Sentenza 10 maggio 1999
Massime • 1
In tema di responsabilità per danni da cosa in custodia, il caso fortuito idoneo a superare la presunzione di responsabilità del custode può anche consistere nel comportamento del danneggiato allorché questo abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/1999, n. 4616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4616 |
| Data del deposito : | 10 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL TT IN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 272, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO MASSAFRA, che la difende unitamente all'avvocato POMPILIO MASSAFRA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPDAI, in persona del Presidente e legale rappresentante Ing. Maurizio Bufalini, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OFANTO 18, difeso dall'avvocato GIOVANNI ANGELONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
ASSIC GEN SPA, in persona dei suoi legali rapp.nti: dott. Mario Orio e dott. Paolo Sulis, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3797/96 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 13/11/96 depositata il 28/11/96; RG. 900/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/1/99 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato POMPILIO MASSAFRA;
udito l'Avvocato GUIDO LIUZZI (per delega Avv. Giovanni Angeloni);
udito l'avvocato Antonio BERNARDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Franco MOROZZO LL ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30 agosto 1988, La sig.ra IN EL TT conveniva in giudizio l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali e, premesso che il 24 maggio 1987 era caduta per le scale di uno stabile di proprietà dell'Istituto, ne domandava la condanna al risarcimento dei danni subiti.
IN si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e, comunque, di essere autorizzato a chiamare in garanzia La S.p.a. Assicurazione Generali. Quest'ultima si costituiva chiedendo il rigetto della domanda.
Con sentenza non definitiva dell'11 gennaio 1992, il Tribunale di Roma condannava l'IN a risarcire il danno, nella misura da accertare in corso di giudizio e condannava la S.p.a. Assicurazioni Generali a rifondere all'Istituto quanto questo sarebbe stato condannato a pagare all'esito del giudizio. Con sentenza definitiva del 12 luglio 1994 condannava L'IN a pagare alla sig.ra EL TT la somma di lire 20.469.027, oltre rivalutazione e interessi e la S.p.a. Assicurazioni Generali a rimborsare detta somma all'IN.
La S.p.a. Assicurazioni Generali proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza. La sig.ra EL TT si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione. L'IN, costituitosi, proponeva appello incidentale, chiedendo l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale.
La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 28 novembre 1996, accoglieva l'appello principale e quello incidentale e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di risarcimento. Avverso entrambe le sentenze la Sig.ra EL TT propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. L'IN e la S.p.a. Assicurazioni Generali resistono con controricorso. MOTIVI LL DECISIONE
La ricorrente con il primo motivo deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile d'ufficio in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Più specificamente la ricorrente, dopo aver richiamato la sentenza del Tribunale ad essa favorevole, ha dedotto che l'argomentare della Corte d'appello non era idoneo a superare la motivazione, "completa ed esatta" del giudice di primo grado. La sentenza impugnata era frutto di una falsa rappresentazione della realtà, non corrispondente alla situazione di fatto, e fondava solamente su di una interpretazione delle fotografie in atti "valutate al metro di un'impressione del tutto soggettiva, opinabile e comunque contraria alla realtà" Con il secondo motivo vengono dedotte l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato con riferimento alle prove dedotte nonché la violazione e falsa applicazione dell'art.2051 c.c. e dell'art. 2679 c.c. in combinato disposto, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. La ricorrente in particolare censura l'osservazione contenuta nella sentenza secondo cui l'utente di una scala a chiocciola avrebbe tenuto una condotta imprudente per il fatto che, anziché appoggiare il piede sulla parte più stretta del gradino ad angolo acuto, aveva ritenuto di mantenere meglio l'equilibrio poggiando il piede sulla parte più larga del gradino. Deduce di essere stata massimamente diligente, scendendo per la parte più ampia della scala dove più piana poteva essere la discesa, facilitata dal totale appoggio del piede. Lamenta che l'intrinseca pericolosità della scala era riconosciuta dallo stesso custode della cosa, avendo l'Istituto provveduto a mettere un mancorrente esterno dopo l'incidente occorsole. La violazione di legge consisterebbe poi in ciò, che, pur potendo il caso fortuito comprendere il fatto colposo del danneggiato, ove esso ponendosi come causa autonoma del danno, interrompa il nesso eziologico fra l'evento e il comportamento del custode, quest'ultimo non aveva offerto alcuna seria prova in proposito.
I due motivi del ricorso, che in quanto connessi tra di loro possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
A fondamento della decisione, la Corte d'appello ha richiamato il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui in tema di responsabilità per danni da cose in custodia il caso fortuito idoneo a superare la presunzione di responsabilità del custode può anche consistere nel comportamento del danneggiato, allorché questo abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso (Cass. 25 maggio 1994, n. 5083). La Corte territoriale ha quindi escluso, considerando lo stato dei luoghi risultante dalle fotografie in atti, l'intrinseca pericolosità della cosa, deducendo in particolare che nella parte più stretta della scala, comunque agevolmente percorribile, vi era un comodo mancorrente dove la sig.ra EL TT avrebbe potuto, se avesse avuto un minimo di diligenza, appigliarsi. In conclusione, i giudici di merito hanno ritenuto che l'incidente era da attribuire solo alla negligenza e alla disattenzione della stessa parte offesa:
negligenza e disattenzione che escludevano la sussistenza di qualsivoglia nesso di causalità tra la cosa in sè e l'evento dannoso.
Ciò premesso va esclusa la violazione di legge, avendo la Corte di merito correttamente inquadrato in termini giuridici la fattispecie concreta. La conclusione, poi, circa l'assenza di pericolosità della scala e l'inesistenza del nesso di causalità tra la "res" e l'evento, attribuibile al comportamento della stessa danneggiata, è frutto di valutazione riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità in quanto esaurientemente e logicamente motivata. La motivazione, infatti, lascia chiaramente intendere la "ratio decidendi" adottata, mentre le doglianze della ricorrente appaiono rivolte non alla base del convincimento espresso dal giudice di merito, ma, inammissibilmente in questa sede, al convincimento stesso, espresso in modo difforme dalle aspettative. La ricorrente, a sottolineare la ritenuta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, si duole specificamente, come sopra riportato, che "non pare possa aver fondamento l'osservazione secondo cui l'utente di una scala a chiocciola avrebbe tenuto una condotta imprudente per il fatto che, anziché poggiare il piede sulla parte più stretta del gradino ad angolo acuto, abbia ritenuto di poter mantenere meglio l'equilibrio poggiando il piede sulla parte più larga del gradino". Il rilievo mostra che non si è ben compresa la decisione, che non ha certo ritenuto costituire negligenza o disattenzione l'aver percorso la scala nella parte più larga, bensì ha inteso sottolineare, che il danno non era stato prodotto dal modo di essere della scala che, anche nella parte più stretta, era agevolmente percorribile e munita di mancorrente e che, dunque, mancava un nesso di causalità tra la condizione della cosa e l'evento.
Per quanto detto la domanda dev'essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascuno dei resistenti come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida per ciascuno dei resistenti in lire 2.500.000 per onorari, oltre spese che liquida per l'INPDAI in £. 175.000 le Generali in £.82.000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione il 18 gennaio 1999.