Sentenza 3 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, il giudice non può desumere la sussistenza delle esigenze cautelari, in ordine al pericolo di commissione di nuovi reati, dalla circostanza che la persona sottoposta ad indagini, per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, non abbia inteso rivelare, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, le proprie fonti di approvvigionamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2005, n. 11905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11905 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2005 |
Testo completo
M
Sentenza n.192 1 1 9 05/05 Registro generale n. 34642/2004
Udienza C.C. 3.2.2005
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sesta sezione penale composta dai signori
Raffaele LEONASI presidente Gian Giulio AMBROSINI consigliere 66DI VIRGINIO Adolfo
IPPOLITO (rel.) Francesco 66
Agnello ROSSI 66
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da
BE SS IN BE Taieb, n. in Tunisia il 2.1.1983
avverso l'ordinanza del tribunale di Venezia, emessa in data 22.7.2004;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
-udita la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del P.G., V. Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in
FATTO E DIRITTO
1. Con l'ordinanza ex art. 309 sopra indicata, il tribunale di Venezia rigettò l'istanza di riesame presentata da BE SS IN BE Taieb, confermando la misura cautelare della custodia in carcere disposta il
9.7.2004 dal giudice per le indagini preliminari di Padova, in relazione al reato di cui agli artt.81 cpv. cod. pen. e 73 dpr 309/90. Contro il provvedimento ricorre l'indagato, deducendo violazione dell'art. 275 c.p.p. e del principio di proporzionalità della misura cautelare e relativo vizio di motivazione, per non essere stata adottata la meno grave
2. Il ricorso è fondato.
2.1. I giudici del merito hanno escluso la configurabilità del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co.
5. Dpr 309/90 in relazione alla ritenuta continuità dell'attività svolta, dimenticando che tale circostanza attenuante
è stata prevista dal legislatore (art. 74 comma 4 dpr cit.) anche per la ben più grave ipotesi di inserimento in una struttura associativa programmaticamente finalizzata alla commissione di traffici di stupefacenti: ne consegue che l'esclusione del fatto di lieve entità non può derivare eclusivamente dal carattere non occasionale della condotta illecita, ma va correlata a tutti gli elementi della fattispecie (qualità e quantità delle sostanze, mezzi, modalità e circostanze dell'azione).
2.2. In secondo luogo, illegittimamente il tribunale ha ritenuto di poter trarre elementi per la prognosi sfavorevole in ordine al pericolo di commissione di nuovi reati dalla circostanza che l'indagato "nel corso dell'interrogatorio di garanzia non abbia inteso rivelare le proprie fonti di approvvigionamento".
L'espresso divieto, introdotto dal legislatore con l'art. 3 L. 332/1995 con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio (art. 274 lett. a c.p.p.), è in realtà espressione di un principio generale che inibisce di trarre elementi di sfavorevole valutazione per l'indagato o l'imputato dalla mancata ammissione degli addebiti o dal rifiuto di rendere dichiarazioni sulla propria condotta o su concorrenti nel delitto.
La specifica menzione di tale principio con riferimento alla lett. a dell'art. 274 c.p.p. fu contingentemente determinata dalla esigenza di porre fine a confusioni giurisprudenziali insorte nel periodo antecedente l'intervento legislativo, ma non può certo voler significare, con l'utilizzazione del vecchio brocardo "ubi voluit, dixit", che ai fini del giudizio prognostico sul pericolo di commissione di ulteriori reati (art. 274 lett. c c.p.p.) si possa negativamente valutare il diniego di dichiarazioni dell'indagato. Ciò costituirebbe infatto un mezzo di pressione per indurre l'indagato a rendere dichiarazione, in violazione del principio di libera îr 2 autodeterminazione della propria strategia difensiva. Così come dalla confessione e dalle ammissioni dell'imputato possono trarsi elementi di giudizio favorevole, ma non elementi di valutazione negativa, la indicazione delle fonti di approvvigionamento o dei nomi dei concorrenti nel reato può e deve essere presa in considerazione per l'eventuale riconoscimento di circostanze attenuanti o per ritenere l'avvenuta recisione di contatti con ambienti criminali. Non può in vece trarsi dalla mancata ammissione degli addebiti o dalla mancata indicazione dielle fonti di approvvigionamento elementi per la formulazione della prognosi di rediva
2.3. In terzo luogo, il diniego della meno grave misura degli arresti domiciliari preso una struttura comunitaria è specificamente motivato con il rilievo che l'indagato "ancorché incensurato era aduso in precedenza fornire false generalità nel corso di controllo di polizia”. Ma di tali precedenti non è fornite alcuna indicazione, per cui il rilievo appare apodittico e immotivato.
3. L'ordinanza impugnata va, perciò, annullata con rinvio al tribunale di Venezia per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al tribunale di Venezia.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att.
c.p.p..
Roma, 3.2.2005
Il consignete est. Il presidente F. Ippolito R/Leonasi
IL CANCELLIERE C1 SUPER Depositato in Cancellería Lidia Scalia 25 MAR. 2005 Seice CARCELLIERE C1 SUPER деле
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