Sentenza 2 marzo 2005
Massime • 1
Il danneggiato dal reato è legittimato a proporre l'azione civile nel processo penale per il risarcimento dei danni che assume aver subito, indipendentemente dalle azioni proposte o proponibili dalla persona offesa, che restano autonome e distinte. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato insussistente il conflitto sollevato, ex art. 28 cod. proc. pen., in una fattispecie in cui, con riferimento al reato di lesioni colpose, la persona offesa e il danneggiato dal reato avevano proposto distinte azioni civili, la prima davanti al giudice civile per il risarcimento dei danni derivanti direttamente dalla condotta illecita, e il secondo in sede penale, costituendosi parte civile, per i danni patrimoniali e morali dallo stesso subiti in conseguenza delle lesioni riportate dal coniuge-persona offesa, incidenti sulla sua vita familiare e sulla sua persona).
Commentario • 1
- 1. Infortunio sul lavoro: sindacato parte civile anche per i non iscrittiAccesso limitatoCesira Cruciani · https://www.altalex.com/ · 31 agosto 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2005, n. 13408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13408 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 02/03/2005
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 985
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 044163/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE TEMPIO PAUSANIA SEZ.DIST.OLBIA;
nei confronti di:
2) TR. MONOC. TEMPIO PAUSANIA SEZ.DIST.OLBIA;
ORDINANZA del 26/11/2004 TRIB.SEZ.DIST. di OLBIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Veneziano che ha chiesto dichiararsi insufficiente il conflitto;
OSSERVA
Il difensore di NI IG - imputato con altri davanti al giudice monocratico presso il Tribunale di Tempio Pausania Sezione distaccata di Olbia del reato di lesioni colpose ai danni di AD IN - ha sollevato conflitto di competenza in relazione alla pendenza davanti al Tribunale civile di Tempio Pausania della azione civile per il risarcimento del danno promossa dalla AD nei confronti della S.r.l. Hotel NI, in persona del legale rappresentante NI IG, e della successiva costituzione di parte civile del coniuge della AD davanti al giudice penale al fine di ottenere il risarcimento dei danni a lui conseguiti dalla grave infermità riportata dal coniuge a causa del reato di lesioni. Con provvedimento in data 26.11.2004 il giudice monocratico, preso atto del conflitto sollevato, ha disposto la trasmissione alla Corte di Cassazione dell'atta con cui è stato proposto il conflitto e degli altri atti occorrenti.
La difesa del NI ha dedotto che vi era identità di oggetto in relazione al risarcimento del danno richiesto dai due coniugi davanti a due giudici diversi, che avevano adito l'una in sede civile e l'altro in sede penale con violazione dei principi di economicità processuale, di unità della giurisdizione e della opportunità di evitare contrasto di giudicati, per cui ricorreva uno dei casi analoghi previsti dal secondo comma dell'art. 28 C.P.P.. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto che il conflitto sia dichiarato insussistente. Il conflitto è in effetti insussistente e, come tale, inammissibile.
Le due azioni civili promosse da soggetti diversi per titoli diversi davanti a giudici diversi escludono che possa ipotizzarsi un conflitto, fosse pure sotto il profilo di contrasto di giudicato prospettato dalla difesa del NI. L'azione proposta in sede civile dalla persona offesa del reato, AD IN e mantenuta ferma, per sua scelta, anche dopo l'inizio dell'azione penale, davanti al giudice civile, riguarda invero i danni che ha subito direttamente la AD in conseguenza della attività illecita ascrivibile alla S.r.l. Hotel NI in persona del suo legale rappresentante. La azione proposta dal coniuge della AD in sede penale riguarda invece i danni che tale soggetto assume di avere riportato direttamente, quale danneggiato dal reato, a causa della menomazione subita dalla moglie che ha avuto ripercussioni patrimoniali e morali sulla vita familiare e sulla sua persona. Ed è indubbio che anche il danneggiato del reato, a norma del combinato disposto degli artt. 185 C.P. e 74 C.P.P., sia legittimato a proporre la azione civile nel processo penale per il risarcimento del danno da lui riportato, indipendentemente dalle azioni proposte o proponibili dalla persona offesa del reato, che restano autonome. Non ravvisandosi quindi alcun caso di conflitto fra giudici diversi, neppure sotto il profilo di cui al secondo comma dell'art. 28 C.P.P., si deve dichiarare inammissibile il conflitto per insussistenza dello stesso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il conflitto.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2005