Sentenza 2 luglio 2004
Massime • 1
In materia di lesioni colpose, se i fatti sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, sussiste sempre la procedibilità d'ufficio, ai sensi dell'art. 590 comma 5 cod. pen., indipendentemente dalla qualifica rivestita dall'imputato, in quanto le valutazioni di carattere soggettivo non influiscono sulla procedibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2004, n. 37666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37666 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO AN Silvio - Presidente - del 02/07/2004
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1342
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 034585/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON RE N. IL 14/09/1950;
avverso SENTENZA del 06/06/2003 GIP TRIBUNALE di BIELLA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con atto in data 21.6.2003 ON ZO ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in data 6.6.2003 emessa, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., dal GIP del Tribunale di Biella, che aveva applicato nei suoi confronti la pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione, sostituendola, a norma dell'art. 53 legge 689/1981, con euro 1.520, 00 di multa, come concordato tra la parti, in relazione al reato di lesioni colpose gravissime, in concorso con il datore di lavoro RO AN, causate a due operai il 19.1.2001, con violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza per violazione dell'art. 129 c.p.p.. Con un primo motivo il ON ha censurato la sentenza impugnata per non avere aderito alla tesi difensiva secondo la quale, nella specie, doveva essere dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, non essendo egli, quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione della società della quale era titolare il RO, destinatario delle norme antinfortunistiche, e non essendo prevista nessuna sanzione penale nei suoi confronti dall'art. 9 d. L.vo n. 626/94. Con un secondo motivo il ricorrente ha sostenuto che le risultanze della consulenza tecnica espletata avrebbero dovuto indurre il giudice ad una declaratoria di proscioglimento nel merito a norma dell'art. 129 c.p.p.. Va premesso che il ricorrente non contesta che il GIP abbia effettuato il controllo delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p., e le abbia escluse, ammettendo anzi che lo stesso giudice non ha aderito alla prospettata tesi difensiva principale dell'improcedibilità dell'azione penale nei suoi confronti per difetto di querela.
Inoltre, in motivazione il giudice di merito ha precisato che "non è applicabile l'art 129 c.p.p. allo stato degli atti", e, come è noto, tale formula è sufficiente per ritenere soddisfatto l'obbligo di motivazione, in quanto dimostra che il giudice ha effettuato la verifica prevista dalla legge ed ha dato atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. (Cass. 29.9.2003 n. 43074; Cass. 14.2.1998, Moretti;
Cass. 27.1.1997, Forte). Con il primo motivo di ricorso, il ON censura la sentenza impugnata per non avere dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, non essendo egli, quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, destinatario delle norme antinfortunistiche.
La censura è infondata, considerato che l'art. 590, ult. comma, c.p. dispone che "il delitto (di lesioni colpose) è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale". Ne consegue, con lapalissiana evidenza, che la procedibilità di ufficio ha carattere oggettivo, e non riguarda la posizione del colpevole (o, come nella specie, di chi ha patteggiato la pena), bensì il riferimento del fatto addebitato alla violazione di norme disciplinanti gli infortuni sul lavoro.
Pertanto, a prescindere dalla opinabilità della tesi secondo la quale il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non sarebbe destinatario di norme antinfortunistiche, va ritenuto che tutti i fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale sono perseguibili di ufficio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 590 c.p.p., indipendentemente dalla qualifica rivestita dall'imputato, non influendo sulla procedibilità valutazioni di carattere soggettivo. In ordine al secondo motivo di ricorso, questo Collegio concorda con l'orientamento costante di legittimità, secondo il quale, nel procedimento disciplinato dall'art. 444 c.p.p., le cause che possono dare luogo ad un proscioglimento non possono discendere da un esame, nel merito, della fattispecie, in quanto questo può svolgersi solo in contraddittorio, vale a dire con il dibattimento, al quale le parti hanno rinunciato (Cass. 7.6.1994, Corrente;
Cass. 4.10.1994, Pozzetti).
Inoltre, va ricordato che l'operazione preliminare prevista dall'art. 129 c.p.p. consiste in una ricognizione allo stato degli atti che può condurre ad una pronuncia di proscioglimento soltanto se le risultanze disponibili rendano palese l'obiettiva esistenza di una causa di non punibilità, indipendentemente dalla valutazione compiuta dalle parti e senza la necessità di alcun approfondimento probatorio e di ulteriori acquisizioni (Cass. sezioni unite 22.2.1999, Messina). Ne consegue che il proscioglimento nel merito va pronunciato solo se emerga ictu oculi la causa di non punibilità.
Nella specie, il ricorrente ha sostenuto che le risultanze della consulenza tecnica escluderebbero la sua responsabilità penale. Orbene, questa Corte di legittimità non può sindacare la verifica negativa effettuata dal giudice di merito a norma dell'art 129 c.p.p., ed è, comunque, evidente che in un complesso procedimento per lesioni colpose gravissime (come si evince dalla sola lettura del capo di imputazione), la rinuncia concordata delle parti ad ulteriori approfondimenti istruttori non rende palese la sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito.
Il ricorso viene, quindi, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2004