Sentenza 29 maggio 1999
Massime • 1
Non costituisce elemento ostativo alla valida stipulazione di un contratto di formazione e lavoro a norma dell'art. 3 del D.L. n. 726 del 1984, convertito con legge n. 863 del 1984, il possesso da parte del lavoratore di un livello di qualificazione corrispondente a quello cui mira il rapporto in via di costituzione in una qualifica professionale diversa, come si evince - nel quadro dei principi desumibili dall'art. 4 Cost. e in relazione all'interesse del lavoratore ad usufruire di tutte le non coincidenti possibilità di collocamento offerte dalle diverse qualifiche professionali - dalla applicabilità anche alle assunzioni per i rapporti di formazione e lavoro della normativa generale sul collocamento, che consente ad ogni lavoratore di iscriversi nelle liste in relazione a più qualifiche professionali, e dalla mancanza di previsioni restrittive sul tema da parte dell'art. 3 citato. (Fattispecie relativa ad assunzione con contratto di formazione per lo svolgimento di attività di muratore di lavoratori che avevano precedentemente svolto presso la stessa impresa edile attività relative alle qualifiche di ferraiolo e carpentiere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/1999, n. 5281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5281 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Vincenzo TRIONE - Consigliere -
Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO BARTOLI, LEONARDO LIRONCURTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE IA MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSTILIA 1, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ROMANO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO LUCIANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 217/95 del Tribunale di CAMPOBASSO, depositata il 09/01/96 R.G.N. 4/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/99 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato LUCIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 gennaio 1995 IO Di IA, titolare di omonima impresa edile corrente in Campobasso, proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Campobasso del 22 giugno 1994, con la quale era stata rigettata l'opposizione a suo tempo avanzata avverso un decreto ingiuntivo reso dallo stesso Pretore, ad istanza dell'INPS, per il pagamento di somme pretese dall'Istituto a titolo di contributi ed accessori, relativi a rapporti di lavoro, che si ritenevano instaurati erroneamente ai sensi della legge n.863/1984 sulla formazione professionale, laddove questa non sopperiva al caso concreto.
Deduceva l'appellante che la sentenza del Pretore era fondata sull'unico motivo della preesistenza, per i quattro lavoratori che l'impresa aveva assunto a fini di qualificazione professionale, (e giovandosi, quindi, degli sgravi contributivi previsti dalla normativa citata), di una qualificazione professionale "similare" a quella che avrebbero dovuto conseguire.
Resisteva l'Istituto appellato sostenendo che l'impugnata sentenza non meritava censura alcuna nella parte in cui il Pretore aveva ritenuto che il denunciato rapporto di formazione professionale non poteva essere instaurato con lavoratori che, già dipendenti della impresa, erano in possesso della qualifica professionale di carpentiere, cui non si ravvedeva la necessità che ne conseguissero una "similare".
Con sentenza depositata il 9 gennaio 1996 l'adito Tribunale di Campobasso, ritenuto che era consentito stipulare contratti di formazione e lavoro al fine del conseguimento, da parte del lavoratore, di altra e diversa qualifica professionale rispetto a quella già posseduta, e rilevato che le relative assunzioni erano avvenute quando ormai il precedente rapporto di lavoro si era concluso, in accoglimento del gravame, revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava le spese del doppio grado di giudizio. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'INPS con un unico motivo. Resiste il Di IA con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico, articolato motivo il ricorrente Istituto deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2, secondo comma, legge 230/1962, e art.3 legge 863/1984; motivazione omessa, e comunque erronea, su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.). In particolare, assume l'INPS che nel corso del giudizio di merito aveva sostenuto che il contratto di formazione e lavoro stipulato dal De IA doveva considerarsi nullo per un duplice e distinto ordine di ragioni: a) in primo luogo, per un vizio intrinseco al contratto stipulato, costituito dal fatto che i lavoratori possedevano già una qualificazione professionale (carpentiere) analoga a quella per il cui conseguimento era stato stipulato il contratto di formazione e lavoro (muratore); b) in secondo luogo perché il contratto di formazione e lavoro era stato stipulato con persone che dovevano ritenersi già legate al datore di lavoro da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In relazione a quest'ultimo aspetto, l'Istituto precisa di avere esposto e documentato la situazione nei seguenti termini: i quattro dipendenti (per i quali l'INPS aveva richiesto la contribuzione), con cui era stato stipulato il contratto di formazione e lavoro, erano stati in precedenza, già ripetutamente assunti dallo stesso datore di lavoro con contratti a tempo determinato;
e poiché l'intervallo di tempo intercorrente tra la scadenza di un contratto a tempo determinato (ovvero la stipula del contratto di formazione e lavoro, al quale si applicano le norme sui contratti di lavoro a termine) era palesemente e largamente inferiore al periodo minimo di intervallo prescritto dalla legge n.230/1962, ne conseguiva che il disposto imperativo del secondo comma dell'art.2 di detta legge imponeva di considerare, giuridicamente, i vari rapporti a tempo determinato come un solo rapporto a tempo indeterminato.
Una siffatta unificazione implicava -sempre secondo l'Istituto- l'applicazione, non effettuata dal Tribunale del principio espresso da questa Corte secondo il quale "il contratto di formazione e lavoro è nullo, per mancanza della sua causa propria (consistente nello scambio fra lavoro, retribuzione e addestramento professionale dei giovani in attesa di inserimento ed occupazione in attività produttiva), ove stipulato in costanza di rapporto di lavoro già costituito a tempo indeterminato" (Cass. nn. 9024/1991 e 3030/1991). Nonostante siffatta tesi fosse stata formulata sia in primo che in secondo grado -prosegue il ricorrente-, il Tribunale aveva omesso ogni esame su tale punto decisivo della controversia, limitandosi ad osservare che "i lavoratori di cui si tratta non sono stati assunti in prosieguo di altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato, poiché questo all'atto della assunzione era stato già risolto". Ma, ciò affermando, il Tribunale avrebbe espresso una motivazione erronea, non considerando che l'intervallo tra l'una e l'altra assunzione a tempo determinato era chiaramente inferiore al periodo minimo previsto dalla legge n.230/1962, ed altresì viziata da violazione della medesima legge nonché della legge n. 863/1984. Osserva la Corte che, sotto quest'ultimo aspetto, la censura è infondata in quanto il Tribunale ha, sia pure sinteticamente, motivato, riconoscendo che tra il De IA ed i quattro lavoratori, rispetto ai quali non sarebbero stati versati i contributi di legge, erano intercorsi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma che tuttavia tali rapporti, al momento della stipulazione dei contratti di formazione e lavoro, erano ormai cessati.
Ed è da disattendere anche la censura che si appunta sulla pretesa "erroneità" della motivazione della sentenza impugnata sul punto. Qualora, infatti, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l'incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso- la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (cfr. Cass. 13 gennaio 1997 n. 265). Nella specie, l'INPS non ha fornito alcun concreto elemento tale da consentire una valutazione della fondatezza dell'assunto, omettendo, in particolare, di indicare i connotati -durata, data di scadenza ed oggetto- dei pretesi contratti a tempo determinato riguardanti i quattro lavoratori e che avrebbero preceduto la stipulazione dei contestati contratti di formazione e lavoro. Sotto il primo aspetto, il Tribunale ha ampiamente e congruamente motivato evidenziando che, nella specie, i lavoratori si sono legittimamente adoperati per ottenere un contratto di formazione e lavoro al fine del conseguimento di altra e diversa qualifica professionale rispetto a quella precedentemente rivestita. A sostegno di tale conclusione concorre un duplice ordine di considerazioni. Un primo argomento si ricava dalla applicazione alle assunzioni, previste dal D.L. 30 ottobre 1984, convertito nella legge 19 dicembre 1984 n.863, della normativa generale sul collocamento dei lavoratori (v. Cass.22 ottobre 1992 n. 11535), la quale consente ad ogni lavoratore di iscriversi nelle liste con più qualifiche professionali. Ne consegue che la determinazione di procedere a riqualificazione professionale spetta in via esclusiva a ciascun interessato, che la assume in considerazione di presunte migliori possibilità di sbocchi nel mercato locale del lavoro. Pertanto deve ritenersi che se, nel caso, i lavoratori si sono adoperati per ottenere un contratto di formazione al fine del conseguimento di altra e diversa qualifica professionale rispetto a quella posseduta (e non vi è dubbio -come opportunamente rimarcato dal Tribunale- che altra è l'attività lavorativa svolta da un ferraiolo o da un carpentiere, altra quella svolta da un muratore, cosi comè indubitabile che le possibilità di assunzione in relazione alle necessità d'impiego per i una impresa edile sono di gran lunga diverse per qualifiche diverse), gli stessi hanno legittimamente agito nell'ambito del potere-dovere riconosciuto dall'art.4 della Cost.. Conseguentemente, e sotto il profilo esaminato, nessun addebito può essere mosso alla società che li ha assunti in riqualificazione, giovandosi delle agevolazioni , anche contributive, previste dalla citata legge n. 863/1984. D'altra parte non appare individuabile -nè il ricorrente Istituto ha individuato- una fonte normativa da cui trarre il convincimento che sarebbe ostativo alla assunzione in riqualificatone, con i contratti di formazione e lavoro di cui si discute, il fatto che il lavoratore da assumere possieda già una qualifica professionale che si ponga come equivalente nel livello di professionalità (lavoratore specializzato oppure qualificato o manovale ecc.) a quella che dovrebbe in seguito conseguire.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha osservato che il concetto di livello professionale, cui il Pretore si è richiamato per rigettare la proposta opposizione all'emesso decreto ingiuntivo, è del tutto inesistente nella normativa che ne occupa (in particolare , art.3 della legge n.863/1984) e non è ricavabile da alcun principio generale vigente in tema di qualificazione professionale. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in lire 36.000 , oltre lire 3.500.000 (tremilionicinqucentomila) per onorari. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 1999