Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2025, n. 33543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33543 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
33543-25
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NA NA R. PA
PI IL
LL NN
ET Di GI
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
Sent. n. sez. 1240/25
CC - 18/09/2025
R.G.N. 19927/2025
- Relatore-
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT AN AN, nata il [...] a [...];
avverso la ordinanza del 15/04/2025 del Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ET Di GI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Flavia Alemi, che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Messina rigettava l'appello proposto dall'indagata contro il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva, a sua volta, rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere, applicata in relazione ad un'ipotesi di peculato con aggravante mafiosa.
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2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'Avv. Tindaro Celi, nell'interesse di AN AN OT, articolando due motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità dell'indagata. L'ordinanza impugnata si sofferma sui soli motivi di salute della ricorrente ed omette di motivare sulle restanti doglianze difensive, con cui si rimarcava la marginalità della posizione di AN OT - incensurata e indagata per un solo capo di imputazione oltre al fatto che il sequestro dei locali aziendali e di ogni altra cosa pertinente al reato rende impossibile e osta ai rischi di inquinamento probatorio e di reiterazione dei reati.
2.2. Errata applicazione dell'art. 275, comma 4-bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 32 Cost, 3 CEDU;
35 CDFUE;
errata applicazione dell'art. 299 cod. proc. pen. e relativi vizi di motivazione. L'indagata è affetta da talune patologie, tra cui una grave e instabile forma di diabete, che richiede, per il monitoraggio della glicemia, l'apposizione di un sensore (c.d. salvavita) la cui rimozione forzata, in concomitanza con l'ingresso in carcere, non consente di monitorare la malattia con continuità e di apprestare cure adeguate. Il Giudice dell'appello cautelare ha rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, perché la struttura è fornita di servizio infermieristico "h 24", provvisto di glucometro, sebbene il perito avesse escluso che tale condizione fosse sufficiente per gestire tempestivamente uno scompenso glicemico acuto. Non ha menzionato la relazione del consulente di parte, il quale: aveva spiegato che le ultime Linee guida in materia inquadrano i pazienti che soffrono di "diabete mellito di tipo 1" da oltre vent'anni come ad alto/altissimo rischio cardiovascolare;
aveva evidenziato nell'indagata valori di colesterolo preoccupanti con annesso rischio di infarto del miocardio in assenza di adeguata terapia farmacologica, nonché sintomi di una possibile neuropatia diabetica (con pericolo di amputazione degli arti), peraltro segnalati dalla difesa al Dirigente del servizio sanitario della struttura carceraria;
aveva quindi escluso la compatibilità della salute di OT con la condizione carceraria. Neppure si è espresso sulla rimozione forzata del sensore (di cui non si dà notizia nella cartella clinica), nonostante la richiesta trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l'accertamento di eventuali reati.
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3. La ricorrente ha presentato una memoria, corredata di allegati, in cui si rappresenta che la custodia cautelare è stata medio tempore sostituita con gli
arresti domiciliari.
Permane tuttavia l'interesse a ricorrere, posto che, a seguito della chiusura delle indagini preliminari e dell'esame integrale degli atti, è emerso che l'informativa di polizia giudiziaria del 31/01/2025 - da cui si evincerebbe come la ricorrente si fosse adoperata, d'accordo con l'amministratore giudiziario, per aggirare il passaggio di consegna dell'azienda all'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC) - non fu depositata dal Pubblico ministero ma venne acquisita in un'udienza camerale successiva, diversa e riguardante altro indagato, cui la ricorrente era estranea. L'informativa è, pertanto, inutilizzabile. Quanto alle esigenze cautelari, OT è incensurata;
ha già sofferto ampio tempo di custodia cautelare;
l'esigenza inerente al pericolo di inquinamento probatorio è cessata per scadenza del relativo termine fissato al 15 maggio 2025 nell'ordinanza primigenia, ed oggi, a maggior ragione, a seguito della chiusura delle indagini preliminari come da avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., notificato lo scorso 28 luglio (mentre il pericolo di fuga era già stato escluso nell'ordinanza applicativa della misura). Inoltre, premesso che le condotte si erano esaurite nell'ambito dell'attività aziendale della ditta Bellinvia della quale l'indagata era mera dipendente, oggi transitata nella gestione della ANBSC, la OT è stata licenziata il 11/07/2025 (né si comprende quale "importante" ruolo di supporto avesse fornito, non essendo mai stata presente all'interno dei locali aziendali fino a quando l'amministratore giudiziario non chiese contezza delle sue assenze). Si chiede quindi di dichiarare l'inefficacia e/o la decadenza della misura e, in ogni caso, la sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Inammissibile è il primo motivo.
2.1. Nessuna lacuna si ravvisa nella valutazione del quadro indiziario, il Giudice dell'appello cautelare avendo risposto in modo compiuto e coerente alle eccezioni difensive, peraltro formulate nell'impugnazione in modo confuso ed incidentale, sui gravi indizi di colpevolezza. In particolare, l'ordinanza rileva come dal servizio di videoriprese e d'intercettazione, sia telefonica sia ambientale, compendiata nell'informativa finale del 10 giugno 2024, fosse emerso che l'indagata, moglie di EN
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FR, era parte attiva di un sistema orchestrato da sua cognata, grazie al quale i ricavi della vendita dei pezzi di ricambio delle autovetture da parte dell'impresa di proprietà della famiglia, attinta da confisca sia in sede penale sia in sede di prevenzione, erano distratte dal patrimonio dell'azienda e destinate alla necessità della famiglia FR (la ricorrente, peraltro, pur essendo regolarmente stipendiata, aveva cominciato a frequentare i locali dell'azienda solo dopo che l'amministratore giudiziario chiese conto delle sue assenze, così dimostrando di ritenere l'impresa "cosa propria"). Rispetto a tale quadro, già sufficiente, ad abundantiam il provvedimento impugnato precisa che, sino a tempi recentissimi, l'indagata si era adoperata con l'amministratore per trovare una soluzione che consentisse di aggirare il passaggio di consegna dell'azienda all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati (che la richiesta di rendiconto finale della gestione, avanzata dal giudice all'amministratore, aveva paventato).
2.2. Dal canto loro, le deduzioni contenute nella memoria ex art. 611 cod. proc. pen., sull'inutilizzabilità della successiva informativa di polizia giudiziaria, nulla precisano riguardo alla decisività di quest'ultima, ed appaiono quindi generiche, non confrontandosi con la motivazione dei Giudici di merito, al vaglio della cui congruenza, sulla base dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, è limitato il giudizio di legittimità in materia cautelare (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
3. Il secondo motivo, sull'incompatibilità dello stato di salute dell'indagata con il regime carcerario, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo attualmente OT agli arresti domiciliari, come rappresentato nella citata memoria difensiva.
4. Inammissibili appaiono pure le restanti deduzioni sull'insussistenza delle esigenze cautelari, contenute sempre nella citata memoria. Premesso che l'assenza di esigenze cautelari era stata eccepita in modo soltanto generico nel ricorso principale, la ricorrente non chiarisce perché il transito definitivo della gestione dell'azienda all'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati e il licenziamento formale della ricorrente, destituisca di fondamento la motivazione dei Giudici dell'ordinanza impugnata, i quali già avevano richiamato la presunzione di pericolosità doppiamente relativa che discende, nel caso di specie, dalla contestazione dell'aggravante mafiosa, escludendo che tale presunzione fosse superata per effetto della (già
considerata) chiusura della ditta e della sottoposizione a misura cautelare degli indagati coinvolti nelle vicende in valutazione.
5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore ET Di GI
Il Presidente
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 10 OTT 2025 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dosiseppina Cirimele
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