Sentenza 23 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2002, n. 5942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5942 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
05 942 / 02 Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R.G.N. 13740/99 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron... 19342 Dott. Vincenzo MILEO Presidente Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Relatore мы 15.1.02 Dott. Grazia CATALDI Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente: S EN TENZA sul ricorso proposto da: FERROVIE DELLO STATO, società di Trasporti e Servizi per azioni, in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, in virtù dei poteri allo stesso conferiti con procura per atto del Notaio, dott. Paolo Castellini del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, elettivamente domiciliata in Roma, Via Claudio Monteverdi n.16 presso il prof. avv. Giuseppe Consolo, che la rappresenta e difende in virtù di delega a margine del presente atto;
ricorrente-
contro
: 130 RN NI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Romagna n.14 presso l'avv. Alberto Buzzi che lo rappresenta e difende giusta ん Ud. 15. procura in atti;
1.02 controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, 26 giugno - 11 luglio 1998, n.968 del 1998 Terni, RGAC 1145 del 1996, cron. 2873; Udita nella pubblica udienza del 15 gennaio 2002, la relazione della causa svolta dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Cosenza la società Ferrovie dello Stato chiedeva la riforma della sentenza del locale Pretore che aveva accolto la domanda di NI EV, intesa ad ottenere la riliquidazione della indennità di buonuscita sulla base dello stipendio comprensivo di tutti gli incrementi previsti dall'art. 96, 4 comma, del CCNL 1990-92, da parte della società Ferrovie dello Stato. Si costituiva in giudizio il EV, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Il Tribunale sentenzacenzadi Cosenza rigettava l'appello, confermando Controvers Auvers la decisione propove ricors com un tolo motivo la Societa un reliede: I corevole impugnata. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico, complesso motivo di ricorso la s.p.a. Ferrovie dello Stato deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, nonché degli artt. 96 p.4 e 38 p.5 del CCNL 1990/1992 del personale della società Ferrovie dello Stato, in relazione all'art. 12, disposizioni sulla legge in generale e dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli articoli 1362 e seguenti codice civile, errata e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn.3 e 5 codice di procedura civile). 2 2 Sostiene la ricorrente società che, per il personale cessato dal servizio, l'indennità di buo- nuscita va computata sulla base dell' "ultimo stipendio integralmente percepito", con appli- cazione del parametro dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, se- condo quanto previsto dall'art. 14 della 1. n. 829/73, perché, se fosse seguita la tesi sostenu- ta dai giudici di merito, si giungerebbe alla conseguenza abnorme, già sindacata da questa Corte con la sentenza n. 10400 del 20 ottobre 1998, che l'indennità verrebbe corrisposta sul- la base di importi stipendiali mai percepiti, sui quali non sono state operate le trattenute po- ste a carico del lavoratore a titolo di contribuzione. D'altra parte, la pronunzia di merito è censurata perché considera la normativa del contratto collettivo senza valutarla nella sua interezza e in conformità alle norme di legge, posto che la volontà contrattuale deve essere letta con riferimento all'art. 14, c. 1°, della 1. 829/73 (che impone il calcolo della buonuscita sulla base dell'ultimo stipendio mensile percepito). non potendo a quest'istituto estendersi la disciplina prevista a proposito del trattamento di quiescenza. Il ricorso merita accoglimento. Il giudice dell'appello non ha considerato che l'indennità di buonuscita dei ferrovieri, pur nel nuovo regime del rapporto di lavoro introdotto dalla 1. 17 maggio 85, n. 210, continua ad essere regolata (art. 21 della legge da ultimo indicata) dal precedente d.P.R. 29 dicem- bre 73, n. 1092, che agli artt. 209 e segg. disciplina il trattamento di quiescenza del perso- nale della (allora) azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, e dalla 1. 14 dicembre 73, n. 829, recante la riforma dell'opera di previdenza a favore dello stesso personale. Non ha considerato, in particolare, che l'art. 220 del d.P.R. 1092/73 prevede che base di computo dell'indennità di buonuscita è "l'ultimo stipendio integralmente percepito", e che l'art. 14 della 1. 829/73 statuisce che "l'OPAFS corrisponde ai dipendenti stabili cessati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per 1/12 dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, ...". Come noto, l'indennità di buonuscita - al pari di quanto previsto per indennità d'analoga na- tura spettanti ai dipendenti statali e ai dipendenti degli enti locali - è erogata non dal datore di lavoro, ma da ente avente distinta personalità giuridica. La sua misura è determinata dalla legge, la quale pone a carico di entrambe le parti del rapporto di lavoro l'obbligo, di versare all'ente un contributo, proporzionale alla retribuzio- ne, che funge da provvista per l'erogazione dell'indennità. Dette peculiarità avevano con- vinto nel passato sulla natura previdenziale, e non retributiva, delle indennità, ma la natura retributiva è stata ormai definitivamente affermata dalla Corte costituzionale con la senten- za 19 maggio 93, n. 243. Per i ferrovieri l'ente erogatore era l'OPAFS, avente personalità giuridica di diritto pubbli- co, la cui attività, per quanto riguarda contributi e prestazioni, era regolata dalla detta 1. 3 829/73. Nessuna modifica intervenne a seguito della privatizzazione delle Ferrovie, dal momento che l'art. 21, ultimo comma, della 1. 210/85 stabili che, fino a quando non sareb- be stato modificato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei la- voratori dipendenti, sarebbe rimasto fermo il trattamento in atto alla data di entrata in vigo- re della legge. Solo a decorrere dal 1° giugno 94 (art. 1, c. 43° della 1. 24 dicembre 93, n. 537) l'OPAFS fu soppressa e le prestazioni da questa erogate furono attribuite funzional- mente alle s.p.a. Ferrovie dello Stato, con successione nel patrimonio e nei rapporti attivi e passivi. L'art. 13 del d.l. 1°aprile 95, n. 98 (conv. dalla 1. 30 maggio 95, n. 204) ha poi pre- visto che il trattamento per la cessazione del rapporto di lavoro continua ad essere regolato dalla 1. 14 dicembre 73, n. 829. L'OPAFS erogava le prestazioni elencate all'art. 2 della 1. 829/73, la più importante ed one- rosa delle quali era proprio l'indennità di buonuscita (limitandosi le altre essenzialmente ad assegni e sussidi), incamerando le entrate previste dall'art. 36 della stessa legge. Le dispo- nibilità economiche per l'indennità di buonuscita provenivano dai versamenti a carico sia dei dipendenti sia delle Ferrovie (art. 36), e precisamente dalla ritenuta a carico dell'iscritto (ragguagliata al 4% dell'80% dello stipendio "in godimento", dell'assegno personale pen- sionabile e del compenso per la qualità di ex combattente) e dal contributo a carico delle Ferrovie (pari al 9% dell'80% delle stesse competenze su cui vengono operate le ritenute a carico del personale). Stante la necessità di mantenere l'equilibrio finanziario della gestione (cfr. anche l'art. 34 della 1. 829/73), non essendo previsto alcun intervento di terzi per il ri- pianamento delle passività, vige il principio di corrispondenza tra contributi versati e in- dennità di buonuscita dovuta, principio analogo a quello valido per l'AD (a cui è poi succeduto l'INPDAP) in relazione alla gestione dell'indennità premio fine servizio per i di- pendenti degli enti locali, così come riconosciuto da questa Corte con le sentenze nn. 9776/94 e 4444/99. Si trae altra conferma dell'esistenza del principio dalla disposizione di cui all'articolo uni- co, comma 5°, della 1. 7 giugno 90, n. 141sul prepensionamento dei dipendenti delle Ferro- vie dello Stato. Detta legge, per favorire l'esodo del personale indicato al 2° comma, attri- buisce un aumento di servizio fino ad un massimo di sette anni, che vale sia per la pensione sia per l'indennità di buonuscita. Poiché in tal modo l'OPAFS dovrebbe erogare l'indennità proporzionata al maggior nume- , ro di anni riconosciuti senza ricevere la correlativa provvista, è disposto che siano le Fer- rovie ad erogare all'Opera il contributo mensile, anche per la parte facente carico al dipen- dente, "sulla base dell'ultima retribuzione imponibile", ossia sulla base dell'ultima retribu- zione percepita prima della cessazione del rapporto. Ne consegue che l'indennità di buonuscita non può che essere commisurata "all'ultimo sti- pendio" (art. 14) sulla base del quale furono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato, sia la trattenuta a carico del dipendente iscritto e che l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti provocherebbe lo squilibrio finanziario della ge- stione. Poiché è pacifico che all'OPAFS non furono versati i contributi sugli aumenti stipendiali previsti dal contratto collettivo successivi alla cessazione del rapporto - che quindi non e- rano "in godimento" - non essendo mai stati di fatto percepiti dal dipendente, gli aumenti stessi non sono computabili nella indennità di buonuscita. Pertanto, anche se risultasse che i contraenti avessero voluto l'immediato conseguimento di tutti gli aumenti al momento della stipulazione del contratto, ovvero avessero espressamen- te pattuito il loro integrale computo nell'indennità di buonuscita, la previsione contrattuale non poteva alterare la regola, stabilita dalla legge, della corrispondenza tra contributi versa- ti e misura della prestazione. Il ricorso è, dunque, fondato e deve essere accolto, con cassazione dell'impugnata sentenza (v. da ultimo, sull'identica questione, ex multis,: Cass. 25 giugno 2000, n. 6880; 13 giugno 2000, n. 8060; 23 giugno 2000, n.8558;.) - Poiché non vi sono accertamenti di fatto da compiere all'esito dell'enunciato principio di diritto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda avanzata dal di- pendente. Le spese dell'intero giudizio meritano di essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dal dipendente, compensando tra le parti le spese dell'intero giudizio. алте ни E L D L A L E G G E 1 1 8 . 2 2002 5 Così deciso in Roma, il 15 T D I S N I A E I O S T R I L L T O E ' A C D R I den Il Consigliere est. S A S O I D R A E S S E G P A , E I A T O N G S T R . O D O I A I B M O I L L P D E A I S S T E D N E IL CANCELLIEREselle Vincenzo Il Presidente Depositato in Cancelleria 23 APR 2002 oggi, a 5 CANCELLIERE B CANCEL L