Sentenza 22 ottobre 2002
Massime • 1
La statuizione del giudice di primo grado in ordine agli interessi ed alla loro decorrenza costituisce un capo autonomo della sentenza, indipendente rispetto a quello relativo all'ammontare del credito ed alla sua rivalutazione, sicché l'impugnazione di quest'ultimo non impedisce il passaggio in giudicato della decisione relativa agli interessi che non sia stata impugnata specificatamente nei normali termini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2002, n. 14908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14908 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - rel. Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 16026 proposto da
EL CA, domiciliato in Roma, presso la Corte di Cassazione, difeso dall'avv. SA Polizzotto, con studio in Enna (94110), Via Roma n. 135, giusta delega in atti.
- ricorrente -
contro
UR LU, UR EP, UR SA, UR NN, UR AN, UR RO, Lo Giudice o MA.
- intimati -
e sul ricorso n. 19312/99 proposto da
UR LU, UR EP, UR SA, UR NN, UR AN, UR RO, in proprio e nella qualità di eredi di Lo Giudice MA, elettivamente domiciliati in Roma, Via F. Comaro n. 20, presso lo studio dell'avv. Benedetto Greco, difesi dall'avv. Bruno Grimaldi, giusta delega in atti.
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
EL CA.
- intimato -
avverso la sentenza n. 53/99 della Corte d'appello di Caltanissetta, emessa il 3 marzo 1999 e depositata il 26 marzo 1999 (R.G. 194/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 luglio 2002 dal relatore consigliere Dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Bruno Grimaldi;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. Dott. Stefano Schirò, che ha concluso per l'accoglimento del terzo e del quarto motivo del ricorso principale e il rigetto degli altri motivi dello stesso ricorso;
l'assorbimento del ricorso incidentale e, in subordine, il suo rigetto.
Svolgimento del processo
1. UR EP, UR SA, UR NN, UR AN, UR RO e Lo Giudice MA convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Enna, EL CA. Esposero:
- che il predetto EL era stato ritenuto colpevole, con sentenza passata in giudicato, del reato di lesioni personali volontarie in danno di UR AO, genitore dei primi cinque e coniuge della sesta;
- che nel procedimento penale UR AO si era costituito parte civile;
- che nel corso di detto procedimento UR AO era deceduto per cause diverse dalle lesioni subite;
- che essi erano subentrati nella costituzione di parte civile;
Dedussero che i danni subiti dal loro congiunto ammontavano, salva diversa determinazione del Tribunale, a L. 11.954.992 per danno patrimoniale da invalidità permanente pari al 20%, a L.
1.500.000 per danno patrimoniale da invalidità temporanea, a L.
5.000.000 per danno morale e biologico.
Premesso che essi, nella qualità di eredi, erano subentrati nei diritti di UR AO, chiesero che il EL fosse condannato a corrispondere loro le somme sopra indicate.
2. Il EL si costituì in giudizio e chiese il rigetto della domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale mentre si dichiarò disposto al risarcimento del danno morale e di quello biologico offrendo la somma di L. 500.000.
3. Il Tribunale ritenne non dovute le somme richieste a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. Condannò il EL a corrispondere agli attori la somma di lire 36.204.165 a titolo di risarcimento del danno morale e di quello biologico.
4. Contro la sentenza propose appello EL CA. Dedusse l'erroneità della sentenza del Tribunale:
a) per avere riconosciuto in favore degli attori il diritto al risarcimento del danno morale in conseguenza delle lesioni subite da UR AO, essendo il danno morale risarcibile soltanto nell'ipotesi di morte del prossimo congiunto;
b) per avere riconosciuto in favore degli attori il diritto al risarcimento del danno biologico iure proprio, non avendo essi subito alcun danno alla salute;
c) per avere adottato criteri non idonei per la liquidazione del danno biologico;
d) per avere disposto la rivalutazione della somma liquidata a titolo di danno morale.
5. All'appello resistettero i UR e la Lo Giudice, i quali proposero impugnazione incidentale con riferimento al mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno patrimoniale ed alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
6. La Corte d'appello di Caltanissetta, quanto all'appello principale:
- respinse la censura sub a) osservando: "L'assunto dell'appellante riguarda le ipotesi nelle quali il danneggiato sia morto immediatamente (o senza che sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo) dopo l'evento lesivo, talché i congiunti dello stesso hanno titolo per agire esclusivamente iure proprio, mentre nelle ipotesi, come quella di che trattasi, in cui la morte sia venuta dopo anni dal fatto lesivo la giurisprudenza è invece di segno opposto, riconoscendo ai congiunti la legittimazione a chiedere jure hereditatis il risarcimento del danno non patrimoniale";
- respinse la censura sub b) osservando: "I primi giudici riconobbero il diritto dei consorti UR - Lo Giudice ad ottenere, jure proprio, il risarcimento del danno biologico non con riguardo alla menomazione fisica del loro congiunto ma con riguardo al turbamento della loro vita familiare conseguente all'evento lesivo cagionato dal EL";
- accolse la censura relativa alla liquidazione del danno biologico permanente subito dal UR AO rilevando che nella determinazione dello stesso doveva tenersi conto della effettiva durata della esistenza in vita del predetto dopo l'evento lesivo;
ridusse quindi la somma liquidata dal Tribunale per tale posta di danno da L. 17.555.755 a L. 13.352.352;
- respinse la censura relativa all'utilizzazione, per la determinazione del danno biologico, del parametro del triplo della pensione sociale, osservando che tale criterio poteva essere utilizzato in via equitativa;
- respinse la censura con la quale l'appellante aveva dedotto che la "quantificazione del danno andava fatta non con riferimento alla integrale capacità lavorativa del danneggiato ma con riguardo alla residua capacità del 20%, percependo UR AO pensione di invalidità INPS ed essendo titolare di rendita INAIL nella misura dell'80%; sul punto la Corte osservò testualmente "agli atti processuali non v'è nulla che comprovi l'assunto del EL ne' può essere accolta la richiesta istruttoria al riguardo avanzata atteso - come già prima evidenziato - che l'art. 4 della legge 26febbraio 1977 n. 39 (applicabile nella specie secondo sopra detto)
indica ai fini del c.d. valore dell'uomo un parametro comunque non inferiore a tre volte l'ammontare della pensione sociale";
- respinse la censura sub d) in considerazione della natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria ed attesa la notorietà della svalutazione monetaria.
Quanto all'appello incidentale, la Corte di merito:
- ritenne dovuto il risarcimento del danno patrimoniale atteso che il UR, pur essendo in pensione esercitava un'attività lavorativa sul cui svolgimento aveva inciso negativamente l'evento lesivo;
liquidò il danno patrimoniale, in considerazione del reddito percepito e della durata della esistenza in vita del UR, in L. 848.160.
7. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (illustrato da memoria) EL CA.
Hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale UR LU, UR EP, UR SA, UR NN, UR AN, UR RO, in proprio e nella qualità di eredi della loro madre Lo Giudice MA, già parte nel giudizio di merito.
Motivi della decisione
1. I due ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti.
2. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia:
Nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., in dipendenza della violazione del principio di necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sancito dell'art. 112 c.p.c. Si deduce che, nonostante i congiunti di UR AO avessero agito in giudizio jure hereditatis per il conseguimento del risarcimento del danno già spettante al loro congiunto, il Tribunale di Enna aveva loro riconosciuto il diritto di conseguire jure proprio il risarcimento del danno biologico. Si aggiunge che la Corte d'appello di Caltanissetta aveva rigettato il motivo di impugnazione concernente detto capo di decisione confermando che il diritto al risarcimento spettava agli attori, jure proprio, per effetto del turbamento della loro vita familiare conseguente all'evento lesivo subito dal loro congiunto. Si deduce che tale capo della sentenza è affetto da radicale nullità per vizio di extrapetizione avendo i giudici di secondo grado riconosciuto agli attori un diritto fondato su un fatto diverso da quello da essi prospettato.
Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Si deduce che, in ogni caso, la risarcibilità del danno biologico in favore dei prossimi congiunti è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui gli stessi forniscano la prova che il fatto illecito abbia inciso negativamente ed in modo diretto sulla loro salute, compromettendo la lori integrità fisica e psichica e determinando l'insorgere di una effettiva patologia clinicamente accertabile.
2.1 I primi due motivi del ricorso devono essere trattati congiuntamente anche alla luce delle deduzioni dei controricorrenti, i quali contestano che il Tribunale di Enna abbia loro riconosciuto il diritto al risarcimento del danno jure proprio e deducono quindi l'erroneità della premessa da cui è partita la Corte d'appello, allorquando ha ritenuto la sussistenza di detto danno. La lettura degli atti, ammissibile stante la natura del vizio denunciato con il primo motivo, consente a questa Corte di affermare:
- che gli attori agirono in giudizio per chiedere, nella qualità di eredi, il risarcimento del danno morale, di quello biologico e di quello patrimoniale, che sarebbe spettato al defunto UR AO in conseguenza delle lesioni da lui subite;
essi, quindi, non agirono per fare valere un diritto al risarcimento dei danni da essi direttamente subiti (v. in proposito l'atto di citazione e la comparsa di riassunzione, con i quali, dopo avere indicato le voci di danno e le somme da risarcire, con riferimento alla situazione ed alla condizione personale di UR AO, gli attori così si esprimono: "Si evidenzia che a seguito del decesso della parte offesa, UR AO, sono subentrati nei diritti allo stesso spettanti, i figli LU, EP, SA, NN, AN RO e la moglie Lo Giudice MA, nella loro qualità di eredi legittimi, a cui spetterà la somma determinanda che il convenuto avrebbe dovuto corrispondere all'attore";
- che il Tribunale, pur avendo adottato una motivazione sovrabbondante, con la quale furono affrontati temi estranei alle questioni poste dalle parti, ed in particolare il tema relativo al diritto degli eredi di agire jure proprio per il risarcimento del danno biologico, in conclusione poi non aveva proceduto, nella fattispecie sottoposta al sua esame, al riconoscimento di tale diritto e nulla aveva riconosciuto agli attoria tale titolo (v. la sentenza del Tribunale, nella parte in cui, prima di procedere alla liquidazione delle poste di danno così afferma: "occorre precisare che le somme da quantificare e che erano dovute a UR AO, sia per il danno morale, che per il danno biologico, vista la costituzione del predetto UR AO come parte civile nel processo penale sono oggi dovute agli odierni istanti" e dopo aver determinato in L. 19.244.165 (somma già rivalutata) il danno biologico subito da UR AO e in L. 16.960.000 (somma da rivalutare) il danno morale sempre dallo stesso UR subito, e quindi liquidato il danno complessivo in L. 36.204.165, così precisa: "il tutto rappresenta la posta attiva che sarebbe confluita nell'asse ereditario se il Collegio penale adito dal defunto UR AO, anziché emettere una condanna generica sul punto, avesse emesso una condanna definitiva senza cioè rimandare la definizione del quantum del risarcimento dovuto alloro civile competente";
- che la Corte d'appello, pur essendo caduta nell'errore di aver ritenuto riconosciuto da parte del Tribunale il diritto degli attori al risarcimento del danno biologico jure proprio e, in conseguenza di tale errore, affermato la legittimità di detto diritto al risarcimento, in effetti nulla ha liquidato a tale titolo a favore degli attori, così come nulla aveva liquidato il Tribunale, la cui statuizione, in ordine all'ammontare del danno, veniva confermata, previa riduzione della somma liquidata in relazione al danno biologico permanente subito da UR AO.
Stando così le cose i due motivi del ricorso in esame non possono trovare accoglimento per difetto di interesse, atteso che nessun pregiudizio è derivato al ricorrente per effetto dell'errore commesso dalla Corte d'appello, non essendo stata liquidata alcuna somma agli attori a titolo di risarcimento del danno biologico jure proprio.
Per effetto del mancato accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, una volta ritenuto che la Corte d'appello non ha sostanzialmente attribuito agli attori alcuna somma a titolo di risarcimento del danno biologico jure proprio, immane assorbito il ricorso incidentale condizionato, con il quale è denunciata la nullità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. in dipendenza della violazione degli artt. 329 e 342 c.p.c. e si deduce che "il giudice d'appello avrebbe dovuto dichiarare improponibile l'appello proposto da EL CA in quanto i relativi motivi riguardanti il danno morale e quello biologico facevano specificamente riferimento non solo nominalmente ma nel dettagliato contenuto alla carenza di legittimazione attiva degli attori che avrebbero agito jure proprio e non jure hereditatis".
Il ricorso incidentale non è influenzato dal contenuto degli altri motivi del ricorso principale che di seguito saranno esaminati, atteso che questi ultimi riguardano la liquidazione del danno subito da UR AO.
3. Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Si deduce che la Corte di merito ha erroneamente respinto la richiesta di determinare il danno biologico risarcibile a UR AO tenendo conto della sua residua capacità di lavoro, che risultava pari al 20%, essendo egli titolare di rendita INAIL in forza di una riconosciuta incapacità dell'80% derivante da una malattia professionale.
Con il quarto motivo dello stesso ricorso si denuncia:
Insufficiente e contraddittoria motivazione circa una punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Si deduce, con riferimento alla censura svolta con il precedente motivo, che la Corte di merito aveva, in modo contraddittorio, da un lato ritenuto non provata la ridotta capacità lavorativa del UR e dall'altro ritenuto di non ammettere la prova che sul punto era stata richiesta, sostenendo che in ogni caso il danno biologico andava liquidato in misura non inferiore al triplo della pensione sociale, ai sensi dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1977 n. 39. Si deduce altresì che il suddetto criterio di liquidazione non è applicabile in tema di determinazione del risarcimento dovuto per il danno biologico.
3.1 La censura contenuta nella seconda parte del quarto motivo è fondata.
È, invero, giurisprudenza ormai costante di questa Corte che il danno alla salute non può essere liquidato ne' col criterio del triplo della pensione sociale (ex art. 4 della legge n. 39 del 1977), nè con alcun altro criterio che ponga a base della liquidazione il reddito del danneggiato (v per tutte Cassazione civile, sez. 3^, 12 maggio 2000 n. 6117, Vinaccia c. Sara Assicurazioni). La fondatezza della detta censura, comporta l'accoglimento dell'intero quarto motivo del ricorso ed anche del terzo motivo, atteso che gli argomenti su cui si fondano le censure svolte in detti motivi, erano stati superati dalla Corte di merito con la ritenuta applicabilità alla fattispecie della norma di cui all'art. 4 della legge n. 39 del 1977. 4. Con il quinto motivo del ricorso principale si denuncia:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Si deduce che, nel riconoscere ai danneggiati il diritto alla corresponsione degli interessi legali sulla somma rivalutata loro attribuita a titolo di risarcimento del danno, la Corte di merito aveva violato il principio secondo cui qualora la liquidazione del danno venga effettuata per equivalente, con riferimento al momento della sentenza, sulla somma così rivalutata non possono essere corrisposti gli interessi legali;
si aggiunge che nei debiti di valore, secondo l'insegnamento giurisprudenziale, gli interessi vanno semmai calcolati sul capitale progressivamente rivalutato e non già sulla somma interamente rivalutata;
si deduce, infine, che i giudici di secondo grado non hanno addotto alcuna motivazione in ordine ai presupposti che nel caso di specie giustificavano il riconoscimento congiunto della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sugli importi liquidati a titolo di risarcimento nonché in merito alla decorrenza degli stessi.
4.1 La censura è inammissibile.
Il diritto agli interessi sulla somma rivalutata era stato riconosciuto dal Tribunale. Tale capo della decisione non aveva formato oggetto di impugnazione, poiché il EL, come ricordato nella parte espositiva, si era limitato a censurare la sentenza del tribunale per avere disposto la rivalutazione della somma liquidata a titolo di danno morale.
Sul punto della spettanza e della decorrenza degli interessi si è pertanto formato il giudicato, in applicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "La statuizione del giudice di primo grado in ordine agli interessi ed alla loro decorrenza costituisce un capo autonomo della sentenza, indipendente rispetto a quello relativo all'ammontare del credito;
sicché l'impugnazione di quest'ultimo non impedisce il passaggio in giudicato della decisione relativa agli interessi che non sia impugnata nei normali termini" (V. Sez. 1^, sent. n. 1950 dell'8 marzo 1999, Bottio c. Gentile, rv 523928 e nello stesso senso Sez. 3^, sent. n. 10019 del 14 ottobre 1997, Soc. Montedison e. Soc. immobiliare Campania, rv 508858).
5. Con il sesto motivo del ricorso principale si denuncia:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p. c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Insufficiente motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c. Si deduce che nel giudizio di primo grado gli attori, sulla premessa di fatto che il loro congiunto era pensionato al momento dell'evento dannoso, avevano chiesto che il danno da invalidità permanente fosse liquidato in base al triplo della pensione sociale. Con l'appello incidentale essi avevano invece dedotto che il danno patrimoniale era derivato al loro congiunto dal non potere più svolgere l'attività lavorativa esercitata dopo il pensionamento. Tale domanda doveva ritenersi nuova, perché fondata su diversa causa petendi rispetto a quella proposta con l'atto di citazione, e quindi inammissibile ai sensi della richiamata norma di cui all'art. 345 c.p.c. Si deduce, altresì, che in ogni caso la domanda era sfornita di qualsivoglia prova.
5.1 La censura è infondata.
Quelle che il ricorrente individua come diverse causae petendi dal danno patrimoniale richiesto dagli attori sono, in effetti, soltanto situazioni di fatto idonee ad identificare il criterio in base al quale riconoscere la sussistenza o meno della esistenza del danno ed individuare, quindi, il criterio della sua liquidazione. Tanto è vero che il Tribunale nel respingere la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, dopo avere affermato che esso spetta la pensionato solo nel caso che egli provi di esercitare un'attività lavorativa che abbia subito nocumento in conseguenza dell'evento lesivo, ha ritenuto nella specie mancante la prova di tale attività e conseguentemente rigettato la domanda per difetto di prova in ordine ai fatti costitutivi della stessa.
Con l'atto d'appello incidentale fu dedotto che la prova era stata invece data e, sulla base di tale assunto e della documentazione: prodotta dagli appellanti incidentali in sede di giudizio di secondo grado, la Corte di merito ha ritenuto che il danno patrimoniale fosse dovuto.
Nessuna violazione vi è stata quindi dell'art. 345 c.p.c.;
altresì devono essere respinte le censure rivolte dal ricorrente alla sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza della prova del danno, atteso che le stesse sono dirette contro un apprezzamento di fatto del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità essendo adeguatamente motivato.
In conclusione devono essere accolti il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale e rigettati gli altri, con assorbimento del ricorso incidentale.
La causa deve essere rinviata ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, riunisce i ricorsi;
accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale e ne rigetta gli altri;
dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche in relazione alle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d'appello di Catania.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il giorno 9 luglio 2002. Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2002