Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2003, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C. 74961 redditi;
agevolazioni sisma 1984 00382 /03 R.G.4325/2001 Adunanza-, in REPUBBLICA ITALIANA ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 131 TAB. ALL. B - N. MATERIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONÍ SEZIONE TRIBUTARIA TRIBUTARIA composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico PA Presidente Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere a 7-13 Dott. Paolo Giuliani Consigliere Dott. Vittorio Ragonesi Dott. Achille Meloncelli Consigliere CORTE SURMA DI CASSAZION ! ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILT SENTENZA N. 74961 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge -ricorrente-
contro
PA NC -intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, sezione 5, n. 409/5/1999, del 24.11/15.12/1999. Lette le conclusioni del Procuratore Generale di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 375 c.p.c.; 4 7 1 3 Udita la relazione in camera di consiglio del consigliere relatore dott. Eugenio Amari. Svolgimento del processo L'Amministrazione finanziaria ricorre con un unico motivo avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale dell'Umbria ha rigettato l'appello dell'Ufficio contro la pronunzia di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente nei confronti dell'iscrizione a ruolo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 1985, in recupero della sospensione dei pagamenti concessa a coloro che erano residenti in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984. Motivi della decisione ricorrente denunciando la violazione e falsa L'Amministrazione applicazione dell'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; dell'art. 13 quinquies del D.L. n. 159 del 1984 conv. in legge n. 363 del 1984; dell'art. 3, conuna 2 bis del D.L. 30 dicembre 1985 n. 791; dell'art. 13, primo comma legge 27.12.1997, n. 449; dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1986 n. 46; dell'art. 2 D.P.R. 597/1973; del decreto legge 29 maggio 1989 n. 202 convertito in legge n. 263/1989 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.)- censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che, ai fini del recupero delle somme dovute in pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 1985, la cui riscossione era stata sospesa in applicazione dell'art. 3, comma 2 bis del d.l. 30.12.1985 n. 791, convertito con modificazioni nella legge 28.2.1986 n. 46, l'imponibile andava determinato al netto delle somme in questione. La questione sollevata dalla p.a. ricorrente è stata esaminata dalla Cass. Sez. tributaria, con sentenza n. 8659 del 25.6.2001, che, nel solco delle precedenti sentenze n. 4945 del 18.4.2000 e 534 del 16.1.2001, l'ha risolta enunciando il principio secondo cui l'art. 3, comma 2 bis D.L.. 30.12.1985 n. 791, come convertito nella L. 28.2.986 n. 46 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle - imposte dirette, sospesi in virtù dell'art. 13 quinquies D. L. 26.5.1984 n. 159, come convertito nella L. 24.7.1984 n. 363, fino al 31 ottobre 1985 per i residenti nei 2 comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini della Irpef e dell'Ilor in virtù dell'interpretazione autentica effettuata con l'art. 28 L. 13.5.1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 L. 18.2.1999 n. 28 - deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella determinazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. La sentenza impugnata risulta resa in conformità all'orientamento giurisprudenziale delle pronunzie di questa Corte sopra citate e di numerose altre successive, orientamento dal quale non vi è ragione di discostarsi perché resiste alle critiche mossele con il presente gravame. Il ricorso, quindi, deve essere rigettato. Non avendo l'intimata svolto attività difensiva in questa sede, non si deve provvedere sulle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Roma, 29.1.2002 CORT Il Presidente Il Consigliere est. میشود کے You'r IL CANCELLIERE C+ Arnaldo Casano Присы DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 14 GEN 2003 L CANCELLIERE 61 Glen Arnaldo Casano REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 5 DA ESENTE N. 131 TAB. ALL. B TRIBUTARIA ATERIA M 3