Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/10/2003, n. 15375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15375 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
R.G.N. 14903/00 CC. 70710 AL4·53·75703 Ud. 12/05/03 Cron. 31316 Rep. 4053 IN NOME DEL FOPOLO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. IU MARZIALE Cons. Relatore Dott. Massimo BONOMO Consigliere ha pronunciato la seguente: Processo civile/intervento adesivo dipendente/ SENTENZA Impugnazione/Inscindibilità della causa/ Conseguenze. sul ricorso proposto da: A.I.M.A. - AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI SUL MERCATO AGRICOLO, in persona del legale rappresentante, pressoelettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende come per legge;
- ricorrente -
contro
IU ARiale 8 3 2 0 2 0 5 2 COMAD s.r.l., AD OR, PP CH;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello Roma n. 3751/99 del 20 dicembre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 maggio 2003 dal relatore, cons. dott. Cons. IU ARiale;
Udito, per la ricorrente, l'avvocato dello Stato Lucaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto che la s.r.l. COMAD, con atto notificato il 9 ottobre 1990, proponeva opposizione avverso l'ingiunzione n. 7714/90 dell'8 agosto 1990, con la quale l'AIMA le aveva intimato la restituzione della somma di L. 56.670.460, che le era stata erogata a titolo di aiuto comunitario nell'ambito delle disposizioni relative alla trasformazione e la destinazione al diretto consumo di burro;
che il Tribunale di Roma, innanzi al quale l'AIMA era stata convenuta in giudizio, accoglieva l'opposizione; che l'appello proposto dalla convenuta soccombente veniva IU AR 2 respinto;
che in tale fase la s.r.l. COMAD, benché ritualmente citata, non - si costituiva in giudizio ed era quindi dichiarata la contumacia;
che, nel rigettare l'appello, la Corte territoriale dichiarava inammissibile l'intervento spiegato "ad adiuvandum” dai signori IU HI e NA NE nella qualità di fideiussori della società appellata;
che l'AIMA chiedeva la cassazione di detta sentenza con un motivo di ricorso;
che gli intimati non resistevano;
che questa Corte, rilevato che la notifica del ricorso alla COMAD, rimasta contumace nella precedente fase di giudizio, era stata effettuata presso il procuratore domiciliatario degli intervernuti, ordinava la rinnovazione della notificazione. Considerato in diritto che, come si ricava dalla sentenza impugnata, i signori HI e NE erano intervenuti nel giudizio al solo fine di sostenere le ragioni della società appellata, limitandosi a chiedere il rigetto del gravame;
che, pertanto, l'intervento da essi spiegato si configurava come adesivo dipendente;
IU ARia 3 che, in detta ipotesi, pur ampliandosi il numero dei - partecipanti, il giudizio rimane unico, poiché l'oggetto della controversia resta invariato (Cass., 16 novembre 1992, n. 12273; 26 luglio 1996, n. 6760; 24 novembre 2000, n. 15197); che, conseguentemente, nelle successive fasi di gravame si determina, tra i vari partecipanti, una situazione di litisconsorzio processuale che rende la causa "inscindibile" e trova fondamento nella persistenza dell'interesse dell'interventore ad influire con la propria difesa sull'esito della lite (Cass. 6760/96; 15197/00, citt.); che la mancata notifica dell'impugnazione ad una delle parti rende in tal caso necessaria l'integrazione del contraddittorio, secondo quanto stabilito dall'art. 331 c.p.c. (Cass. 15197/00, cit.); che la ricorrente non ha provveduto ad integrare il - contraddittorio nei confronti della COMAD, mediante rinnovazione della notifica nel termine (di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza) che le era stato assegnato da questa Corte in data 25 novembre 2002; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile;
- che, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva in IU ARiale 4 questa sede, non vi è luogo a provvedere sulla liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2003. Il Presidente му тац ия L'estensore IL CANCELLIERE Somenico Marxalup CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 15 011.2003. il IL CA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 23-×-2003 al n. 5970 Mod. 9 Art. 5970 Camp. (€ 149.79 ) apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Boberto Ficc IU ARiale 5