Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/1999, n. 5281
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Sentenza 29 maggio 1999

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Non costituisce elemento ostativo alla valida stipulazione di un contratto di formazione e lavoro a norma dell'art. 3 del D.L. n. 726 del 1984, convertito con legge n. 863 del 1984, il possesso da parte del lavoratore di un livello di qualificazione corrispondente a quello cui mira il rapporto in via di costituzione in una qualifica professionale diversa, come si evince - nel quadro dei principi desumibili dall'art. 4 Cost. e in relazione all'interesse del lavoratore ad usufruire di tutte le non coincidenti possibilità di collocamento offerte dalle diverse qualifiche professionali - dalla applicabilità anche alle assunzioni per i rapporti di formazione e lavoro della normativa generale sul collocamento, che consente ad ogni lavoratore di iscriversi nelle liste in relazione a più qualifiche professionali, e dalla mancanza di previsioni restrittive sul tema da parte dell'art. 3 citato. (Fattispecie relativa ad assunzione con contratto di formazione per lo svolgimento di attività di muratore di lavoratori che avevano precedentemente svolto presso la stessa impresa edile attività relative alle qualifiche di ferraiolo e carpentiere).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/1999, n. 5281
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5281
    Data del deposito : 29 maggio 1999

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