 . 1 . N T A S R 3 S A 7 ' - A L T 8 L - , E 1 A 1 S D E I て P S E S N G I E N G S G E I L O A A O A D L T E T L I , E R O I D R D T S O I G E R не 80