Sentenza 3 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/2001, n. 6221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6221 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
E N A IO L L Z E A D R T & IS 7 1 T G 3 R E 'A . R N L A L 7 BLICA ITALIANA 6 2 2 1 / 01 D 6 E 9 D 1 E - I T -5 S N 3 N E NOME E S E S E G " I G A E CORTE SUR CA SAZIONE L Oggetto sanzioni SEZIONE PRIMA CIVILE amministrative Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GRIECO Presidente R.G.N. 21356/99 Dott. Angelo CAPPUCCIO Consigliere Dott. Giammarco PROTO Consigliere 13769 Dott. Vincenzo Cron. Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere Ud. 16/02/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI VILLONGO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GINDOMENICO ROMAGNOSI 1/B, presso l'avvocato GIOVANNI F. MELIADO', che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NERI ADALBERTO NARDI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
CI RI;
intimata avverso la sentenza n. 191/99 della Pretura di BERGAMO, sezione distaccata di GRUMELLO DEL MONTE, depositata il2001 445 15/06/99; 14 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Meliadò, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo 1 CI RI, con ricorso depositato il 26 febbraio 1999 dinanzi alla Pretura di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, proponeva opposizione avversO un processo verbale di accertamento (n. 1542/98) di una violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada, accertamento compiuto a mezzo di "autovelox". Il Comune di Villongo si costituiva chiedendo la reiezione della opposizione. Il TO, con sentenza depositata il 15 luglio 1999, accoglieva l'opposizione. Avverso la sentenza il Comune di Villongo ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato a CI RI il giorno 8 novembre 1999 presso la cancelleria del Tribunale di Bergamo, sezione staccata di Grumello del Monte, “ai sensi dell'art. 22, comma 5, 2 ils della legge n. 689 del 1981", con il quale ha formulato un unico motivo di gravame. Motivi della decisione 1 Con il ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada, nonchè dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata si incipio che la mancata contestazione imme-su principi fonda diata della violazione senza darne idonea motivazione è motivo sufficiente per l'annullamento del verbale di accertamento. Si contesta tale affermazione citandosi numerose sentenze di questa Corte, secondo le quali in tema di sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada, la mancata contestazione imme- diata dell'infrazione non costituisce causa di estin- zione dell'obbligazione di pagamento della sanzione, ove il verbale di accertamento della violazione sia no- tificato nel termine stabilito dalla legge. Si deduce ancora che, in materia di accertamenti di violazioni compiute a mezzo di "autovelox", come quella in questione, non richiesta, ai sensi dell'art. 384, lett. e) delle disposizioni di attuazio- ne del codice della strada, alcuna motivazione circa la mancanza di contestazione immediata. 3 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere la sua notifica giuridicamente inesistente. In proposito va osservato che il ricorso è stato notificato presso la cancelleria del Tribunale di Ber- gamo, sezione staccata di Grumello del Monte, “ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689". L'art. 22 della legge n. 689 del 1981, nel disci- plinare l'opposizione alle ordinanze-ingiunzione irro- gative di sanzioni amministrative, dispone che l'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata. In correlazione con il disposto dell'art. 230 comma i secondo il quale - il quar-l'opponente può stare in giudizio di persona to comma dell'art. 22 stabilisce che il ricorso deve contenere "quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezio- ne di domicilio nel Comune dove ha sede il giudice adi- to". Il successivo quinto comma statuisce che "se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notifica- zioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria". Tale normativa costituisce sostanziale applica- zione, in tema di sanzioni amministrative, di quella - stabilita dal testo originario del codice di procedura civile in relazione ai giudizi dinanzi al TO nei quali la parte si difendesse di persona. Al riguardo l'art. 314 c.p.c. stabiliva che la parte dovesse dichiarare la propria residenza o eleggere il proprio domicilio nel Comune in cui aveva sede la Pretura. In mancanza, l'art. 58 delle disp. di attuazione del c.p.c., disponeva che "durante il procedimento" le no- tificazioni potevano farsi presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge. Tale normativa è at- tualmente vigente, ai sensi degli artt. 319, comma 2, e 58 disp. att. c.p.c. per le cause dinanzi al giudice di pace. La giurisprudenza formatasi in relazione al pro- cesso pretorile, oltre ad essersi consolidata nel senso unicamente nei con-che dette disposizioni operavano fronti della parte che stesse in giudizio di persona (Cass. SS.UU.20 maggio 1991, n. 5665 e 9 aprile 1990, n. 2945), ha costantemente dato ad esse una valenza re- strittiva anche con riferimento alla interpretazione del "procedimento" al quale si riferiva. In proposito si era infatti consolidata una giu- risprudnza secondo la quale la previsione relativa alla possibilità di effettuare "durante il procedimento" le comunicazioni e le notificazioni degli atti presso la на 5 cancelleria nei confronti della parte che, essendo sta- ta autorizzata a stare in giudizio di persona, non avesse fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'art. 314 c.p.c., doveva ritener- si comprensiva degli atti intermedi del procedimento, ivi compresa la notificazione della sentenza che lo avesse definito, ma non anche riferibile alla impugna- zione di quest'ultima, che doveva essere effettuata personalmente alla parte, a norma degli artt. 137 e segg. e 330 e sgg. c.p.c., con la conseguenza che ove eseguita presso la cancelleria doveva ritenersi giuri- dicamente inesistente e insuscettibile di rinnovazione, atteso che la chiusura del pregresso grado del giudizio comporta la rescissione di qualsiasi legame del desti- natario con la cancelleria del giudice a quo e l'inettitudine di questa a configurarsi come luogo di consegna legittima dell'atto (Cass. 19 marzo 1992, n. 3421; 18 luglio 1996, n. 4627). Tale interpretazione della normativa codicistica deve ritenersi valida anche con riferimento alla speci- fica disciplina dettata dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981 con riferimento alle opposizioni alle ordinan- ze-ingiunzione in tema di sanzioni amministrative. In proposito va considerato che a norma dell'art. Ни 23, comma 4, di detta legge l'opponente può stare in 6 giudizio di persona nel giudizio di opposizione, senza necessità di apposita autorizzazione. Pertanto si ri- produce una situazione in tutto identica a quella in cui la parte stava in giudizio di persona dinanzi al TO a seguito dell'apposita autorizzazione prevista dalla disciplina codicistica, regolata quanto alle no- tifiche dall'art. 58 c.p.c. L'art. 22 della legge n. 689 del 1981, comma 4, ha disposto al riguardo che "il ricorso deve contenere, quando l'opponente non abbia indicato un suo procurato- re, la dichiarazione di residenza o la elezione di do- micilio nel Comune dove ha sede il TO (ora il giu- dice: art. 97 d.lgsl.30 dicembre 1999, n. 507) adito". I due commi successivi dispongono che "se manca l'indicazione del procuratore, oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notifica- zioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria", mentre "quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi con- fronti secondo le modalità stabilite dal c.p.c." L'articolo 22 disciplina l'opposizione all'ingiunzione e quindi la relativa normativa, quanto alle notificazioni, non può che riferirsi a quelle in- terne a tale procedimento. In tal senso è, inoltre, il Iles 7 - allo chiaro tenore del sesto comma dell'articolo, che stesso modo dell'art. 58 delle disp. att. c.p.c. - fa riferimento alle notificazioni e comunicazioni "nel corso del procedimento": statuizione che, come si detto, questa Corte ha interpretato come comprensiva degli atti interni al procedimento, ma non dell'impugnazione della sentenza che lo ha concluso, in aderenza con la sistematica generale delle notificazio- ni, quale è formulata dal codice di rito, nell'ambito della quale il luogo di notificazione delle impugnazio- ni alla parte che non sia costituita a mezzo di procu- specificamente disciplinato dall'art. 330ratore, è c.p.c., il quale prevede la notificazione dell'impugnazione nella residenza dichiarata o nel do- micilio eletto per il giudizio e, in mancanza, perso- nalmente alla parte, al fine di assicurare quella ef- fettività del diritto di difesa che l'art. 24 della Co- stituzione rende obbligo inderogabile del legislatore e dell'interprete. Ne deriva che, in conformità dei principi sopra enunciati, poichè nel caso di specie l'impugnazione è stata notificata presso la cancelleria del Tribunale (sostituito alle soppresse Preture), la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente e il ricorso plu deve essere dichiarato inammissibile. Nulla va statuito 8 21356/89 sulle spese, non essendovi una controparte che possa averne diritto.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 16 febbraio 2001, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente s не Angelo Grieco Francesco Felicetti датирован l e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civite LU Passinetti Depositato in Cancelleria Мина Полимет E -3 = MAG, 2001 N O IL CANCELLIERE A I L Z L A E R D T " S 9 I 7 1 G . T 3 E R . R 'A N A L 7 D L 6 E 9 E 1 D T - I 5 N - E S 3 N S E E E * S G G I E A L