Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2008, n. 12501
CASS
Sentenza 9 gennaio 2008

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In tema di estradizione per l'estero regolata dalla Convenzione europea di estradizione, la trasmissione del solo dispositivo della sentenza di condanna per la cui esecuzione l'estradizione è richiesta dà luogo ad un mero vizio formale della domanda che non ne giustifica la reiezione, in quanto non spetta allo Stato richiesto il sindacato sulla motivazione della sentenza, a meno che l'estradando non alleghi la violazione, nel processo svoltosi all'estero, di diritti fondamentali o la presenza nella sentenza di disposizioni contrarie a principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2008, n. 12501
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12501
    Data del deposito : 9 gennaio 2008

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