Sentenza 21 marzo 2003
Massime • 1
In tema di capacità del giudice, la trattazione in dibattimento da parte del giudice onorario di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall'art. 43 bis, comma 3, lett. b), ossia in relazione a reati non previsti nell'art. 550, comma 1, cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce, come si evince dalla sua formulazione letterale, un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari. (Fattispecie nella quale il giudice onorario si era peraltro limitato a disporre un mero rinvio dell'udienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/03/2003, n. 20517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20517 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato Fulgenzi Presidente
Dott. Luciano Deriu Consigliere
Dott. Francesco Ippolito Consigliere
Dott. Giorgio Colla Consigliere
Dott. Carlo Di Casola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG NS, nato a [...] il [...];
avverso provvedimento 16 novembre 2001 del Giudice Onorario del Tribunale di IN, Sezione distaccata di GA (nel seguito GOT);
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Luciano Deriu;
Letta la requisitoria scritta 8 marzo 2002 del Sostituto Procuratore Generale presso questa Suprema Corte che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 16 novembre 2001 il giudice onorario del Tribunale di IN (sezione di GA) disponeva il rinvio dell'udienza a carico di NS AG, rimettendo gli atti innanzi alla sede centrale del Tribunale di IN (per l'udienza del 17 dicembre 2001), il tutto in forza e in esecuzione del decreto emesso il 26 ottobre 2001 dal Presidente di detto Tribunale (ai sensi dell'art. 48 quinquies del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12).
Proponeva ricorso per Cassazione il AG, sostenendo e deducendo nell'ordine:
a) il provvedimento sarebbe stato emesso in applicazione di una norma (art. 48 quinquies RD 12/41), che, prevedendo la sottrazione dell'imputato al suo giudice naturale, sarebbe affetta da illegittimità costituzionale;
b) il provvedimento sarebbe stato emesso da un giudice onorario, pur riguardando un procedimento che non poteva essere da lui trattato;
c) il rinvio del procedimento sarebbe stato operato, in realtà, davanti a un altro giudice onorario (questa volta della sede centrale di IN), pur sussistendo, anche nei confronti di costui e per la medesima ragione appena esposta, analoga incapacità. Con requisitoria scritta in data 8 marzo 2002, il Procuratore generale presso questa Suprema Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo quanto già rilevato in altre decisioni di questa stessa sezione su vicende analoghe (v. per tutte: Cass. VI, sent. 42274 del 17 dicembre 2002, cc. 20 novembre 2002, Tomas), la questione relativa all'illegittimità costituzionale dell'art. 48 quinquies RD 12/41 è manifestamente infondata, perché lo spostamento della sede di trattazione di un processo da una sezione distaccata alla sede centrale non sottrae l'imputato al suo giudice naturale: tale continua a essere, infatti, lo stesso Tribunale cui, per materia, territorio e connessione, è attribuita la cognizione del procedimento;
e al quale, per di più, appartengono anche i magistrati assegnati alla stessa sezione distaccata (art. 48 sexies RD 12/1941). Del pari infondate sono le altre questioni sollevate, perché - anche a voler dare rilievo a determinazioni assunte in una udienza di mero rinvio - l'art. 43 bis RD 12/1941 detta un criterio meramente organizzativo e non vieta perciò che la trattazione di procedimenti diversi da quelli relativi a "reati non compresi tra quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen.", possa essere affidata a giudici onorari (per l'interpretazione della frase usata dall'art. 43 bis "è seguito il criterio di non affidare a magistrati onorari ...": v. Corte Costituzionale 21 febbraio 2001 n. 50, con riferimento all'analoga espressione usata, in materia di delega ai vice-procuratori onorari, dall'art. 72 RD 12/1941). Del tutto infondata, ai fini della legittimità dell'ordinanza impugnata, è - da ultimo - anche la doglianza relativa al fatto che il Presidente del Tribunale di IN avrebbe adottato il suo provvedimento senza seguire l'iter procedurale per esso previsto, non acquisendo - in particolare - il parere degli organi indicati nel più volte citato art. 48 quinquies: l'asserita omissione di un passaggio procedurale nell'adozione di un provvedimento a carattere organizzativo e amministrativo, non può inficiare la legittimità dell'ordinanza di rinvio dell'udienza penale, tanto più che alla mancata richiesta del parere (oltretutto "non vincolante") la norma non fa conseguire alcun effetto.
Le considerazioni fin qui svolte, consentono di ritenere - conclusivamente - che il ricorso proposto da NS AG debba essere dichiarato inammissibile e che esso ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di euro cinquecento (somma che stimasi di giustizia in relazione a tutti gli elementi del caso e alle condizioni indicate dalla giurisprudenza costituzionale) in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'8 maggio 2003.