Sentenza 1 agosto 2002
Massime • 1
Il principio secondo cui la perequazione automatica prevista dall'art. 10 della legge n. 160 del 1975 compete anche a colui che fruisce di pensione superiore al minimo per effetto della somma della quota italiana, integrata al minimo, col "pro - rata" corrisposto da un istituto assicuratore estero (in coerenza con i principi enunciati dall'art. 51 del Trattato di Roma 25 marzo 1957 e dal Regolamento Comunitario n. 1408 del 1971) deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui - pur in presenza di una contribuzione regolarmente versata - il lavoratore all'estero non abbia effettivamente percepito il "pro - rata" che determina il superamento del minimo pensionistico, non potendo il ritardo nella erogazione del beneficio pensionistico andare a danno dell'assistito, il quale ha diritto a vedere ricostruita la propria posizione, in ogni caso e ad ogni effetto, come se il pagamento avesse avuto luogo a tempo debito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2002, n. 11471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11471 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER IA nella qualità di erede di HE IS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO PETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 34/00 del Tribunale di BOLZANO, depositata il 03/02/00 R.G.N. 1851/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBICITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19.2.1992 al Pretore di Bolzano, AL KO, già titolare di pensione V0/S in regime internazionale Italo-austriaco, già liquidata dall'Inps con decorrenza 1. 11. 1973 e dall'Ente previdenziale austriaco con decorrenza dall'1.11.1978 deduceva che, tenuto conto dei contributi versati in Austria e del pro-rata austriaco, superava il trattamento minimo, sicché chiedeva l'attribuzione dei benefici perequativi di cui all'art. 10 della legge n. 160 del 1975 a decorrere dal 1.1.1976.
Resisteva l'Inps assumendo - nel merito, per quanto qui interessa - che secondo l'art. 19 della Convenzione italo-austriaca sulla sicurezza sociale ratificata dall'Italia con legge n. 33 del 1983, l'ammontare della pensione in regime internazionale doveva essere determinato tenuto conto di tutti i periodi, assicurativi in Austria, come se fossero maturati in Italia.
Con sentenza n. 544/93 il Pretore adito accoglieva la domanda riconoscendo i benefici richiesti con decorrenza 1.11.1978. Proposto appello da parte dell'Inps, resistente la vedova dell'assicurato (deceduto medio tempore) RI FR, la quale proponeva appello incidentale dolendosi della statuita decorrenza delle prestazioni, il Tribunale di Bolzano, in parziale riforma della pronuncia pretorile, fissava la decorrenza delle prestazioni riconosciute in primo grado a partire dal 1.1.1976 anziché dall'1.11.1978, respingeva l'appello dell'Inps, condannando l'Istituto alle spese del grado.
Osservava il Tribunale che la Convenzione italo-austriaca del 30.12.1950, ratificata con legge n. 1104 del 1954 fa costante riferimento al totalizzante cumulo dei periodi assicurativi e contributivi secondo le due legislazioni nazionali: conseguentemente doveva ritenersi, quanto al beneficio delle quote perequative in esame, che deve aversi riguardo non alla erogazione in fatto di un trattamento pensionistico, in regime internazionale, superiore al trattamento minimo, bensì ad una contribuzione versata, in Italia ed in Austria, tale che, al momento della erogazione del pro-rata italiano, l'istante possa far valere, per cumulo virtuale, un trattamento pensionistico eccedente il minimo. Nel caso di specie, l'Ente austriaco aveva riferito che, alla data dell'1.1.1976, il trattamento pensionistico spettante al ricorrente avrebbe assommato a scellini 6004,30, importo certamente eccedente il trattamento pensionistico minimo, all'epoca in Italia: di qui il riconoscimento del beneficio al 1.1.1976.
Avverso detta sentenza, limitatamente al punto concernente l'appello incidentale, l'Inps ha proposto ricorso per cassazione articolato in unico motivo. Resiste l'FR con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Istituto ricorrente ha richiamato l'art. 10 della legge 3.6.1975, n. 160 secondo cui decorrere dal 1.1.1976 e con effetto dal
1^ gennaio di ciascun anno, gli importi delle pensioni, superiori ai trattamenti minimi, a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti della gestione e del fondo di cui all'art. 1, sono aumentati in misura percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale di cui al primo comma del precedente art. 9 e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria ai sensi dell'art. 19 della legge 30.4.1969, n. 153".
Come affermato già da questa Corte, la perequazione automatica prevista dalla citata norma compete anche a colui che "fruisce" di pensione superiore al minimo per effetto della somma della quota italiana col pro-rata corrisposto da Istituto assicuratore estero. Senonché, ad avviso dell'Istituto ricorrente del tutto estraneo al dettato normativo è il concetto di "cumulo virtuale" elaborato dal Tribunale di Bolzano, mentre esattamente il Primo Giudice aveva osservato come il sistema di calcolo della pensione in regime internazionale "non toglie che il presupposto della perequazione in questione sia la "concreta fruizione" di una pensione di importo superiore al trattamento minimo per effetto della somma dei due pro- rata. In sostanza, dall'art. 10 cit. non si evince alcun riferimento ad una "pensione virtuale" e pertanto, la decorrenza del beneficio richiesto non poteva collocarsi prima del 1.11.1978, poiché solo a. questa data, in conseguenza della somma dei due pro-rata (italiano e austriaco) il trattamento di pensione ha superato il minimo. Le censure non appaiono fondate.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato "la perequazione automatica, prevista dall'art. 10 l. 3 giugno 1975 n. 160 compete anche a colui che fruisce di pensione superiore al minimo per effetto della somma della quota italiana, integrata al minimo, col pro-rata corrisposto da un istituto assicuratore estero, atteso il carattere unitario della pensione costituita dai due pro-rata, coerente con il principio (già enunciato dall'art. 51 del trattato di Roma 25 marzo 1957, istitutivo della CEE, e poi disciplinato dal regolamento comunitario 14 giugno 1971 n. 1408) del cumulo di totalizzazione - ai fini della nascita, della conservazione e del calcolo delle prestazioni previdenziali - di tutti i periodi assicurativi e contributivi presi in considerazione dalle legislazioni nazionali alle quali il lavoratore sia stato soggetto" (conf: Cass., 13.3.1995, n. 2883; Cass., 33.1990, n. 3671, Cass., 2.3.1990. n. 1616, Cass., 28.3.1990, n. 2490, Cass., 2.3.1990, n. 1616). L'Istituto non contesta il principio ma - ritiene di ancorare il beneficio della perequazione automatica all'effettiva percezione di pro rata estero che determini il superamento del minimo pensionistico, non alla mera spettanza del medesimo per effetto dell'avvenuto pagamento di contributi sufficienti a far sorgere il relativo diritto.
La tesi non può essere accolta.
Invero il Trattato istitutivo della Comunità Europea prevede l'adozione di un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti "il - cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste" e pertanto la regola del conteggio di tutti i contributi versati o comunque attribuiti dalla legislazione di uno stato membro al fine di determinare il diritto alle prestazioni da parte di altro stato membro rappresenta un principio fondamentale, insuscettibile di deroga per il caso che la prestazione spettante non sia ancora stata attribuita dagli organi dello Stato ove i contributi sono maturati. D'altro canto il ritardo nell'erogazione in concreto del beneficio pensionistico non puo andare a danno dell'assistito il quale ha diritto, in ogni caso e ad ogni effetto, a veder ricostruita la propria posizione, con gli eventuali vantaggi riflessi, come se il pagamento avesse avuto luogo a tempo debito.
In questo senso è corretto l'avviso del Tribunale di Bolzano secondo cui devesi far luogo a cumulo virtuale dei trattamenti spettanti, al fine di verificare se la somma così risultante ecceda il trattamento minimo, ancorché uno fra i due benefici non sia stato in concreto erogato, atteso che il diritto a percepirlo non viene posto in dubbio dall'Istituto ricorrente.
È appena il caso di notare infine che il Tribunale ha fatto riferimento al cumulo virtuale, ovvero ad un conteggio effettuato sulla base di tutti i contributi versati e tale argomentazione appare del tutto corretta poiché non comporta l'introduzione del concetto di "pensione virtuale", come sostiene l'Istituto ricorrente, ma solo l'applicazione del principio generale di immediata rilevanza dei contributi versati nel territorio di tino Stato legato all'Italia da convenzioni internazionali, anche sulla base di una certificazione provvisoria, come dispone l'ultimo comma dell'art. 8 legge 30 aprile 1969 n. 153. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese,
liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e pone a carico dell'Inps le spese del presente giudizio pari ad euro 8,58, oltre ad euro 2000,00 (duemila) da distrarsi a favore dell'avv. G.P.Petti antistatario. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2002