Sentenza 11 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/10/2002, n. 14520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14520 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
N I L 4 9 I I S Ë ( T . N I C E G U D I I C D P E ) A 1 S A 6 6 N EPUBBLICA ITALIANA N I 1 A 2 V 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - N 1 I 1 - E SUPREMADICASSAZIONE4 5 20 02 1 1 Oggetto N N SPELONE SECONDA CIVI E SERVÚV O L I T O Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NEGAT, RIA - Presidente SPADONE Dott. Mario R.G.N. 9920/00 Consigliere Cron.33854 Dott. Ugo RIGGIO Dott. Rosario Consigliere Rep. DE JULIO Rel. Consigliere Ud. 03/07/02 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere CIOFFI Dott. Carlo - Dott Cons SETTIMJ ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persona del suo procratore dott. IODICE RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato REGINALDO LECCE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RO AN, elettivamente domiciliato in ROMA 103, presso lo studio VIA ACCADEMIA DEL CIMENTO dell'avvocato PAOLA VIGNOLI, difeso dall'avvocato 2002 ANTONIO FERACO, giusta delega in atti;
1063 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 358/99 del Giudice di pace di COSENZA, depositata il 18/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Roberto udienza del 03/07/02 dal Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato MANZI LUIGI difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 13 gennaio 1999 RI CI conveniva l'ENEL s.p.a. davanti al Giudice di Pace di Cosenza, al fine di ottenere il risarcimento dei danni che asseriva avere subito per effetto della abusiva installazione di pali per linee elettriche in un fondo di sua proprietà. L'ENEL s.p.a., costituitasi, resisteva alla domanda che veniva accolta dal giudice adito con sentenza in data 18 ottobre 1999. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'ENEL s.p.a., con un unico articolato motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso Franchina Brogno. Motivi della decisione deduce, innanzitutto, che aveva proposto domanda L'ENEL s.p.a. di accertamento dell'acquisto per usucapione di riconvenzionale una servitù di elettrodotto, che non è stata presa in esame ai fini della rimessione dell'intera controversia al Tribunale. La doglianza è fondata. Il Giudice di pace ha così motivato sul punto: Al fine di verificare le condizioni della necessità del simultaneus deve dipendere dal titoloprocessus, la domanda del convenuto dedotto in giudizio dall'attore o da quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione. Nel caso di specie la domanda della convenuta ENEL S.p.a. non dipende dal titolo dedotto in giudizio dall'attore. E, difatti, nel mentre l'attore ha proposto una domanda di risarcimento del danno per fatto illecito (tutela aquiliana), la convenuta ha proposto una domanda di accertamento e dichiarazione di proprietà (usucapione). Nè l'usucapione, quale modo d'acquisto della proprietà, se già non accertata giudizialmente, può costituire eccezione di merito al fine di contrastare la domanda principale che non abbia ad oggetto la tutela reale. Solo se l'attore avesse domandato, per come vuole diinfondatamente prospettare la convenuta, l'accertamento negatoria servitutis, chiedendo la rimozione della linea elettrica dal fondo di sua proprietà, la controdomanda di acquisto della servitù per usucapione avrebbe potuto determinare la necessità del di simultaneus processus al fine di evitare contraddittorietà giudicati, dipendendo sia la domanda principale che la domanda riconvenzionale (potendo essere proposta anche in via autonoma) dal titolo dedotto in giudizio dall'attore (proprietà). La doglianza è fondata. Il Giudice di pace di Cosenza, infatti, ha trascurato che secondo la giurisprudenza di questa S.C. la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale "dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione", deve essere intesa non già come identità della causa DI (richiedendo, appunto, la norma un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione о dal rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di una eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione 0 con l'eccezione proposta (sent. 10 settembre 1999 n. 9656). Ne consegue che nella specie, essendo pacifico che la domanda riconvenzionale non rientrava nella competenza del Giudice di quest'ultimo, in base al disposto dell'ultima parte pace, dell'art. 36 cod. proc. civ. ("altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti"), avrebbe dovuto comunque rimettere l'intera controversia al Tribunale ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ., oppure la sola domanda riconvenzionale, ai sensi dell'art. 35 cod. proc. civ. L'accoglimento della doglianza in esame comporta l'assorbimento delle altre censure mosse dall'ENEL s.p.a. alla sentenza impugnata, la quale va cassata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Cosenza, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro ) E A D P C D C I E I U G T E I I N . S ( Giudice di pace di Cosenza. . 7 N , 4 9 3 1 9 1 - - 9 1 . 2 1 L 1 4 6 E 3 T R . T A E E E T S N T D G I S O A R E R Z E A I E O N B L L O Palet Tub Roma, 3 luglio 2002 Spradon IL CANCELLIERE C1 Francesco CataniaFrancesto DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 11 OII 2002 CONNELL RECI Francesco Catania