Sentenza 9 marzo 2016
Massime • 1
La sentenza di non luogo a procedere prevista dall'art. 13, comma terzo quater, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per il caso di avvenuta espulsione dello straniero, può essere pronunciata anche quando non vi sia stato esercizio dell'azione penale. (In motivazione la Corte ha precisato che è abnorme il provvedimento con cui il giudice rigetti, in tal caso, la richiesta di emissione della sentenza di non luogo a procedere).
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionale, sentenza del 6 novembre 2019 n. 270https://www.asgi.it/ · 13 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2016, n. 30929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30929 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2016 |
Testo completo
30 9 2 9 / 1 6 30929 / REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GRAZIA LAPALORCIA - Presidente - SENTENZA - Consigliere - N. 43P Dott. FRANCESCA MORELLI REGISTRO GENERALE Dott. ROSSELLA CATENA - Consigliere - N. 51205/2015 - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO nei confronti di: TERIK MISLAI ALIAS N. IL 01/01/1984 avverso l'ordinanza n. 9931/2015 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del 03/11/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/sentité le conclusioni del PG Dott. Maio P. mult, can he concluso pu l'imamernih.ht in suba fu0₁ а день ош านวาง да Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento del 03/11/2015 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha respinto la richiesta di non luogo a procedere avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti di Terik Mislai, indagato per il reato di cui agli artt. 624-bis, 625, comma primo, n. 4, cod. pen. La richiesta era fondata, ai sensi dell'art. 13, comma 3-quater, d. lgs. n. 286 del 1998, sul rilievo che l'indagato era stato espulso dal territorio nazionale il 20/04/2015. Il giudice ha ritenuto che la pronuncia della sentenza fosse preclusa dal mancato esercizio dell'azione penale.
2. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'abnormità del provvedimento e l'inosservanza del citato art. 13, comma 3-quater. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Va premesso che è affetto dal vizio di abnormità, sotto un primo profilo, il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. Sotto altro profilo, si è rilevato che l'abnormità può discendere da ragioni di struttura allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero può riguardare l'aspetto funzionale nel senso che l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. In particolare, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 hanno precisato che "l'abnormità funzionale, riscontrabile... nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;
negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice". In definitiva, la regressione del procedimento non integra, di per sè solo, un atto qualificabile come abnorme. E, tuttavia, nel caso di specie, occorre considerare che la sentenza di cui all'art. 13, comma 3-quater, d. lgs. n. 286 del 1998 non può essere più pronunciata, per espressa previsione normativa, una volta che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio. 1 Questa Corte ha, infatti, chiarito che la preclusione a pronunciare sentenza di non luogo a procedere a seguito di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, conseguente all'emissione del decreto che dispone il giudizio o di altro provvedimento equipollente, ricorre sin dal momento in cui questo è stato depositato in cancelleria (Sez. 6, n. 50939 del 18/09/2014, Bilani, Rv. 262792, che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto illegittima la sentenza di non luogo a procedere emessa nell'ambito di procedimento instaurato con decreto di citazione a giudizio depositato prima della data di adozione del provvedimento di espulsione, anche se notificato successivamente a quest'ultimo). Ne discende che la soluzione interpretativa accolta dal provvedimento impugnato finisce per costringere, nel caso di specie, il Pubblico Ministero o ad esercitare l'azione penale, attraverso la citazione diretta a giudizio disciplinata dall'art. 550 cod. proc. pen., in tal modo realizzando la condizione preclusiva della quale s'è sopra detto, o a richiedere, pur in difetto dei necessari presupposti normativi, ossia illegittimamente, l'archiviazione. Su queste ragioni, che danno conto dell'abnormità del provvedimento impugnato, in quanto idoneo a realizzare una stasi del procedimento nei termini sopra delineati, si fonda il convincente orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la sentenza di non luogo a procedere prevista dall'art. 13, comma 3- quater cit. per il caso di avvenuta espulsione dello straniero, può essere pronunciata, sulla base di un'interpretazione estensiva della norma che risponda alla sostanziale finalità perseguita dal legislatore, anche quando non vi sia stato esercizio dell'azione penale in alcuna delle forme previste dall'art. 405 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 35843 del 19/09/2007, Kamberi, Rv. 237314; Sez. 1, n. 38282 del 16/09/2004, Zoro, Rv. 229752). Il G.i.p., senza confrontarsi con la ragioni logico - giuridiche sottese a siffatto consolidato orientamento, cita a sostegno della sua tesi Sez. 1, n. 41095 del 04/07/2014, Dragan, Rv. 260370, la quale, tuttavia, come reso palese dal significato complessivo della motivazione e dall'espresso richiamo agli approdi giurisprudenziali sopra menzionati, non richiede affatto il necessario, previo esercizio dell'azione penale.
2. In conclusione, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 09/03/2016 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Presidente Il Componente estensore Giuseppe De MarzoGiuseppe Grazia Lapalorcia соровчете addi 19 LUG 2016 se 2 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise