Sentenza 10 gennaio 2001
Massime • 2
La rilevabilità della inammissibilità del ricorso per cassazione notificato tardivamente rispetto al termine breve, decorrente dalla data di notifica della sentenza impugnata, non può essere esclusa per il fatto che il controricorso, con il quale si eccepisce la inammissibilità dell'impugnazione e si indica la prova documentale della notifica della sentenza, sia a sua volta tardivo, ove tale prova documentale, ancorché depositata unitamente al controricorso, sia posta a disposizione del ricorrente. (Nella specie la S.C. ha desunto la suddetta disponibilità dalla duplice circostanza del deposito dell'atto e della notificazione del controricorso recante la menzione dell'atto depositato).
Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con controricorso, ancorché questo sia improcedibile o inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2001, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO G. SANTE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 183/97 del Tribunale di VELLETRI, depositata il 15/02/97 R.G.N. 1753/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito l'Avvocato ASSENNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 12 febbraio 1998, l'I.N.P.S. ha impugnato la sentenza, depositata in cancelleria il 15 febbraio 1997, con la quale il Tribunale di Velletri, riformando la decisione del locale pretore, l'ha condannato a corrispondere alla pensionata PA NN la somma di lire 3 5.996.906 ed accessori, a titolo di integrazione al minimo della pensione indiretta fino al 30.9.1983, nonché di conservazione, per il periodo successivo e fino a riassorbimento, del minimo vigente a tale data (cosiddetta cristallizzazione).
L'intimata ha proposto controricorso, col quale ha, fra l'altro, eccepita la tardività dell'impugnazione.
Motivi della decisione
L'eccezione di tardività del ricorso è fondata.
L'intimato ha, infatti, depositato, unitamente al controricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, corredata da pedissequa relazione dell'ufficiale giudiziario, attestante l'avvenuta notificazione dell'atto in data 20 marzo 1997.
Si tratta di notificazione idonea a fare decorrere il termine breve di ricorso, in quanto avvenuta, conformemente al disposto dell'art. 330 cod. proc. civ., presso il procuratore (avvocato I.Lo Coco)
costituito, nel domicilio eletto (in Velletri, via Marandola, n. 14) per il giudizio di appello.
Tenuto conto, dunque, della suddetta data del 20 marzo 1998, il ricorso dell'I.N.P.S., essendo stato notificato soltanto il 12 febbraio 1998, risulta ampiamente posteriore alla scadenza del termine dì sessanta giorni, stabilito dall'art. 325 cod. proc. civ. e, pertanto, soggiace alla sanzione dell'inammissibilità. Il Collegio rileva bensì che il controricorso, cui è stata allegata la sopra indicata documentazione, è, a sua volta tardivo, per essere stato notificato il 24 aprile 1998, vale a dire dopo la scadenza del termine di cui all'art. 370; osserva, nondimeno, che la conseguente inammissibilità dell'atto non toghe efficacia alla prova dell'avvenuta notificazione della sentenza impugnata. Con sentenza 13 febbraio 1989, n. 886 la Corte ha, invero, già affermato che la rilevabilità dell'inammissibilità del ricorso per cassazione notificato tardivamente rispetto al termine breve, decorrente dalla data di notifica della sentenza impugnata, non può essere esclusa per il fatto che il controricorso, con il quale si eccepisce la inammissibilità dell'impugnazione e si indica la prova documentale della notifica della sentenza, sia a sua volta tardivo, ove tale prova documentale, ancorché depositata unitamente al controricorso, sia posta a disposizione del ricorrente:
disponibilità che ben può ritenersi determinata dalla duplice circostanza, ricorrente nella specie, del deposito dell'atto e della notificazione del controricorso recante la menzione dell'atto depositato.
Da tale orientamento non v'è regione di discostarsi, tanto più che, nella medesima logica, le Sezioni unite della stessa Corte avevano già ritenuto (cfr. sentenza 30 luglio 1981, n. 4859) che il potere della corte di cassazione di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della corte l'esistenza con controricorso, ancorché questo sia improcedibile od inammissibile.
In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Considerata l'inammissibilità anche del controricorso, la Corte reputa sussistenti giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2001.