Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2001, n. 3161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3161 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 03 1 6 1 / 0 LA CORTE SUPREMIA CASSAZIONE Oggetto Responsabilità civile: SEZIONE TERZA CIVILE lesioni personali a seguito di caduta in albergo. Prova. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 12189/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Vittorio DUVA Consigliere Cron. 6562 Dott. Ugo FAVARA Consigliere Rep. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Ud. 11/10/00 Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. 300 5 MAR. 2001 DI GREGORIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA ¡l IL CANCELLIERE VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell'avvocato BRUNO LEUZZI, difeso dagli avvocati GIOVANNI GILLETTA, CANCELLERIA GIOVANNI MICELI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DEBER SAS HOTEL SEMPIONE SAS, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VLE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato MARIO SANINO, che lo arche disgiuntamente all'avvocato MARIO2000 difende 1599 VARALDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
- avverso la sentenza n. 1777/97 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 12/03/97 e depositata il 03/06/97 (R.G. 3361/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/00 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Francesco BRASCHI (per delega Avv. M. SANINO); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 13.9.89 Di IO GI, as- sumendo che in data 15.1.1988, nell'uscire dalla camera n. 9 dell'Hotel Deber Sempione sas di Milano, era in- dalciampato nel bordo della moquette che, staccandosi pavimento, perché in fase di incollaggio, non era visi- bile a causa della scarsa illuminazione e che, a segui- to di ciò, era caduto, riportando la frattura dell'omero del braccio destro, convenne in giudizio avanti il tribunale di Milano la detta società, per ot- tenere il risarcimento del danno, quantificato in L. 100 milioni circa. Il Tribunale con sentenza 27.2.1992 rigettava la 2 domanda motivando che non era stata raggiunta la prova che la caduta dell'attore fosse stata cagionata da un'insidia esistente nel corridoio dell'albergo. Sull'appello proposto dal Di IO la Corte d'Appello di Milano con sentenza 12.3.1997, depositata il 3.6.1997, perveniva alle stesse conclusioni del Tri- bunale, rigettando 1'impugnazione e condannando 'appellante alle spese del grado in favore della con- troparte. Per la cassazione della decisione ricorre il Di. IO esponendo un solo motivo. Resiste con controricorso 1'intimata società con salvezza delle spese del grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si deduce il difetto di motivazione dell'impugnata sentenza circa la valuta- zione delle risultanze istruttorie, adducendosi che la Corte di merito, nel dichiarare che la mancata presen- tazione del convenuto per rendere l'interrogatorio for- male non comporta l'ammissione dei fatti dedotti, aveva omesso di prendere in considerazione le dichiarazioni dei testi da lui introdotti, che avevano sostanzialmen- te confermato le circostanze dell'infortunio e le con- seguenze che gli erano derivate, contravvenendo, per ciò, al disposto dell'art. 232 c.p.c. che gli imponeva 3 di valutare la mancata risposta all'interrogatorio for- male alla luce del complessivo quadro probatorio. Il ricorso è infondato. La Corte di merito ha for- nito ampia ed esaustiva motivazione della mancata at- tribuzione della fictio confessio" alla mancata rispo- sta all'interrogatorio formale da parte del convenuto, specificando che i testi escussi hanno dichiarato di non aver visto l'incidente e non hanno offerto alcun utile elemento di conferma del fatto dedotto dall'attore, mentre la testimonianza fornita dal perito dell'assicuratore della responsabilità civile dell'albergatore non ha fornito elementi di conforto alla stessa tesi dell'attore, perché ha confermato che, in sede di indagini tecniche da parte della compagnia di assicurazione, la moquette, nel punto indicato dall'attore, era aderente al pavimento ё la zona era illuminata da tre lampadari, ciascuno con due lampade da 100 watt, oltre che da una vetrata posta proprio di fronte alla camera occupata dall'attore, concludendo, pertanto, per l'esclusione di quella situazione di pe- ricolo occulto, caratterizzata dalla non visibilità del pericolo e dalla non prevedibilità del medesimo. D'altro canto, il ricorso difetta di specificità, perché, a fronte degli elementi presi in considerazione al giudice di merito, non dice quali altri elementi non 4 sarebbero sati presi in considerazione e nemmeno in quale parte della motivazione la Corte di merito Sla incorsa in contraddizione. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado in favore del controricorrente, come liquidate in disposi- tivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa- gamento delle spese del grado, liquidate in L. 267.400. oltre diritti ed onorari che liquida in 1. 4.000.000. Così deciso in Roma addì 11.10.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE favors fiducin Indore They CANCELLIERE C1 Giovanni GiaAT Deportata in Cancelleria -5 MAR. 2001 L CANGEUERE Giovanni AT Th 280000 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 Iscritto a ruolo il 13.05.11 Art. n. 11/3900 5