Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/1991, n. 4917
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Sentenza 14 febbraio 1991

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In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, anche quando abbia affidato ad altri l'osservanza delle norme di prevenzione, non per questo cessa di essere il principale destinatario delle norme in materia. Ne deriva che, se nonostante la delega, determinate circostanze portano il datore di lavoro a contatto con dipendenti mentre questi eseguono un lavoro nel disinteresse della normativa antinfortunistica, è suo dovere intervenire per rimuovere la situazione antigiuridica in quanto la eventuale delega, se in quel momento continua ad aver valore per il delegato, non vale ad esonerarlo da responsabilità.

Il datore di lavoro è il principale destinatario delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e non può esimersi da responsabilità adducendo la sua incompetenza tecnica. Tale condizione gli impone di astenersi dall'assumere incarichi dirigenziali ovvero di conferire in modo formale ad un esperto l'obbligo di osservanza delle norme antinfortunistiche. (Fattispecie in tema di omicidio colposo di lavoratore dipendente da società in accomandita semplice, di cui l'imputato era legale rappresentante).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/1991, n. 4917
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4917
    Data del deposito : 14 febbraio 1991

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