Sentenza 24 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/2001, n. 7100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7100 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 7 1 0 0/0 1 REPUBBLICA IT IAI IN N ME D PO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Paolino DELL'ANNO R.G.N. 22231/99 - - D. 16339Cron. Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere- Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.26/03/01 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: NO ON AR, quale erede di TA AR TA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati NICOLA LOJODICE, OSCAR LOJODICE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 1438 -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato · avverso la sentenza n. 4173/98 del Tribunale di BARI, depositata il 04/11/98 R.G.N. 455/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 35, r.g.n. 22231/1999 ud. 26 marzo 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - 4 novembre 1998 il tribunale di 1. Con sentenza del 27 ottobre Bari ha dichiarato estinto il giudizio proposto da TA IA NT, titolare di pensione integrata al minimo, nei alla domanda intesa ad confronti dell'I.N.P.S.. limitatamente cristallizzazione (ossia ottenere il riconoscimento della c.d. conservazione dell'integrazione al minimo della pensione della anche a partire dal 1° ottobre 1983). Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione OS ON IA, quale erede di TA IA NT, con un solo motivo di ricorso. L'I.N.P.S. si è costituito depositando soltanto la procura. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) legge 12 agosto 1962 n.1338 e dell'art. 23 legge 30 aprile 1969 n.153. In particolare la difesa della ricorrente pone in rilievo come l'originario oggetto del giudizio era costituito dal diritto all'integrazione al minimo della pensione (nella specie, di reversibilità) e non soltanto dal diritto alla c.d. cristallizzazione. 3 2. Il ricorso è infondato.
2.1. Dalla stessa narrativa della sentenza impugnata risulta che l'INPS ha proposto appello nei confronti della sentenza pretorile che lo aveva visto soccombente dolendosi unicamente dell'erroneo riconoscimento del c.d. diritto alla cristallizzazione. Talché il residuo oggetto del giudizio era costituito esclusivamente dalla pretesa della ricorrente di conservare l'integrazione al trattamento minimo di pensione anche dopo il 30 settembre 1983, mentre sul diritto della stessa alla stessa integrazione al minimo per il periodo precedente si era ormai formato il giudicato. Conseguentemente il tribunale ha dichiarato estinto il (seppur residuale) la giudizio in quanto avente ad oggetto questione della c.d. cristallizzazione.
2.2. A tal fine giova ricordare che la Corte costitituzionale con sentenza n. 314 del 1985 ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 cost., l'art. 2, 2' comma, lett. a), 1. 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di riversibilità Inps per chi fosse già titolare di pensione di riversibilità a carico dello Stato, qualora per effetto del cumulo fosse superato il trattamento minimo garantito e parimenti (in applicazione dell'art. 27, 1. 11 marzo 1953, n. 87) ha dichiarato illegittimi gli art. 2, 2' comma, lett. a), 1. 12 agosto 1962, n. 1338 e 23, 1. 30 aprile 1969, n. 153, nelle parti, non ancora dichiarate illegittime, che potessero comportare esclusione del diritto all'integrazione al minimo della pensione a favore del titolare anche di altro trattamento pensionistico, qualora per effetto del cumulo fosse superato il trattamento minimo garantito. L'art. 6, 7' comma, 1. n. 638 del 1983, ha poi previsto che nell'ipotesi di cumulo di più pensioni integrate al minimo è garantita al pensionato per la pensione concorrente la c.d. cristallizzazione>> dell'importo dell'integrazione al minimo settembre 1983, fino al superamento di dettomaturato al 30 automatica della trattamento per effetto della rivalutazione pensione base. Successivamente C. cost. n.240 del 1994 ha dichiarato illegittimo, per violazione degli art. 3 e 38 cost., l'art. 11, 22' comma, 1. 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte in cui (nel caso di concorso di due o più pensioni integrate od integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, 3' comma, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in 1. 11 novembre 1983 n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito di cui ai commi precedenti) prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. comma, 1. 23 dicembre 1998 n. 448 Da ultimo l'art. 36, 5' ha fatto applicazione la sentenza disposizione della quale l'estinzione dei giudizi pendenti alla impugnata - ha sancito data della sua entrata in vigore, aventi ad oggetto le questioni 1 05 di cui all'art. 1, 181' e 182' comma, 1. 23 dicembre 1996 n. 662. Quest'ultima disposizione detta i criteri con cui deve essere condotta la verifica del requisito reddituale (al quale la sentenza della Corte costituzionale ha condizionato il diritto del pensionato alla cristallizzazione della seconda pensione nell'importo conseguito al 30 settembre 1983), ne consegue che in tutti i casi in cui il giudizio abbia ad oggetto la cristallizzazione, si configura una questione di cui all'art. comma, 1. 662 del 1996/ sotto il profilo 1, 182' dell'accertamento del requisito reddituale ivi disciplinato e quindi anche una delle questioni con riferimento alle quali è formulata la previsione di estinzione del giudizio;
la disposizione che prescrive l'estinzione non suscita dubbi di legittimità costituzionale, dovendosi escludere, alla stregua dell'orientamento della corte costituzionale, la menomazione del diritto di azione, avendo la legge almeno parzialmente soddisfatto il diritto fatto valere giudizialmente, determinando tempi e modi dell'adempimento e provvedendo alla copertura finanziaria (ex plurimis Cass., sez. lav., 9 dicembre 1999 n.13792). Pertanto correttamente nella specie il tribunale ha tenuto conto dello jus superveniens (sopra cit.) ed ha conseguentemente dichiarato l'estinzione ex lege del giudizio.
3. Il ricorso pertanto deve essere integralmente rigettato. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. - che deve ritenersi tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità 6 J costituzionale dell'art. 4 d.l. n. 384 del 1992, convertito con 1. n. 438 del 1992, che l'aveva abrogato (C. cost. n.134 del 1994) le spese giudiziali nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, quale quello in oggetto, non possono essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito per ottenere una di tali prestazioni non risultando la pretesa manifestamente infondata e temeraria.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 26 marzo 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente (ajovanni Amoroso) (Paolino Dell'Anno) Milima ma n Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I 0 3 A oggi, 24 MAG. 2001 D 1 3 S , S . 5 O A T . L T R , L A N ' the A O IL CANCEL ER L S B 3 E L I 7 E P - D S D 8 I - I A 1 N S T 1 G S N O E O E S P A I G M D I A G E E A , O L D O T R T E I T A T S R L I I N L G D E E E S E R O D 7