Sentenza 9 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero regolata dalla Convenzione europea di estradizione, la trasmissione del solo dispositivo della sentenza di condanna per la cui esecuzione l'estradizione è richiesta dà luogo ad un mero vizio formale della domanda che non ne giustifica la reiezione, in quanto non spetta allo Stato richiesto il sindacato sulla motivazione della sentenza, a meno che l'estradando non alleghi la violazione, nel processo svoltosi all'estero, di diritti fondamentali o la presenza nella sentenza di disposizioni contrarie a principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2008, n. 12501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12501 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 09/01/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 93
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 37197/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT ND, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 20 settembre 2007 n. 61. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Santi CONSOLO, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 20 settembre 2007 n. 61 la Corte d'appello di Roma dichiarava la sussistenza delle condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica di Polonia nei confronti del cittadino polacco NT ND per l'esecuzione della pena detentiva di due anni e sei mesi, inflittagli con sentenza del Tribunale di Bialogard 25 maggio 2000, passata in giudicato il 13 maggio 2000. Avverso la sentenza l'estradando ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- violazione dell'art. 700 c.p.p., comma 2 e art. 705 c.p.p., comma 2 in relazione all'art. 12 C.E.E. 13 dicembre 1957, ratificata in Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300 perché la documentazione allegata dal Governo della Repubblica di Polizia consisteva esclusivamente nella traduzione giurata del dispositivo della sentenza del tribunale di Bialogard.
L'impugnazione è inammissibile.
Riguardo alla censura formulata col motivo di ricorso si osserva come risulti agli atti copia autentica della sentenza di condanna, con indicazione completa del fatto e, in particolare, del luogo e del tempo della commissione, e della relativa qualificazione giuridica rispetto alle norme dell'ordinamento dello Stato richiedente, specificamente riportate, che costituiscono gli elementi essenziali ai fini dell'estradizione, nonché con l'attestazione del passaggio in giudicato.
La documentazione trasmessa contiene pertanto tutti gli elementi richiesti dall'art. 700 c.p.p., indipendentemente dall'individuazione formale della relazione prevista dall'art. 700 c.p.p., comma 2, lett. a) (Cass., Sez. 6, 9 giugno 2003 n. 28299, ric. Kurkani). D'altra parte, nel caso di estradizione l'art. 705 c.p.p. attribuisce allo Stato richiesto il potere di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza solo nel caso di estradizione processuale, essendo tale valutazione evidentemente superflua nell'ipotesi di estradizione esecutiva, perché in tal caso la valutazione della colpevolezza è stata eseguita in seguito al giudizio svoltosi nello Stato richiedente, attestato dalla sentenza di condanna passata in giudicato.
In presenza di convenzione fra le parti non spetta, di conseguenza, allo Stato richiesto il sindacato sulla motivazione della sentenza - a meno che l'estradando non alleghi che nel processo svoltosi davanti all'Autorità Giudiziaria dello Stato estero non è stato assicurato il rispetto dei diritti fondamentali o che la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano - per cui la mancata trasmissione della motivazione stessa da luogo a un vizio puramente formale, che non giustifica la reiezione della domanda di estradizione. Nella specie il ricorrente si è limitato a dedurre la mancanza della motivazione nella copia della sentenza trasmessa, e pertanto la violazione di legge dedotta col motivo di ricorso in esame appare manifestamente insussistente.
Il ricorso dev'essere perciò dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di Euro 1000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2008