Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6754
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Sentenza 10 maggio 2002

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In relazione alle controversie pendenti al momento dell'intervenuta trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni, l'art. 15 D.L. n. 75 del 1993 prevede il permanere della difesa erariale per il soggetto così trasformato limitatamente al grado di giudizio in corso; ne consegue che la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare va fatta all'Avvocatura dello Stato e non alla parte personalmente, giacché, secondo il combinato disposto degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., la legittimazione a ricevere tale notificazione rappresenta una specifica conseguenza dell'avvenuto esercizio del ministero defensionale nel grado di giudizio conclusosi con la sentenza notificanda e non già l'esercizio di un potere rappresentativo ulteriore, strumentale, cioè, alla rappresentanza della parte in un grado di giudizio successivo a quello riguardato dalla disciplina transitoriamente conservativa dello "ius postulandi" dell'Avvocatura dello Stato, con la conseguenza che la notificazione della sentenza effettuata alle parti personalmente deve essere ritenuta, in tali ipotesi, inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6754
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6754
    Data del deposito : 10 maggio 2002

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