Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/2003, n. 16040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16040 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
1 6040 /03 IN ME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Dirido do SEZIONE PRIMA CIVILE marchio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15673/00 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente - - Rel. Consigliere Dott. Renato RORDORF Cron.32668 Dott. Aldo CECCHERINI - Consigliere Rep. 4224 Dott. Gianfranco GILARDI Consigliere 1 Consigliere - Ud. 15/05/2003 Dott. Fabrizio FORTE - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NOBEL SPORT MARTIGNONI SPA, in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZIO 20/C, presso l'avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIROLAMO ABBATESCIANNI, giusta procura speciale per Notaio Angelo Coccetta di Pisa rep. 49597 del 7/7/00; ricorrente -
contro
MA BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PUCCINI 9, presso l'avvocato ANTONIA LUCCHESI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILVIA 2003 MAGELLI, giusta delega in calce al controricorso;
1261 controricorrente
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA c/o LA CORTE D'APPELLO DI MILANO;
- intimato avverso la sentenza n. 1009/00 della Corte d'Appello d i MILANO, depositata il 18/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2003 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito per il ricorrente l'Avvocato Abbatescianni che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Magelli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per in via principale rigetto del ricorso;
in subordine per l'accoglimento del solo quinto motivo del ricorso;
Svolgimento del processo Con atto notificato il 24 dicembre 1993 il sig. UN IO citò in giudizio dinanzi al tribunale di Milano la EL SP Martignoni s.p.a. (in prosieguo designata semplicemente come EL). Riferì che la con- venuta si era resa cessionaria dell'azienda di cui era titolare la società IO - La ME industriale 2 s.p.a., la quale, in data 28 ottobre 1993, aveva regi- strato senza consenso da parte dell'avente diritto un marchio per munizioni e proiettili, denominato "IO", privo tuttavia di novità perché anticipato da altro identico segno distintivo da tempo in uso nel medesimo settore. Chiese perciò che fosse dichiarata la nullità del marchio in questione e che la EL fosse condannata al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio. Il tribunale, pronunciando nel pieno contradditto- rio delle parti, accolse tali domande;
e la decisione fu successivamente confermata dalla corte d'appello di Milano con sentenza emessa il 18 aprile 2000. La corte ha premesso come in punto di fatto, fosse ' che il marchio "IO" era stato incontestabile: utilizzato dal nonno dell'attore, al fine di contraddi- stinguere munizioni per armi da caccia, sin dal 1909; che l'utilizzazione del marchio era proseguita senza soluzione di continuità su tutto il territorio naziona- le, prima da parte della ditta individuale UN Maion- chi, poi ad opera della società di fatto UN IO e figli, quindi della omonima s.p.a., sino al 1984; che in quell'anno la medesima UN IO s.p.a. e la ME Industriale DMS s.p.a. avevano tra loro costi- tuito un'ulteriore società (definita joint venture), S 3 denominata IO - La ME Industriale s.p.a impegnandosi a conferirle(dante causa della EL), tutti i marchi fino ad allora da esse uti lizzati. Ciò posto, la corte ha rilevato - condividendo il giudizio già espresso dal tribunale che da molteplici elementi istruttori acquisiti in causa risultava chiaro come detto patto parasociale non fosse stato adempiuto e Co- di conseguenza, non avesse avuto luogo il conferi- me, mento del marchio "IO" alla nuova società, la quale lo aveva utilizzato solo dietro autorizzazione della titolare UN IO s.p.a. ed in concomitanza con il perdurante uso del medesimo marchio anche diret- tamente da parte di quest'ultima: donde la nullità del marchio registrato dalla IO - La ME Indu- striale s.p.a., non avendo essa mai acquisito la tito- larità del precedente, identico e notorio marchio di fatto, né essendone mai stata esclusiva utilizzatrice. La corte ha poi aggiunto che l'invalidità del marchio riproducente un nome di persona (IO) era stata argomentata dal primo giudice anche dal mancato consen- so dell'avente diritto, avuto riguardo alla disposizio- пе dell'allora vigente art. 21 1.m. (r.d. 21 giugno 1942, n. 929), senza che l'appellante avesse formulato a questo proposito alcuna specifica censura. Per l'annullamento di tale sentenza ricorre in que- 4 sta sede la EL, deducendo cinque mo tivi di impugna- zione, cui resiste con controricorso il sig. IO. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Con ordinanza datata 17 gennaio 2003 è stata dispo- sta la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano. Eseguito tale adempimento, avendo anche le parti depositato nuove me- morie, la causa è stata discussa all'odierna udienza e la corte se ne è riservata la decisione. Motivi della decisione 1. I temi che formano oggetto del quarto motivo di ricorso presentano carattere preliminare rispetto ad ogni altra questione. La corte d'appello, come si è già accennato, dopo avere esaminato e confutato le obiezioni mosse dall'appellante avverso la declaratoria di nullità del marchio depositato, pronunciata dal primo giudice per difetto di novità, ha rilevato che un'ulteriore motivo di nullità del medesimo marchio era stato ravvisato dal tribunale con riferimento al disposto dell'art. 21 1.m. (nel testo allora vigente), trattandosi di un marchio riproducente il nome di una persona ed essendo mancato il consenso dell'avente diritto. -Ma ha aggiunto la corte milanese "nessuna censura investe questo punto - 5 della sentenza impugnata". La corte territoriale ha dunque individuato nella sentenza di primo grado due autonome rationes decid en- di, corrispondenti a due distinte possibili cause di nullità del marchio registrato dall'avente causa della società appellante, entrambe a suo tempo fatte valere dall'attore. La medesima corte ha anche affermato che l'accertamento della seconda di tali due cause di nul- lità quella concernente il disposto del citato art. 21 1. m. - non era stato censurato dall'appellante. Ovvio corollario di quest'ultima affermazione è il pas- saggio in giudicato del predetto accertamento, che ren- 411 de irrilevante ogni ulteriore discussione sull'esistenza O meno anche di una diversa causa di nullità del medesimo marchio (per difetto di novità), perché non vi corrisponde più alcun apprezzabile inte- resse. L'anzidetta affermazione della corte d'appello è però contestata dalla ricorrente, la quale, con il quarto mezzo d'impugnazione, assume invece: in primo luogo di avere espressamente censurato nel proprio atto d'appello l'argomento addotto dal tribunale per motiva- re la nullità del marchio di cui si discute anche sotto il profilo del citato art. 21 1. m.; in secondo luogo, che, comunque, quell'argomento era stato utilizzato dal primo giudice solo ad abundantiam (quindi - par di ca- pire senza idoneità a generare sul punto un autonomo giudicato); in terzo luogo, che si trattava in ogni ca- so di un argomento infondato, non ricorrendo affatto nella specie alcuna delle condizioni perché il marchio potesse esser dichiarato nullo ai sensi della disposi- zione prima menzionata.
2. E' bene puntualizzare subito che l'ultimo profi- lo di doglianza sopra riferito non può trovare ingresso in questa sede, dal momento che la corte d'appello non è entrata nel merito della declaratoria di nullità del marchio per uso indebito del nome di altra persona, ma si è limitata a prendere atto di tale pronuncia da par- te del primo giudice e della mancata deduzione di spe- cifici motivi di gravame sul punto.
2.1. Che la domanda di accertamento della nullità del marchio in esame fosse stata proposta dall'attore, sin dall'atto di citazione, anche con riferimento al mancato consenso dell'avente diritto al nome personale non è contestato. L'esame della sentenza del tribunale (consentito in questa sede, trattandosi di accertare l'esistenza di un eventuale giudicato interno) persuade che, sia pure in un contesto argomentativo tendente per certi versi a sovrapporre i diversi profili di nullità rilevati nel caso di specie, il primo giudice ha effet- - 7 } tivamente inteso accertare l'invalidità della registra- zione del marchio anche con riguardo alla prev isione dell'art. 21 1. m., avendo espressamente richiamato ta- le norma ed avendo altrettanto espressamente fatto ri- ferimento alla circostanza che non era stata raggiunta la prova (anzi era stato escluso) che vi fosse stato il necessario consenso all'uso del marchio da parte dell'autore della fama da cui il nome "IO" era circondata, da suoi eredi ° da società legittimate a disporne (cfr. sentenza di primo grado, pag. 11). Non può dunque dubitarsi che un siffatto accerta- mento si sia tradotto in una pronuncia idonea al giudi- cato, per rimuovere la quale sarebbe stata necessaria la proposizione tempestiva di uno specifico mezzo di gravame. Né vale obiettare che il dispositivo della sentenza del tribunale fa espressa menzione della nul- lità del marchio solo per difetto di novità, essendo ben noto che il decisum della sentenza civile deve es- sere ricavato dall'insieme di tutte le parti che la compongono, e perciò dalla motivazione non meno che dal dispositivo.
2.2. Diviene allora cruciale la verifica dell'affermazione della corte territoriale, secondo cui nessuno specifico motivo di appello era stato formulato dalla EL in relazione all'accertata nullità del mar- 8 chio per mancato consenso dell'avente diri tto al nome di persona ivi riprodotto. Affermazione che la ricor- rente contesta, richiamando in particolare quanto a suo tempo esposto alla pag. 13 dell'atto d'appello. La lettura del medesimo atto d'appello (nel suo in- sieme e con particolare riguardo a quanto figura alla pag. 13) non fornisce però supporto a tale contestazio- ne. Infatti, tutti i motivi d'appello, salvo l'ultimo, appaiono interamente focalizzati sul tema della decla- ratoria di nullità del marchio per difetto di novità. Nel quinto ed ultimo motivo (alla pag. 13 dell'atto d'appello) è questione, invece, della condanna al ri- sarcimento dei danni, della quale l'appellante si duo- le, osservando, in conclusione, che "la pretesa del sig. IO di avere un diritto esclusivo (sul nome di suo nonno) che la EL SP avrebbe violato è per- tanto destituita da ogni fondamento". Nessun altro ac- cenno è dato rinvenire al tema del consenso dell'avente diritto al nome da altri adoperato come marchio;
ma è evidente che la frase appena riferita, oltre ad essere apparentemente rivolta al capo di sentenza riguardante il risarcimento del danni e non alla declaratoria di nullità del marchio, non ha il contenuto di un motivo di gravame, o comunque non di un motivo di gravame do- tato del minimo indispensabile grado di specificità. 9 3. Per le ragioni appena esposte il quarto motivo di ricorso per cassazione prospettato dalla EL non può trovare accoglimento. Ne consegue che sull'accertamento di nullità del marchio in questione, sotto il riferito profilo affe- rente alla previsione dell'art. 21 1. 13.1 si è formato il giudicato sin dal momento in cui è spirato il termi- ne per proporre appello contro la sentenza di primo grado. Alla stregua di tale conclusione appaiono privi di rilevanza, per evidente difetto di interesse, i primi tre motivi di ricorso, nei quali si mette in discussio- ne la nullità del medesimo marchio per un profilo di- verso da quello ormai definitivamente accertato. E' altresì superata l'eccezione con cui, nella pri- me delle due memorie depositate dalla ricorrente ai sensi dell'art. 378 c.p.c., è stato obiettato che l'art. 14 del d. lgs. 8 ottobre 1999 n. 447 ha modifi- cato il testo dell'art. 59 della legge marchi riducendo dell'azione di l'area dei legittimati all'esercizio nullità. Questione che, ovviamente, neppure astratta- mente può incidere nel presente caso, a fronte di un giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione, come tale insensibile allo jus su- perveniens. 10 हु 4. Resta da dire del quinto ed ultimo motivo di ri- corso, che si appunta contro la decisione con cui la corte d'appello ha rigettato il motivo di gravame for- mulato avverso il capo della sentenza di primo grad o contenente la condanna generica della EL al risarci- mento dei danni. La ragione di tale decisione risiede nella conside- razione della corte territoriale secondo cui quel moti- vo di gravame sarebbe stato privo di autonoma consi- stenza e meramente consequenziale ai precedenti, già ritenuti infondati. La ricorrente ora replica che, al contrario, la sua doglianza in tema di risarcimento dei danni era fondata su un rilievo specifico: che nessun danno poteva aver sofferto il sig. UN IO, non essendo egli l'attuale titolare del marchio di fatto pregiudicato dalla contestata registrazione.
4.1. La censura non coglie però nel segno. Compete infatti in via esclusiva al giudice del me- rito interpretare le domande dinanzi a lui proposte, né è dato ravvisare una qualche illogicità o contraddizio- ne nella motivazione con cui la corte milanese ha as- solto tale suo compito nel caso di specie. Viceversa, le contrarie affermazioni della ricor- हु rente, laddove fanno cumulativamente riferimento ad ar- gomentazioni che sarebbero state svolte "sia nell'atto 11 d'appello sia nella conclusionale e nella replica", non consentono di individuare, mediante la specifica rico- struzione del tenore del motivo di appello del quale si discute, una qualche eventuale insufficienza della mo- tivazione sul punto della sentenza qui impugnata, giac- ché la definizione del thema decidendum del giudizio d'appello segnato dai motivi dell'atto di gravame, senza che le successive difese possano valere ad am- pliarne i confini.
5. Il ricorso dev'essere perciò rigettato. Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legitti- mità.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, il 15 maggio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente (Renato (Rosario De Musis) PlayMij CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile LIERE Depositato in Cancelleria Andrea Blanchi 2/40/UT 2008 IL CANCELLIERE 12