Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2002, n. 11471
CASS
Sentenza 1 agosto 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il principio secondo cui la perequazione automatica prevista dall'art. 10 della legge n. 160 del 1975 compete anche a colui che fruisce di pensione superiore al minimo per effetto della somma della quota italiana, integrata al minimo, col "pro - rata" corrisposto da un istituto assicuratore estero (in coerenza con i principi enunciati dall'art. 51 del Trattato di Roma 25 marzo 1957 e dal Regolamento Comunitario n. 1408 del 1971) deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui - pur in presenza di una contribuzione regolarmente versata - il lavoratore all'estero non abbia effettivamente percepito il "pro - rata" che determina il superamento del minimo pensionistico, non potendo il ritardo nella erogazione del beneficio pensionistico andare a danno dell'assistito, il quale ha diritto a vedere ricostruita la propria posizione, in ogni caso e ad ogni effetto, come se il pagamento avesse avuto luogo a tempo debito.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2002, n. 11471
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11471
    Data del deposito : 1 agosto 2002

    Testo completo