Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2004, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASANOVA S.R.L., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CLAUDIO TONIOLO, CONTRÀ XX SETTEMBRE 37 VICENZA (avviso ex art. 135 d.a. c.p.c.), giusto mandato in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1349/00 della Corte d'Appello VENEZIA, depositata il 11/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/03 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La causa ha per oggetto la richiesta da parte della società Casanova s.r.l. di restituzione degli importi corrisposti a titolo di tassa di concessione governativa sulle società per gli anni dal 1988 al 1992.
La domanda veniva accolta dal Tribunale di Venezia. La Corte d'Appello di Venezia, con "una prima sentenza non definitiva respingeva una serie di eccezioni dell'Amministrazione, compresa quella di inammissibilità dell'azione, per mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 641 del 1972, e sospendeva il giudizio in attesa della decisione della Corte di Giustizia della Comunità Europea. Nel giudizio a quo l'Amministrazione proponeva riserva di impugnazione contro la sentenza non definitiva.
Successivamente, nel merito, la medesima Corte di Venezia, con sentenza definitiva in data 8 giugno/11 luglio 2000 confermava solo in parte la pronunzia di primo grado riconoscendo il rimborso solo per gli anni 1988, 1990 e 1992, ed escludendolo invece per l'anno 1989.
Con atto notificato il 20 settembre 2001 propone ricorso per Cassazione la società Casanova s.r.l. esponendo un solo motivo di impugnazione.
La Amministrazione intimata non si è costituita in questa fase. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di impugnazione la società eccepisce la violazione di legge riferita agli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c. 329, 324 e 342 c.p.c., e la omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Il giudice di appello sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione perché avrebbe pronunziato su un motivo di gravame non proposto dalla parte, con conseguente violazione delle norme in materia di cosa giudicata.
Sarebbe stato violato, inoltre, il principio devolutivo dell'appello. In via meramente subordinata la ricorrente lamentava l'omessa e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.
L'Amministrazione finanziaria, soccombente in primo grado, non avrebbe impugnato i punti della decisione relativi alla inammissibilità dell'azione per violazione dell'art. 28, quarto comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed alla decadenza del diritto al rimborso ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 641 del 1972. La Corte d'Appello aveva ritenuto erroneamente che fosse stata sollevata eccezione di decadenza, e l'aveva accolta riducendo la somma dovuta.
Quell'eccezione, invece, era stata abbandonata.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dall'esame degli altri (verifica questa che la Corte è tenuta a fare direttamente essendo state denunziate - tra le altre - nullità di carattere processuale) si constata:
a) che la sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia aveva esaminato alle pagg. 8 e 9 della propria motivazione il problema della decadenza dall'azione della società ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 641 del 1972, ed aveva ritenuto che non dovesse essere applicata questa norma (perché quella proposta era un'azione di ripetizione di indebito, non di rimborso di importi erroneamente pagati), ma piuttosto la prescrizione ordinaria decennale. b) che nel proprio atto d'appello l'Amministrazione finanziaria non ha impugnato la sentenza di primo grado per quel che concerne il punto specifico della decadenza ai sensi del predetto art. 13 D.P.R n. 641/72. Va precisato, per chiarezza, che effettivamente nell'atto d'appello l'amministrazione aveva dedotto (tra l'altro) - come si legge nelle ultime righe di pag. 3 della pronunzia definitiva d'appello - "l'inammissibilità e la decadenza dell'azione della ditta appellata a norma del D.P.R. n. 641 del 1972", ma con riferimento alla ipotesi di decadenza prevista dagli artt. 11 e 12 di tale decreto, quella che deriva dal mancato tempestivo esperimento dell'azione giudiziaria entro il termine di novanta giorni dalla decisione sul ricorso amministrativo (art. 12, primo comma).
L'atto di appello non toccava invece l'altro punto relativo alla differente ipotesi di decadenza prevista dal successivo art. 13, e riferita appunto al distinto presupposto di fatto della mancata richiesta entro il termine triennale dal giorno del pagamento. Ciò significa che questo punto distinto della decisione di primo grado non è stato impugnato ed è passato in giudicato.
3. Per la verità, quella prevista dall'art. 13 del D.P.R. può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di un'ipotesi di decadenza relativa ad un interesse non disponibile da parte dell'Amministrazione (in questo senso, per la verità con riferimento diretto all'analoga decadenza prevista dal primo comma dell'art. 38 del D.P.R n. 642 del 1973 in tema di rimborso dei versamenti diretti in materia di imposte dirette, ma esprimendo considerazioni che si prestano ad essere estese all'analoga decadenza in materia, appunto, di rimborso dei versamenti indebiti in materia di tassa sulle concessioni governative: Cass. civ., 28 luglio 2000, n. 9940; 11 gennaio 1999, n. 179; 10 dicembre 1997, n. 12481; 2 ottobre 1996, n. 8606; 2 dicembre 1994, n. 10325). Se sul punto non si fosse già verificato il giudicato avrebbe potuto, perciò, essere rilevata anche d'ufficio dal giudice d'appello. Nel caso di specie, però, sul punto si era ormai formato il giudicato, e rimane irrilevante che la questione fosse astrattamente rilevabile d'ufficio.
4. Il ricorso perciò deve essere accolto sotto il profilo della violazione del giudicato, mentre gli ulteriori profili di censura rimangono assorbiti.
La sentenza della Corte d'Appello di Venezia deve essere cassata per la parte cui fa riferimento la censura accolta.
La causa dovrà essere rinviata al giudice del merito, vale a dire ad un'altra sezione della stessa Corte d'Appello di Venezia, per il riesame del caso concreto alla luce della decisione qui adottata in diritto sul punto dell'inapplicabilità della decadenza. In particolare dovranno essere effettuati nuovamente i conteggi degli importi da restituire alla società, inserendovi quelli relativi agli anni per i quali il giudice d'appello aveva ritenuto che si fosse verificata la decadenza.
Il giudice di rinvio provvedere anche alla liquidazione delle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004