Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2004, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO FINANZE 1^ UFFICIO PROVINCIALE IVA MILANO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
BRIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore CLAUDIO LUPANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CANGIANO, che lo difende, giusta procura in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 307/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 23/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/03 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato GALLO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il resistente, l'Avvocato CANCIANO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero delle Finanze ha impugnato, nei confronti della s.r.l. Brio, con ricorso notificato il 27 aprile 2000, la sentenza della C.T.R. di Milano, depositata il 23.12.99, confermativa di quella di 1^ grado;
che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il diniego di rimborso del credito IVA per l'anno 1988.
Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 38 bis in relazione all'art. 30 D.P.R. 633/72, nonché l'insufficiente motivazione, adducendo che non ricorre l'ipotesi del consolidamento del diritto al rimborso per decorrenza del termine biennale, atteso che il diniego risulta giustificato dalla mancanza dei presupposti di legge. Con controricorso notificato il 12.6.00, la s.r.l. Brio in Liquidazione resiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta privo di qualsiasi giuridico fondamento. Infatti il Ministero esclude, pur in mancanza di avviso di rettifica ex art. 54 co. 1 D.P.R. 633/72, il consolidamento, nella verificatasi ipotesi, del credito al rimborso, di cui all'art. 38 bis D.P.R. 633/72 in vigore "ratione temporis", a seguito del decorso del prescritto termine biennale.
Invero, con argomentazioni vaghe ed incomprensibili, in base ad inconsistente distinzione, non suffragata da alcune norma, sostiene che lo effettuato, tardivo accertamento della mancanza dei requisiti di cui al 2^ e 3^ comma dell'art. 30 D.P.R. 633/72 (ossia inerenti alla sussistenza, entità e natura dell'eccedenza), non rientra nella rettifica di cui al co. 1 del menzionato art. 54; sebbene, come si evince dall'inequivoco tenore letterale di tale norma, la stessa riguardi specificamente anche l'accertamento di "un eccedenza... rimborsabile superiore a quella spettante"; e perciò stesso investa proprio la sussistenza di tutti i menzionati requisiti. Al rigetto seguo la condanna delle spese del grado, in dispositivo indicate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado in euro 1.100,00, di cui euro 100,00 per spese. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004