Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 1
L'azienda, quale complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, è compiutamente identificata mediante la specificazione del tipo di attività svolta e dei locali nei quali essa è esercitata, trattandosi di indicazioni idonee a comprendere tutti i beni presenti in detti locali e destinati allo svolgimento dell'attività, mentre la analitica individuazione di detti beni rileva al solo scopo di prevenire eventuali contestazioni in ordine alla riconducibilità degli stessi alla azienda; pertanto il sequestro giudiziario dell'azienda è validamente eseguito indicando nei relativi atti gli elementi indispensabili a permetterne l'individuazione, non occorrendo la specifica elencazione di tutti i beni che la compongono (Fattispecie concernente un'azienda di rivendita al pubblico di tabacchi e valori bollati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2004, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI MA Gabriella - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
Dott. MAGNO PE Vito Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA AN TT, elettivamente domiciliata in Roma, Via Aristide Eleonori n. 81, presso PE Russo, difesa dagli avv.ti Vncenzo Russo e Bruno di Stefano per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SE RU, senza domicilio eletto in Roma, difesa dall'avv. Salvatore Incognito per procura a margine del controricorso;
- resistente -
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Catania n. 459 del 28 aprile-26 luglio 2000, notificata il 25 ottobre successivo;
sentiti:
il Cons. Dott. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Incognito, per la resistente;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SE RU, deducendo di aver acquistato da MA AN TT con scrittura privata dell'11 febbraio 1991 l'azienda di rivendita di tabacchi e valori bollati sita in via Vittorio Emanuele n. 175 di Santa Venerina, ne ha chiesto ed ottenuto il sequestro giudiziario, e poi il 1 giugno 1991 ha citato la TT davanti al Tribunale di Catania, domandando convalida del sequestro, declaratoria di trasferimento in suo favore dell'azienda medesima, risarcimento del danno.
La causa è stata riunita ad altra promossa l'8 giugno 1991 dalla TT per denunciare la nullità di quel contratto. Il Tribunale, con sentenza del 23 marzo 1997, ha dichiarato che la RU era titolare dell'azienda, ha convalidato il sequestro, con lo svincolo della cauzione di lire 30.000.000, ed ha respinto le altre domande.
La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 26 luglio 2000, ha rigettato il gravame principale proposto dalla TT ed anche quello incidentale proposto dalla RU, fra l'altro osservando:
- che la mancata partecipazione al giudizio di PE ME CR , il quale era intervenuto nel contratto in veste di coadiutore della madre MA AN TT "per manifestare il suo consenso alla vendita e rinunciare od ogni pretesa", non determinava difetto d'integrità del contraddittorio, non incidendo il tema del dibattito sulle posizioni del CR medesimo;
- che il sequestro era stato validamente eseguito, con accesso ai locali dell'azienda, in ristrutturazione, e con immissione del custode nel possesso di essa, nello stato in cui si trovava;
- che l'assenza nella citazione della RU di richiesta di una pronuncia costitutiva ex art. 2932 cod. civ. era coerente con la sua tesi dell'idoneità della scrittura privata a produrre direttamente effetti traslativi;
- che detto contratto, con il quale le parti avevano dichiarato di vendere ed acquistare la rivendita di tabacchi e valori bollati con tutte le connesse licenze comunali, non era affetto da nullità, sotto il profilo dell'incommerciabilità dell'oggetto per il divieto di alienare tali licenze, dato che la volontà dei contraenti era quella di cedere l'esercizio, mentre il riferimento alle licenze era da intendersi come impegno di attivarsi per le necessarie volture. La TT, con ricorso notificato il 22 dicembre 2000, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di Catania, formulando quattro motivi d'impugnazione.
La RU ha replicato con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, a confutazione delle contestazioni mosse dalla RU in ordine all'ammissibilità del ricorso, si rileva:
- che il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti della causa (art. 366 primo comma n. 3 cod. proc. civ.) è soddisfatto dalla presenza nell'atto d'impugnazione, apprezzato nel suo complessivo contenuto, di tutti gli elementi essenziali per la conoscenza della vicenda processuale e delle questioni ancora in discussione (v. Cass. s.u. 19 marzo 1997 n. 2434);
- che la specificità del mandato ai difensori e la sua anteriorità rispetto alla notificazione del ricorso discendono dalla collocazione della relativa procura a margine del ricorso stesso, quale parte integrante dell'unico atto datato e sottoscritto da detti difensori, restando così relegate a mere irregolarità non invalidanti l'improprietà del riferimento "ad ogni fase e grado", oltre al giudizio di Cassazione, e l'assenza di una separata data in calce alla procura medesima (v. Cass. s.u. 13 novembre 1996 n. 9961 e 10 marzo 1998 n. 2642). Il primo motivo del ricorso, con la denuncia di violazione degli artt. 102 e 354 cod. proc. civ., ripropone la tesi della nullità del giudizio per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di PE ME CR, quale parte dell'unico rapporto plurisoggettivo sul quale il Giudice del merito avrebbe dovuto pronunciarsi.
Il motivo è infondato.
La ricorrente, muovendo dalla corretta premessa che sono litisconsorti necessari tutti i soggetti sulle cui posizioni la domanda tenda ad incidere, in ragione dell'unicità del rapporto o comunque dell'inscindibilità della situazione dedotta in causa (di modo che l'emananda sentenza non possa avere pratica utilità ove non opponibile ad uno di essi), non ha indicato e non indica elementi idonei ad evidenziare detta qualità di litisconsorte in capo al CR, in quanto non contesta che questi fosse mero collaboratore, non contitolare dell'azienda, e, quindi, portatore di diritti eventualmente connessi al tema del contendere, potenzialmente giustificativi di un intervento volontario ai sensi dell'art. 105 cod.proc.civ., ma non direttamente investiti da domande esclusivamente inerenti all'appartenenza dell'azienda medesima. Con il secondo motivo del ricorso si torna a sostenere la nullità del sequestro, per difetto d'individuazione dei beni che ne costituivano l'oggetto, ai sensi dell'art. 677 cod.proc.civ., nonché la nullità della citazione introduttiva della RU, per analoga lacuna ed anche per carenza di un'effettiva richiesta di condanna nel merito, e si critica inoltre la Corte di Catania per aver risposto su dette questioni con motivazione inadeguata.
Il motivo è infondato.
L'azienda, quale complesso dei beni organizzati per l'esercizio di una determinata impresa, è sufficientemente identificata, ove si tratti di attività commerciale di rivendita al pubblico, con la specificazione del tipo di attività e dei locali in cui venga svolta, trattandosi di indicazioni idonee ad abbracciare tutte le cose che siano presenti in quei locali e siano destinate all'attività medesima.
L'elencazione di tali cose, se può essere influente per la prova della consistenza del complesso produttivo in un certo momento, e anche opportuna per prevenire l'insorgenza di contestazioni al riguardo, non è quindi indispensabile per l'individuazione del bene- azienda.
Ne consegue che l'atto negoziale o giudiziale inerente ad azienda di commercio al dettaglio, quando contenga dette notazioni essenziali, non è affetto da nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto.
Il sequestro in discussione è pacificamente assistito dalle menzionate indicazioni "minime".
Per le stesse ragioni non è ravvisabile invalidità della citazione introduttiva, tenendosi anche conto che il sequestro giudiziario, ai sensi dell'art. 670 cod.proc.civ., è previsto pure con riferimento a controversia sulla titolarità del diritto di proprietà, e dunque non esige domande di merito ulteriori e diverse rispetto a quella inerente alla spettanza del diritto stesso.
Con il terzo motivo del ricorso, deducendosi la violazione dell'art. 57 della legge notarile 16 febbraio 1913 n. 89 dell'ari. 8 della legge 29 gennaio 1986 n. 25 sulla distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, si sostiene la nullità del contratto del 1991, per effetto della partecipazione del CR, sordomuto, senza l'osservanza delle modalità prescritte per la validità delle dichiarazioni negoziali dei soggetti affetti dalla relativa menomazione, ed inoltre per effetto dell'incommerciabilità del bene trasferito, sul rilievo che, difettando gli estremi della vendita d'azienda in ragione della mancanza di descrizione dei beni che la costituivano, l'atto si esaurirebbe in una cessione di licenze, non consentita in via autonoma, senza il contestuale trasferimento dell'azienda cui si riferiscano.
Il motivo è infondato.
La prima delle riportate deduzioni solleva una questione nuova, non inclusa nel dibattito della pregressa fase processuale, e, peraltro, non rilevante, alla strega di quanto osservatosi sull'estraneità del CR al contratto di cessione dell'azienda.
Alla seconda deduzione si oppongono le considerazioni sopra svolte circa i requisiti necessari per la determinatezza dell'oggetto di un atto inerente ad azienda commerciale di rivendita al pubblico, nonché l'accertamento della sentenza impugnata, non investito da pertinenti critiche, circa la pattuizione nel caso concreto del trasferimento dell'azienda medesima.
Il quarto motivo del ricorso non contiene autonome censure, limitandosi la TT ad osservare che un diverso esito della contesa avrebbe precluso lo svincolo della cauzione e la sua condanna alle spese.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese di questa fase processuale devono essere poste a carico della soccombente.
L'istanza, avanzata dalla RU con la memoria, di condanna della TT al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ., non può essere accolta, per la radicale assenza di indicazioni in ordine alle circostanze che evidenzierebbero la colpa grave della ricorrente, rispetto alla formulazione di censure non prive di una certa controvertibilità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da MA AN TT, e la condanna al rimborso, in favore di SE RU, delle spese del presente giudizio, liquidandole nella complessiva misura di euro 2.100,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 9 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004