Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/03/2003, n. 20517
CASS
Sentenza 21 marzo 2003

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In tema di capacità del giudice, la trattazione in dibattimento da parte del giudice onorario di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall'art. 43 bis, comma 3, lett. b), ossia in relazione a reati non previsti nell'art. 550, comma 1, cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce, come si evince dalla sua formulazione letterale, un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari. (Fattispecie nella quale il giudice onorario si era peraltro limitato a disporre un mero rinvio dell'udienza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/03/2003, n. 20517
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20517
    Data del deposito : 21 marzo 2003

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