Sentenza 18 settembre 2009
Massime • 1
Integra il reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale la mancata ottemperanza alla richiesta formulata in proposito da capo-treno delle Ferrovie dello Stato a viaggiatore, a nulla rilevando la sua successiva esibizione del documento di identità a personale della Polizia ferroviaria.
Commentari • 3
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- 3. La natura degli accordi di negoziazione assistita in materia matrimoniale, tra contratto e giudizioRedazione · https://www.diritto.it/ · 3 giugno 2019
Gli accordi di negoziazione assistita in materia matrimoniale sono, come noto, oggetto di due disposizioni specifiche, l'art. 6 e l'art. 12 della legge del 10 novembre 2014, n. 162 (di conversione del decreto legge del 12 settembre 2014, n. 132)[1]. Per semplicità espositiva indicherò anche come “negoziazione forense” quella prevista dall'art. 6, che affida a «almeno un avvocato per parte», la competenza per la stipula di «soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio». Una volta raggiunto l'accordo, lo stesso deve essere munito dei requisiti formali e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/09/2009, n. 38389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38389 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 18/09/2009
Dott. SIOTTO RI C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 736
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 18783/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OV OS IA N. IL 04/07/1947;
avverso la sentenza n. 1716/2008 TRIBUNALE di GENOVA, emessa il 03/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO IA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3/2/2009 il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, ha condannato OS RI EL, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 60,00 di Ammenda quale responsabile del reato di cui all'art. 651 c.p. per essersi costei rifiutata di dare indicazioni sulla propria identità personale al capotreno Gloria Chesi la quale, dopo aver constatato, nel corso del controllo dei biglietti dei passeggeri, che l'imputata era in possesso di titolo di viaggio non convalidato e che non intendeva pagare la relativa sanzione pecuniaria, le aveva inutilmente chiesto le generalità e l'esibizione di un documento di identità.
Avverso tale sentenza e l'ordinanza con la quale il Tribunale aveva disatteso una istanza di rinvio per motivi di salute ha proposto ricorso l'imputata, con atto proprio, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La ricorrente ha, con il primo motivo, sostenuto la non attribuibilità al capotreno della qualità di "pubblico ufficiale" attesa la trasformazione in società per azioni dell'ente F.F. S.S., nel contempo sottolineando come essa ricorrente avesse comunque provveduto alla consegna dei documenti all'agente della Polfer intervenuto sul posto su richiesta del capotreno. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza motivato dal non essere state in alcun modo documentate le ragioni di salute, essendo a suo avviso onere del Tribunale provvedere in siffatta situazione a visita fiscale ed accertamenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi in esso articolati.
Come più volte enunciato da questa Corte, pur dopo la trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni, gli addetti alle Ferrovie dello Stato, che - come il capotreno/controllore dei biglietti - provvedono alla constatazione dei fatti ed alle relative verbalizzazioni nell'ambito di attività di prevenzione ed accertamento delle infrazioni relative ai trasporti, sono pubblici ufficiali in quanto muniti di poteri autoritativi e certificativi e svolgenti una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico (cfr. Cass. sentenze nn. 1943/ 99, 2100/95, 11490/94). Ne consegue che, essendosi la EL rifiutata di dare indicazioni sulla propria identità personale al capotreno/pubblico ufficiale che agiva nell'esercizio delle sue funzioni, il fatto integra pacificamente il reato ascritto. Nè vale ad escludere la sussistenza del reato la circostanza di avere poi l'imputata esibito un proprio documento di identità all'agente della Polfer Capuzzo, essendo costui intervenuto successivamente al rifiuto opposto dalla EL, su richiesta del capotreno e proprio a seguito di tale rifiuto, e quindi dopo la consumazione del reato. Il primo motivo di ricorso, stante la costante giurisprudenza in ordine alla questione sollevata e stante altresì la irrilevanza della circostanza ulteriormente dedotta, è dunque manifestamente infondato. Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo. A fronte di istanza di rinvio del tutto generica e priva di qualsivoglia supporto è infatti legittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza. La prova del legittimo impedimento a comparire dell'imputato deve infatti essere fornita dall'interessato, non essendo configurabile in capo all'organo giudicante alcun obbligo di procedere di ufficio ad accertamenti in merito: sicché la carenza (nel caso in esame l'istanza di rinvio non risulta essere stata accompagnata da documentazione sanitaria di sorta) di documentazione attestante la sussistenza delle asserite ragioni di salute impeditive della presenza dell'imputata all'udienza ben ha, nella specie, legittimato la reiezione della richiesta di rinvio (cfr. ex multis: Cass. sent. n. 4300/2004 e sent. n. 32033/2003). La assoluta pretestuosità del ricorso comporta la condanna della ricorrente anche al versamento di una congrua somma in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente EL OS RI al pagamento delle spese giudiziarie ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2009