Sentenza 16 marzo 2001
Massime • 1
In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice concernente la sottrazione di cose pignorate o sottoposte a sequestro, il semplice allontanamento del proprietario, alla cui custodia le cose sequestrate o pignorate sono state affidate, dal luogo ove i beni sono custoditi nel giorno in cui è stata fissata la consegna del compendio pignorato non integra il delitto previsto dall'art.388, commi 3 e 4, cod.pen., potendosi, invece, configurare altre ipotesi di reato relative all'inosservanza dei doveri del custode. (Nella specie, la Corte di cassazione ha osservato che l'assenza del proprietario-custode al momento dell'accesso nel luogo di custodia dei beni avrebbe potuto configurare il diverso delitto previsto dal quinto comma dell'art.388 cod. pen., qualora fosse stato accertato il doloso rifiuto, omissione o ritardo in atto di ufficio connesso alla funzione di custode).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2001, n. 14334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14334 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 16/03/2001
1. Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - N. 429
3. Dott. ILARIO S. MARTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 38749/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI RA, n. a S. G. Incarico il 15.3.1946 avverso la sentenza in data 21 gennaio 2000 della Corte di appello di Roma Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Antonio Abbate, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Fatto
Con sentenza in data 21 gennaio 2000 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Pretore di Frosinone in data 20 marzo 1997, appellata da CI RA, condannata alla pena di giorni quaranta di reclusione, quale responsabile del delitto di cui all'art. 388 comma quarto c.p., per avere sottratto, essendo custode, il compendio pignorato in suo danno da AB AL (accertato in Frosinone il 18 ottobre 1993).
Accertavano i giudici di merito che la DE, pur avendo ricevuto comunicazione in due occasioni della data di accesso sul luogo di custodia dei beni pignorati, non si era fatta trovare sul luogo della custodia, così da non consentirne l'asporto. Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la tardività della proposizione di querela, circostanza sulla quale i giudici di merito avrebbero dovuto sentire il legale della persona offesa, AB AL, atteso che questo aveva dichiarato di essere venuto a conoscenza della mancata vendita del bene pignorato proprio dal suo legale.
Inoltre, deduce la ricorrente, il solo fatto che il custode dei beni pignorati non sia presente sul luogo della custodia nel giorno e nell'ora fissato per l'asporto non integra l'ipotesi criminosa contestata, ben potendo i dipendenti dell'I.V.G. entrare a forza nei locali ove i beni erano collocati.
Con un terzo motivo, si lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, tenuto conto che l'imputata non aveva precedenti di rilievo.
Infine, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza della Corte di appello, non essendo stato rispettato il termine di comparizione.
Diritto
Il motivo riguardante la tardività della querela è
manifestamente infondato, atteso che, come osservato dai giudici di merito, non vi era alcuna ragione di dubitare delle dichiarazioni rese al riguardo dalla persona offesa AB, secondo cui il suo legale lo aveva informato degli esiti infruttuosi della procedura esecutiva solo nel febbraio del 1994.
Il secondo motivo di ricorso, che assorbe le restanti censure, è invece fondato.
Da quanto si desume dalla sentenza impugnata, il dipendente dell'I.V.G., recatosi in due occasioni presso il luogo di custodia dei beni staggiti ad istanza del AB, non aveva in entrambe le volte reperito la DE, proprietaria e custode dei beni. Ora, la condotta materiale considerata dalla fattispecie di cui all'art. 388 comma terzo c.p., cui rimanda, per il caso di proprietario-custode, il comma quarto del medesimo articolo, è integrata dalla sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento di una cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo. In particolare, all'imputata è stato contestato di avere sottratto beni mobili alla stessa pignorati ed affidati alla sua custodia: in tale ipotesi, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità della medesima, occorreva provare lo spostamento della cosa (cosiddetta amotio) da un luogo all'altro, effettuato senza preavviso all'ufficiale giudiziario e al giudice dell'esecuzione (Cass., sez. 6^, 13 luglio 1995, Mazzeo), ovvero la sua soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento.
Il semplice allontanamento del custode dal luogo ove si trovano i beni staggiti nel giorno in cui sia stata fissata la consegna del compendio pignorato, in assenza della sottrazione dei beni (o delle altre condotte specificamente considerate nella fattispecie delittuosa), non dà luogo dunque a responsabilità penale a tale titolo, salva la eventuale configurabilità di altre ipotesi criminose in relazione alla mancata osservanza dei doveri incombenti sul custode (v. Cass., sez. 6^, c.c. 21 novembre 1997, Ciafardo). Nella specie, la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che il mero inutile accesso nel luogo di custodia, stante la mancata presenza della DE, comportasse l'addebitabilità all'imputata del reato ascrittogli. Ma, come si è detto, una simile condotta non equivale a "sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento" dei beni pignorati.
Essa può invece integrare la fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 388 c.p., ove sia accertato che si sia dolosamente determinato un rifiuto, una omissione o un ritardo in un atto di ufficio connesso alla funzione di custode.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, la quale dovrà accertare se, al di là della mancata presenza della DE in occasione dell'accesso, vi siano motivi per ritenere che l'imputata abbia sottratto il compendio pignorato ovvero si sia resa responsabile del reato di cui al comma quinto dell'art. 388 C.P.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001