Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2001, n. 14334
CASS
Sentenza 16 marzo 2001

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In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice concernente la sottrazione di cose pignorate o sottoposte a sequestro, il semplice allontanamento del proprietario, alla cui custodia le cose sequestrate o pignorate sono state affidate, dal luogo ove i beni sono custoditi nel giorno in cui è stata fissata la consegna del compendio pignorato non integra il delitto previsto dall'art.388, commi 3 e 4, cod.pen., potendosi, invece, configurare altre ipotesi di reato relative all'inosservanza dei doveri del custode. (Nella specie, la Corte di cassazione ha osservato che l'assenza del proprietario-custode al momento dell'accesso nel luogo di custodia dei beni avrebbe potuto configurare il diverso delitto previsto dal quinto comma dell'art.388 cod. pen., qualora fosse stato accertato il doloso rifiuto, omissione o ritardo in atto di ufficio connesso alla funzione di custode).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2001, n. 14334
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14334
    Data del deposito : 16 marzo 2001

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