Sentenza 13 novembre 2003
Massime • 1
In materia edilizia non è ammissibile il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ex artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, ora sostituiti dagli artt. 36 e 45 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - Testo Unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia edilizia -, subordinata alla esecuzione di specifici interventi edilizi, atteso che tale condizione contrasta con gli elementi essenziali della sanatoria, tra cui la doppia conformità dell'opera eseguita, al momento della sua realizzazione ed in quello della presentazione della domanda.
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- 1. Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca RamacciLuca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
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Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2003, n. 48499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48499 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:
Dott. ZUMBO ANTONIO - PRESIDENTE -
1. Dott. ONORATO PIERLUIGI - CONSIGLIERE -
2. Dott. SQUASSONI CLAUDIA "
3. Dott. GRILLO CARLO "
4. Dott. FIALE ALDO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA;
nei confronti di:
DAOR RT N. IL 23/01/1960;
avverso ORDINANZA del 20/05/2003 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere SQUASSONI CLAUDIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MARIO FRATICELLI annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 20.5.2003, il Tribunale di Venezia ha respinto l'appello proposto dal Pubblico Ministero e confermato il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari di revoca (operativa quando l'indagato avrà effettuato i lavori prescritti dalla Pubblica Amministrazione) del sequestro preventivo gravante su un immobile che l'Accusa reputa abusivo.
A sostegno della loro conclusione, i Giudici hanno rilevato come la misura cautelare rispondeva alla necessità di evitare con la prosecuzione della edificazione la protrazione del reato;
tale necessità è venuta meno dal momento che il Giudice ha restituito il bene, a sensi dell'art. 85 disp. att., per permettere la effettuazione dei lavori, prescritti nella concessione edilizia in sanatoria, che riportano l'intervento nei limiti della legalità (come attestato da una dichiarazione di conformità del Comune). Per l'annullamento dell'ordinanza, ricorre in Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo, con articolati motivi, violazione di legge per avere i Giudici attribuito valore ad un atto amministrativo (sanatoria condizionata) che nessuna disposizione di legge prevede.
Il Collegio ritiene che la tesi in diritto del Ricorrente sia meritevole di accoglimento.
Come questa Corte ha avuto già modo di precisare, non sono legittimi quei provvedimenti, peraltro in pratica frequenti, che condizionano la sanatoria a specifici interventi sullo immobile abusivo per renderlo conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
invero il beneficio - sia con riferimento allo abrogato art. 13 L. 47/1985 sia con riferimento allo attuale art. 36 TU 380/2001 - riguarda solo l'opera edilizia già "eseguita" (cioè già realizzata) di cui sia verificata la doppia conformità agli strumenti urbanistici valutata al momento della costruzione ed a quello della presentazione della domanda di sanatoria.
Consegue che la subordinazione del beneficio alla ricordata condizione è ontologicamente contrastante con gli elementi essenziali della sanatoria perché le opere eseguite non possono, all'evidenza, essere conformi allo strumento urbanistico posto che se ne impone la regolarizzazione.
Inoltre il provvedimento sanante consegue ad una attività vincolata della Pubblica Amministrazione che non lascia alla stessa spazi per valutazioni di ordine discrezionale.
In tale situazione, il Giudice penale, sia della piena cognizione sia del procedimento incidentale, ha il potere-dovere di verificare la legittimità della concessione edilizia in sanatoria e di verificare se l'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica.
In mancanza di tale requisito, la concessione (ora permesso di costruire) in sanatoria non estingue il reato e tale effetto non deriva da una valutazione di illegittimità del provvedimento della Pubblica Amministrazione e conseguente sua disapplicazione ex art. 5 L.1865 n° 2248 all. E;
l'effetto si ricollega alla verifica della inesistenza dei presupposti di diritto richiesti per la estinzione del reato in sede di doveroso sindacato sulla legittimità del fatto estintivo incidente sulla fattispecie tipica penale. Tanto premesso, nel caso concreto, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare, alla luce delle puntuali deduzioni dell'atto di appello, la non validità della sanatoria condizionata come fatto sopravvenuto idoneo a giustificare la futura estinzione del reato edilizio e, di conseguenza, la revoca del disposto sequestro.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la ordinanza impugnata nonché la ordinanza 23.4.2003 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 DICEMBRE 2003.