Sentenza 10 maggio 2002
Massime • 1
In relazione alle controversie pendenti al momento dell'intervenuta trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni, l'art. 15 D.L. n. 75 del 1993 prevede il permanere della difesa erariale per il soggetto così trasformato limitatamente al grado di giudizio in corso; ne consegue che la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare va fatta all'Avvocatura dello Stato e non alla parte personalmente, giacché, secondo il combinato disposto degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., la legittimazione a ricevere tale notificazione rappresenta una specifica conseguenza dell'avvenuto esercizio del ministero defensionale nel grado di giudizio conclusosi con la sentenza notificanda e non già l'esercizio di un potere rappresentativo ulteriore, strumentale, cioè, alla rappresentanza della parte in un grado di giudizio successivo a quello riguardato dalla disciplina transitoriamente conservativa dello "ius postulandi" dell'Avvocatura dello Stato, con la conseguenza che la notificazione della sentenza effettuata alle parti personalmente deve essere ritenuta, in tali ipotesi, inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6754 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0 6 754 / 02 REPUBBLICA ITALIAN M IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 14670/99 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere 17094/99 Dott. Saverio TOFFOLI Cron..13214 - Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere Rep. Dott. Camilla DI IASI Rel. Consigliere Ud. 24/01/02 ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPO RTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CATANESE GIOVANNA, MASSIMINO ELIO, MASSIMINO CONCETTA;
- intimati -
2002 e sul 2° ricorso n° 17094/99 proposto da: 363 CATANESE GIOVANNA, MASSIMINO ELIO, MASSIMINO CONCETTA, -1- elettivamente domiciliati in ROMA VIA BELISARIO 7, presso lo studio dell'avvoca to VINCENZO GALATA', rappresentati e difesi dall'avvocato SALVATORE PISTORIO, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI FFSS SPA E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale la sentenza n. 173/99 del Tribunale di avversO emessa il 26/03/99 R.G.N. 202/95; MESSINA, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito l'Avvocato PISTORIO SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, assorbito il ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Messina in funzione di giudice del lavoro dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. avverso la sentenza pretorile che aveva condannato la predetta società al pagamento, in favore di IO ES, LI e ET MA, di una somma di danaro а titolo di spettanze lavorative dovute al loro dante causa in relazione al lavoro da quest'ultimo prestato sulle navi-traghetto delle FF.SS. In particolare, il Tribunale riteneva che fosse idonea a far decorrere il termine breve per impugnare la notificazione della sentenza di primo grado effettuata alla parte personalmente, anziché all'Avvocatura dello Stato, atteso che, in seguito alla trasformazione dell'ente Ferrovie dello Stato in società per azioni, era venuto meno, per factum principis, lo ius postulandi dell'Avvocatura dello Stato;
riteneva inoltre il Tribunale che nella specie non fosse applicabile l'art. 15 comma 3 bis d.l. n. 16 del 1993 convertito in L. n. 75 del 1993 (prevedente il permanere della difesa erariale per le controversie pendenti, limitatamente al grado di giudizio in corso) in quanto la sentenza era stata 3 pubblicata successivamente alla trasformazione dell'ente e, realizzandosi la conclusione del grado di giudizio con la pubblicazione della sentenza, la notifica di quest'ultima, intervenendo in un momento successivo, non doveva più essere effettuata all'Avvocatura dello Stato. Il Tribunale infine, rilevato che, in caso di notificazione della sentenza, il termine breve per impugnare decorre anche per il notificante, dichiarava altresì inammissibile per tardività l'appello incidentale proposto dagli eredi di GI MA. Avverso la sentenza del Tribunale la società Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per cassazione, cui hanno resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, gli eredi di GI MA;
la ricorrente principale ha inoltre resistito con controricorso al ricorso incidentale proposto dai resistenti ed ha altresì illustrato il proprio ricorso con memoria nella quale, tra l'altro, ha dato atto che la società, a far data dal 1° luglio 2001, ha assunto la denominazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 Preliminarmente, a norma dell'art. 335 c.p.c., va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza. Col primo dei tre motivi di ricorso principale la S.p.A. Ferrovie dello Stato censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del 16 del 1993 convertito in L. n. 75 deld.l. n. 1993, nonché per vizio di motivazione. In particolare, secondo la società ricorrente, avrebbe errato il Tribunale nel ritenere idonea a far decorrere il termine breve per impugnare la notificazione della sentenza di primo grado effettuata alla parte personalmente e non all'Avvocatura dello Stato, posto che il giudizio di primo grado era in corso al momento di entrata in vigore della L. n. 75 del 1993, onde, a norma dell'art. 15 d.
1. n. 16 del 1993 (convertito nella citata L. n. 75 del 1993), permaneva in primo grado il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, alla quale, pertanto, andava notificata la sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare. La censura è fondata. La questione è stata più volte esaminata da 5 questa Corte che, inizialmente, ha ritenuto, in ipotesi di pubblicazione della sentenza in un momento successivo alla trasformazione dell' ente, che la notifica della suddetta sentenza alla parte personalmente fosse idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, posto che il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato permane, a norma dell'art. 15 d.l. 16 del 1993, solo fino n. alla conclusione del grado di giudizio in corso, conclusione che si realizza con la pubblicazione della sentenza (v. in tal senso Cass. n. 10297 del 1996 RV 500714 e n. 541 del 1999 RV 522490). Successivamente, però, questa Corte (con sentenza n. 10565 del 2000 RV 539407) ha ritenuto che, anche in caso di trasformazione dell'ente prima della pubblicazione della sentenza, l'Avvocatura dello Stato sia legittimata a ricevere la relativa notificazione, rappresentando tale legittimazione una specifica conseguenza dell'avvenuto esercizio del ministero defensionale e non già l'esercizio di un potere rappresentativo ulteriore, strumentale, cioè, alla rappresentanza della parte in un grado di giudizio successivo a quello riguardato dalla disciplina transitoriamente conservativa dello ius postulandi dell'Avvocatura 6 dello Stato. Questo collegio ritiene di dover aderire a t ale più recente orientamento, tenuto conto che, a norma dell'art. 84 c.p.c., il difensore col ministero del quale la parte sta in giudizio può ricevere tutti gli atti del processo che dalla legge non siano alla parte stessa riservati e che la notificazione della sentenza è atto per il quale non solo non opera alcuna espressa riserva di legittimazione passiva in favore della parte personalmente, ma è espressamente prevista la legittimazione del "procuratore costituito" ai sensi del combinato disposto dagli artt. 170 e 285 c.p.c. La notificazione della sentenza, pertanto, pur collocandosi temporalmente dopo l'esaurimento del grado di giudizio cui la decisione si riferisce, fonda su di un fatto giuridico costitutivo anteriore (ossia lo ius postulandi legittimamente esercitato nel medesimo grado). Peraltro, sulla non dissimili base di considerazioni, le sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che, pur dopo la trasformazione dell'ente, fosse validamente notificato l'atto di impugnazione presso l'Avvocatura dello Stato che difesa dell'ente nel gradoaveva assunto la 7 precedente, nella sua qualità di procuratore costituito presso il giudice a quo ai sensi dell'art. 330 comma I c.p.c., posto che la legittimazione a ricevere la notificazione dell'impugnazione costituisce una mera implicazione del patrocinio esercitato nel precedente grado di giudizio e non può pertanto ritenersi esclusa dalla limitazione della persistenza della difesa erariale al grado di giudizio in corso (v. Cass. sez. un. n. 6841 del 1996 RV 498840 e numerose successive conformi a sezioni semplici). Deve pertanto ritenersi inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare la notificazione della sentenza di primo grado effettuata alla parte personalmente (e non all'Avvocatura dello Stato), con conseguente tempestività (e ammissib ilità) dell'appello proposto entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza, non rilevando in senso contrario la circostanza che, nella specie, le Ferrovie dello Stato fossero rimaste contumaci, posto che la notificazione della sentenza resa nei riguardi di un'Amministrazione dello Stato, pure se rimasta contumace nel relativo giudizio, va in ogni caso effettuata, a norma dell'art. 11 CO. II R.D. n. 8 1611 del 1933, all'Avvocatura dello Stato, senza che, pertanto, possa trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 292 c.p.c. Per le ragioni suesposte deve ugualmente ritenersi tempestivo (e ammissibile) l'appello incidentale proposto dagli eredi di GI MA e va pertanto affermata la fondatezza della censura dai medesimi in tal senso proposta nella prima parte dell'unico motivo del ricorso incidentale condizionato. Vanno invece dichiarati inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e la seconda parte dell'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, giacché con le doglianze espresse le parti non censurano ivi l'impugnata sentenza, ma ripropongono le censure avverso la sentenza pretorile già proposta al giudice d'appello e da questo non esaminate per la ritenuta inammissibilità delle impugnazioni. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di 9 ragione il ricorso principale e quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le E 1 L E A L G - L - 1 D E 8 G 3 \ D 7 N I spese alla Corte d'Appello di Catania. - . 0 D D A N S I R L S I E O ' I T 1 T O L A I T 4 E R I D , O B L L O I A D O S T P I M A E D N T S E E T I R O A G R G , P S E N S E , D O E S A A I T S A S il Presidente: Cedar up feeylan ThisIl Cons. estensore;
A IL CANCELLIERE Depostale in Cancelleria Oggi, 10 M06 200 IL CANCELLIERE 10