Sentenza 14 febbraio 1991
Massime • 2
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, anche quando abbia affidato ad altri l'osservanza delle norme di prevenzione, non per questo cessa di essere il principale destinatario delle norme in materia. Ne deriva che, se nonostante la delega, determinate circostanze portano il datore di lavoro a contatto con dipendenti mentre questi eseguono un lavoro nel disinteresse della normativa antinfortunistica, è suo dovere intervenire per rimuovere la situazione antigiuridica in quanto la eventuale delega, se in quel momento continua ad aver valore per il delegato, non vale ad esonerarlo da responsabilità.
Il datore di lavoro è il principale destinatario delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e non può esimersi da responsabilità adducendo la sua incompetenza tecnica. Tale condizione gli impone di astenersi dall'assumere incarichi dirigenziali ovvero di conferire in modo formale ad un esperto l'obbligo di osservanza delle norme antinfortunistiche. (Fattispecie in tema di omicidio colposo di lavoratore dipendente da società in accomandita semplice, di cui l'imputato era legale rappresentante).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/1991, n. 4917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4917 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 1991 |
Testo completo
491 7
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 14.2.1991 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE IV SENTENZA
447 Composta dagli Ill.mi Sigg.: N.
Dott. MARIO VALIANTE Presidente
1. Dott. GIACOMO CARACCIOLO Consigliere REGISTRO GENERALE
2. MAURO GOLIA N. 23358/90
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3. >>> MARTE FERRI UFFICIO COPIE
Rifaserata copia studio 4. >>> GIUSEPPE CAIZZONE al AG. Suedieitolie ha pronunciato la seguente per diritti 118 ☐ 1993 SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da
BR NI nato a [...] il [...]
res. a Forli
avverso la sentenza in data 22 maggio 1990 della
Corte di Appello di Bologna
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Renato Viale
che ha concluso per to del corsoпрево
Udit i difensor
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 22 maggio 1990 la Corte di Appello di Bolo
gna confermò la sentenza dell'1 febbraio 1985 con cui il locale Tribunale aveva condannato SC
IO (concedendo le attenuanti generiche equi-
valenti alle aggravanti, nonché entrambi i benefici,
e riconoscendo il concorso di colpa della vittima nella misura del 60 per cento) a mesi 6 di re- 3
clusione e al risarcimento del danno, quale colpe-
vole di omicidio colposo aggravato (art.589 c.p.
in relazione all'art. 68 D.P.R. n.164/1956) in per sona di LI Secondo.
Ritennero, in particolare, i giudici di merito marzo 1977 il LI, mudell/1-che alle ore 8 de ratore alle dipendenze della s.a.s. Edilidraulica
al lavoro in un cantiere di via Consolare in Forlì,
era precipitato al suolo, riportando lesioni mor-
tali, attraverso un foro aperto nel 4° solaio;
- che l'infortunio si era verificato perché il pun to da cui l'operaio era precipitato mancava di qual siasi opera antinfortunistica quando le necessa-
ria protezione poteva essere attuata chiudendo il varco dal solaio sottostante con un ponte su caval letti, oppure realizzando un solido tavolato da fun gere come piano di posa e sostegno dei tavelloni o della gettata di calcestruzzo, oppure semplicemente con l'uso delle prescritte cinture di sicurezza;
che, in proposito, il SC era destinatario delle prescrizioni antinfortunistiche quale legale rappresentante della società ed aveva perciò l'obbli go di imporre le necessarie cautele;
- che la dedotta veste di preposto del LI
non era provata e non era, comunque, idonea ad escludere la responsabilità del SC il quale,
presente in cantiere, aveva comunque il dovere di controllarne l'attività;
che la imprudenza della vittima non costituiva
-
valida ragione per dichiarare la prevalenza delle attenuanti non essendo ravvisabili sufficienti ele menti al riguardo e dovendosi notare if non avve-
nuto risarcimento nonché la gravità del fatto e del la condotta processuale dell'imputato.
Ricorre il SC affidando la richiesta di annullamento a motivi contestuali personalmente redatti nonché a motivi redatti dai difensori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il ricorso proposto dall'avv.to Monteleone
non è ammissibile perché sottoscritto da difensore del contumace privo di mandato specifico rilascia-
to in data successiva alla sentenza impugnata come prescritto dall'art.192 c.p.p. (mod. dalla legge n.22 del 23.1.1989)
2) E' rituale e tempestivo, invece, il ricorso personalmente proposto dal SC il quale, nei motivi personali e svolti dal difensore, deduce:
che la Corte di merito ha travisato il fatto ed
è incorso in contraddizione in quanto ha trascurato le testimonianze comprovanti che era il LI, 5 -
operaio specializzato e di lunga esperienza, a di-
rigere e ad organizzare il lavoro dei muratori, pri vilegiando il dato, soltanto formale, della man-
canza di delega;
- che la sentenza e contraddittoria ed illogica lad dove afferma che il ricorrente era responsabile per ché legale rappresentante della società o perché
tenuto, essendo presente in cantiere, a controlla-
re l'attività del LI, dimenticando che il ricorrente non si intendeva della materia e che il preposto era il LI stesso;
- che la sentenza nulla ha detto in ordine al mo-
tivo di appello con cui era stata dedotta la presen
!
za in cantiere, delle cinture di sicurezza, e la
1
impossibilità di chiusura del varco dal terzo solaio;
j
- che la Corte di appello ha negato la prevalenza J
delle attenuanti con motivazione inconsistente,
senza tener conto del concorso di colpa della vit-
tima, del fallimento preclusivo del risarcimento,
della vetustà del fatto, della incensuratezza e del
positivo comportamento processuale del ricorrente.
Il ricorso non ha fondamento.
I datori di lavoro, i dirigenti ed in genere le persone indicate negli artt. 4 e 5 del D.P.R.
n.547/1955 sono i diretti ed esclusivi destinatari 6
della normativa antinfortunistica la cui osservanza non può essere demandata ad altri, anche se capaci tecnicamente, a meno che la sostituzione avvenga in base ad attribuzioni effettivamente delegate o volontariamente assunte%3B e da ciò deriva che tanto la delega quanto la volontaria assunzione delle suddette attribuzioni devono risultare da atti ine-
quivoci e devono essere specificamente fissate (da ult. Cass. 17.3.88 Doretti).
Di tale principio i giudici del merito hanno tenuto correttamente conto rilevando che il Bre-
sciano, quale legale rappresentante della società
datrice di lavoro, era il vero destinatario della normativa antinfortunistica e nessuna delega speci fica ed adeguata era stata da lui rilasciata in favore del LI sì da far divenire questi esclusivo titolare dell'obbligo di prevenzione.
Non sussiste, pertanto, il denunciato travisa-
mento, né vale addurre che secondo i testimoni chi
/
organizzava il lavoro era il LI stesso, in quanto tale circostanza, alla luce delle conside-
razioni precedenti, non può ritenersi idonea a far ritenere il predetto tenuto in via esclusiva alla
attuazione delle misure di prevenzione con elisio ne del concorrente obbligo dei dirigenti della so- - 7
-
cietà.
Appare, d'altro canto, esatta anche la osser-
vazione ulteriore dei giudici di merito che, anche a prescindere dalla mancata delega, il SC
era, comunque, responsabile perché, essendo presen te in cantiere, aveva l'obbligo di controllare.
Sul punto la sentenza impugnata è, invero, con forme all'orientamento di questa Suprema Corte secon do cui il datore di lavoro, anche quando abbia affi dato ad altro l'osservanza delle norme di preven-
zione, non per questo cessa di essere il principa-
le destinatario delle norme in materia per cui, se,
nonostante la delega, determinate circostanze lo portano a contatto coi dipendenti mentre questi ese guono un lavoro nel disinteresse della normativa antinfortunistica, è suo dovere intervenire per rimuovere la situazione antinfortunistica in quanto la eventuale delega, in quel momento, se continua ad avere valore per il delegato, non vale ad eso-
nerarlo da responsabilità (Cass. Ud. 8 maggio 1989
Rossi)
Ed in siffatta situazione normativa nessun rilievo può assumere la dedotta incompetenza tecnica del ricorrente il quale, proprio per questo, avrebbe dovuto astenersi dall'assumere incarichi dirigenzia
- li o, in ogni caso, preoccuparsi di conferire in modo formale ad un esperto l'obbligo di osservanza delle norme sulla prevenzione inførtuni.
La deduzione della presenza in cantiere delle cinture di sicurezza non può assumere alcun rilie-
vo ai fini della decisione, in quanto, secondo un principio ripetutamente affermato da questa Supre-
ma Corte l'imprenditore non deve limitarsi a mette re a disposizione dei lavoratori il materiale per le misure di prevenzione e ad imporne l'uso, ma deve concretamente controllare ed esigere che di detto materiale venga fatto l'uso prescritto.
Quanto alla possibilità di protezione del var co attraverso il quale l'operaio è precipitato, la
Corte di merito, contrariamente a quanto assume il ricorrente, ha esplicitamente affrontato il proble-
ma risolvendolo positivamente;
né la censura in esa me, nella sua estrema genericità, prospetta le ra-
gioni per le quali debba ritenersi viziato di le-
gittimità il convincimento espresso sul punto.
L'ultimo motivo deve essere ritenuto infondato,
rilevando che nel giudizio di comparazione tra cir costanze concorrenti il giudice non è tenuto a pren dere in esame tutti gli elementi di cui all'art.133
c.p. essendo sufficiente che egli indichi gli ele- menti da lui ritenuti prevalenti.
In siffatta ottica il solo richiamo alla gravità
del fatto, implicando un giudizio di disvalore par ticolare sulla condotta colposa del soggetto, può
ritenersi integrare motivazione sufficiente anche nel raffronto col grado di cooperazione colposa del la vittima non ritenuto determinante con una valu-
tazione di merito che sfugge al controllo di legit timità.
Il ricorso va, conseguentemente, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si ritiene di determinare in lire 500.000
P. Q. M.
la Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa-
gamento delle spese processuali e della somma di lire 500.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 1991
IL PRESIDENTE
Ecc.Dott. Mario Valiante
Miaul
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. Marte Ferri IL DIRETTORE DI CANCELLERIĄ
(Pierangelo Corsi)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione 4ª Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
☑MAG. 19911831
IL CANCELLIERE IL DIRETTORE DI CANCELLERIA