CASS
Sentenza 2 febbraio 2023
Sentenza 2 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2023, n. 4576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4576 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Di BA SO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/08/2022 del Tribunale diFg71-a7 Pofe-A-A&ì visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AS ND, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, limitatamente al capo YY) ed al ritenuto pericolo d'inquinamento probatorio, e l'inammissibilità del ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con atto del proprio difensore, SO Di BA impugna l'ordinanza dei Tribunale del riesame di Potenza del 12 agosto scorso, che ne ha confermato la sottoposizione agli arresti domiciliari in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione per delinquere quale organizzatore, falso ideologico in atto pubblico, turbata libertà del procedimento di scelta dei contraente e turbata libertà degli incanti, previsti e puniti, rispettivamente, dagli artt. 416, 479, 493, 353-bis e 353, cod. pen., nonché descritti ai capi P), X), FT), GG), JJ), KK), WW) e YY) dell'incolpazione provvisoria. Penale Sent. Sez. 6 Num. 4576 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 15/12/2022 In estrema sintesi, a lui, ingegnere libero professionista nonché legato da stretti rapporti personali e d'interesse con i coindagati NA, dirigente del settore opere pubbliche del Comune di Matera, e OL, dirigente del settore tecnico della Provincia di Matera, si addebita di aver sistematicamente e variamente condizionato le procedure di affidamento di appalti disposti da quegli uffici pubblici, di concerto ed in collaborazione con i predetti dirigenti e con altri funzionari a questi ultimi sottordinati nei rispettivi organigrammi, svolgendo di fatto le relative attività tecnico-progettuali, dietro lo schermo di altri professionisti compiacenti, formalmente titolari dell'incarico ma da lui previamente individuati, nonché predeterminando le ditte che se li sarebbero dovuti aggiudicare. 2. Con il primo motivo di ricorso si denunciano violazioni di legge penale e vizi di motivazione con riferimento al giudizio di gravità indiziaria, per tutti i reati addebitati. 2.1. Riguardo al delitto associativo, si lamenta l'apparenza della motivazione, che sarebbe stata pedissequamente ripresa da una sentenza di altro Tribunale in un caso analogo, tuttavia giunta ad esiti opposti. Si evidenziano, inoltre: l'assenza di motivazione sulle posizioni dei pretesi correi, sul ruolo da ciascuno svolto, sulla reciproca consapevolezza dei rispettivi contributi, sui contenuti, le strategie attuative e la collocazione nel tempo del comune programma criminoso;
l'inconciliabilità del ruolo centrale di intermediario tra i pubblici funzionari ed i professionisti, attribuito all'indagato, con la mancata contestazione a lui di singoli "reati-fine"; la valorizzazione dei dialoghi oggetto d'intercettazione, non sorretta da specifici argomenti giustificativi;
l'attribuzione al Di BA della paternità dei progetti, senza una emergenza probatoria specifica in tale senso;
l'illogicità della valenza indiziante assegnata al «tenore informale» delle sue conversazioni con NA. 2.2. Quanto ai falsi ideologici, il ricorso deduce anzitutto l'intrinseca contraddittorietà logica del relativo giudizio di gravità indiziaria con l'esclusione di quest'ultima - secondo lo stesso Tribunale del riesame - per le connesse ipotesi di truffa, delle quali i falsi avrebbero rappresentato le strumentali condotte artificiose. Lamenta, poi, la mancata indicazione di una qualsivoglia condotta istigatrice o rafforzativa dell'agire dei pubblici ufficiali, ascrivibile al Di BA. Rappresenta, inoltre, che, trattandosi di incarichi che, in ragione del valore, potevano essere assegnati dalle stazioni appaltanti anche in via diretta, e quindi con piena discrezionalità, le valutazioni indicate nel relativo provvedimento non sono suscettibili d'integrare il reato, non essendo tale atto destinato a provare !a verità dei fatti in esso rappresentati. E. quand'anche si volesse riconoscere a! 2 pubblico funzionario, in tali casi, esclusivamente una discrezionalità di tipo tecnico, per le vicende oggetto di giudizio l'ordinanza non individua i parametri specifici ai quali gli indagati non avrebbero conformato le loro determinazioni. Infine, i giudici del riesame sarebbero incorsi in errore nella valutazione della funzione della piattaforma telematica "Asmecomm", che, per gli affidamenti diretti degli appalti di opere pubbliche, rappresenta solamente il tramite obbligatorio ed esclusivo dei rapporti tra enti ed imprese titolari dei relativi requisiti, rimanendo invece una prerogativa della stazione appaltante la scelta del contraente. Pertanto, poiché le imprese aggiudicatarie, ancorché in ipotesi segnalate dal Di BA, sono state effettivamente selezionate attraverso quella piattaforma, le attestazioni in tal senso, che si assumono ideologicamente false e che integrerebbero i reati in questione, in realtà non sarebbero tali. 2.3. Riguardo alla turbativa d'asta (capo d'incolpazione YY), il ricorso rappresenta anzitutto come tale fattispecie non sia configurabile nelle ipotesi di affidamenti mediante trattativa privata. Inoltre, rileva come la condotta concretamente addebitata all'indagato sia solo quella di aver aiutato il fratello del citato OL, legale rappresentante di una società interessata a concorrere ad una gara d'appalto, a curare la registrazione sulla piattaforma "Asmecomm", e dunque un comportamento estraneo alla relativa procedura di gara ed in nessun modo in grado d'influenzarne il regolare espletamento. Di BA non avrebbe preso parte, invece, a nessun accordo collusivo, né avrebbe altrimenti posto in essere alcun contegno fraudolento per alterare l'esito del procedimento: il quale, peraltro, ha avuto uno svolgimento regolare, poiché il numero dei partecipanti alla gara è stato superiore al minimo previsto dalle norme e perché hanno formalizzato le loro offerte anche le ditte operanti nel Lazio (invece invitate - secondo la tesi accusatoria - al solo scopo di rispettare formalmente tale numero minimo, ma con la sicura convinzione che non vi avrebbero preso parte, anche per l'estrema ristrettezza dei tempi assegnati per la presentazione delle offerte). La stessa ordinanza impugnata, infine, ha dato atto che le ditte risultate aggiudicatarie non risultavano riconducibili ad alcuno degli indagati. Pertanto - conclude sul punto la difesa - l'unico dato di fatto residuo sarebbe rappresentato dall'amicizia tra NA, OL e Di BA, che tuttavia non si comprende come potesse alterare lo svolgimento della gara. 2.4. Le medesime considerazioni varrebbero, secondo il ricorso, per la turbata libertà di scelta del contraente sub capo WW). 3. Il secondo motivo d'impugnazione denuncia i medesimi vizi in punto di esigenze cautelari. 3 3.1. Relativamente al ravvisato pericolo di reiterazione, si lamenta anzitutto la mancata valorizzazione del cd. "tempo silente" tra i fatti oggetto d'addebito e l'applicazione della misura, che il Tribunale avrebbe svilito richiamando a proprio sostegno un precedente di legittimità inconferente, poiché relativo al diverso e peculiare fenomeno associativo di tipo mafioso, e finendo così per violare il disposto dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., che tale valutazione invece impone. Inoltre, quei giudici avrebbero valorizzato dati di fatto non concludenti, quali i rapporti personali tra l'indagato e OL nonché l'avviamento del primo nei locale tessuto produttivo, in ragione della sua competenza ed esperienza particolari, trascurando completamente - come invece la legge processuale imponeva loro di fare - il profilo soggettivo e la sua condizione d'incensuratezza. 3.2. Illogica, infine, risulterebbe la motivazione in punto di pericolo di compronnissione del quadro probatorio (ravvisato dal Tribunale del riesame in via autonoma rispetto all'ordinanza cautelare genetica), ove si consideri che la prova dei fatti oggetto d'addebito è essenzialmente documentale, che sono scaduti i termini delle indagini preliminari e che, per altro verso, il pericolo deve riguardare i fatti per cui è disposta la misura e non altri, invece ipoteticamente ritenuti probabili dal Tribunale. 4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, limitatamente al capo YY) ed al ritenuto pericolo d'inquinamento probatorio, e per l'inammissibilità del ricorso nel resto. 5. Con memoria scritta e trasmessa per via telematica in cancelleria lo scorso 7 dicembre, il difensore ricorrente, munito di procura speciale a tal fine, ha manifestato la sopravvenuta carenza d'interesse alla trattazione del ricorso, per essere stati gli arresti domiciliari sostituiti, nelle more, con l'obbligo di dimora, cui l'indagato è attualmente sottoposto. 6. L'impugnazione è inammissibile. 6.1. Con la nota appena citata, il difensore e procuratore speciale ha espressamente rappresentato di non avervi più interesse. Tuttavia, l'interesse all'impugnazione, richiesto dagli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità della stessa, non è un dato rimesso alla valutazione discrezionale di chi la esperisca, ma ha una connotazione oggettiva, consistente nella teorica adeguatezza funzionale di tale strumento procedurale alla rimozione, nello specifico caso, del pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato. Al di fuori 4 di tale oggettiva relazione strumentale, dunque, le contingenti valutazioni di opportunità del proponente sulla prosecuzione o meno dell'impugnazione possono giustificare la rinuncia alla medesima, ma non possono determinare il venir meno di tale condizione. 6.2. Nello specifico, avendo il ricorso contestato l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una qualsiasi misura cautelare, e cioè l'esistenza tanto dei gravi indizi di colpevolezza quanto delle esigenze cautelari (nulla avendo osservato, invece, in ordine all'adeguatezza della misura cautelare applicata all'indagato), l'interesse all'impugnazione, obiettivamente inteso, non può dirsi venuto meno per effetto della sostituzione della misura con altra più blanda. Infatti, risultando l'indagato tuttora sottoposto a misura cautelare personale coercitiva, ancorché non custodiale, e rimanendo perciò confermato il giudizio di gravità indiziaria e di sussistenza di esigenze cautelari, che con il ricorso egli ha inteso porre in discussione, dall'eventuale accoglimento di quest'ultimo sarebbe derivato per lui un effetto ulteriormente favorevole. 6.3. Ne discende che l'anzidetta manifestazione di sopravvenuto disinteresse al ricorso dev'essere più correttamente intesa come rinuncia al medesimo, con il conseguente obbligo per il proponente di sopportare le spese del procedimento da esso scaturito. Il significativo mutamento del regime cautelare intervenuto nelle more induce comunque ad escludere una colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità, esonerandolo perciò dal versamento in favore della cassa delle ammende (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 dicembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AS ND, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, limitatamente al capo YY) ed al ritenuto pericolo d'inquinamento probatorio, e l'inammissibilità del ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con atto del proprio difensore, SO Di BA impugna l'ordinanza dei Tribunale del riesame di Potenza del 12 agosto scorso, che ne ha confermato la sottoposizione agli arresti domiciliari in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione per delinquere quale organizzatore, falso ideologico in atto pubblico, turbata libertà del procedimento di scelta dei contraente e turbata libertà degli incanti, previsti e puniti, rispettivamente, dagli artt. 416, 479, 493, 353-bis e 353, cod. pen., nonché descritti ai capi P), X), FT), GG), JJ), KK), WW) e YY) dell'incolpazione provvisoria. Penale Sent. Sez. 6 Num. 4576 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 15/12/2022 In estrema sintesi, a lui, ingegnere libero professionista nonché legato da stretti rapporti personali e d'interesse con i coindagati NA, dirigente del settore opere pubbliche del Comune di Matera, e OL, dirigente del settore tecnico della Provincia di Matera, si addebita di aver sistematicamente e variamente condizionato le procedure di affidamento di appalti disposti da quegli uffici pubblici, di concerto ed in collaborazione con i predetti dirigenti e con altri funzionari a questi ultimi sottordinati nei rispettivi organigrammi, svolgendo di fatto le relative attività tecnico-progettuali, dietro lo schermo di altri professionisti compiacenti, formalmente titolari dell'incarico ma da lui previamente individuati, nonché predeterminando le ditte che se li sarebbero dovuti aggiudicare. 2. Con il primo motivo di ricorso si denunciano violazioni di legge penale e vizi di motivazione con riferimento al giudizio di gravità indiziaria, per tutti i reati addebitati. 2.1. Riguardo al delitto associativo, si lamenta l'apparenza della motivazione, che sarebbe stata pedissequamente ripresa da una sentenza di altro Tribunale in un caso analogo, tuttavia giunta ad esiti opposti. Si evidenziano, inoltre: l'assenza di motivazione sulle posizioni dei pretesi correi, sul ruolo da ciascuno svolto, sulla reciproca consapevolezza dei rispettivi contributi, sui contenuti, le strategie attuative e la collocazione nel tempo del comune programma criminoso;
l'inconciliabilità del ruolo centrale di intermediario tra i pubblici funzionari ed i professionisti, attribuito all'indagato, con la mancata contestazione a lui di singoli "reati-fine"; la valorizzazione dei dialoghi oggetto d'intercettazione, non sorretta da specifici argomenti giustificativi;
l'attribuzione al Di BA della paternità dei progetti, senza una emergenza probatoria specifica in tale senso;
l'illogicità della valenza indiziante assegnata al «tenore informale» delle sue conversazioni con NA. 2.2. Quanto ai falsi ideologici, il ricorso deduce anzitutto l'intrinseca contraddittorietà logica del relativo giudizio di gravità indiziaria con l'esclusione di quest'ultima - secondo lo stesso Tribunale del riesame - per le connesse ipotesi di truffa, delle quali i falsi avrebbero rappresentato le strumentali condotte artificiose. Lamenta, poi, la mancata indicazione di una qualsivoglia condotta istigatrice o rafforzativa dell'agire dei pubblici ufficiali, ascrivibile al Di BA. Rappresenta, inoltre, che, trattandosi di incarichi che, in ragione del valore, potevano essere assegnati dalle stazioni appaltanti anche in via diretta, e quindi con piena discrezionalità, le valutazioni indicate nel relativo provvedimento non sono suscettibili d'integrare il reato, non essendo tale atto destinato a provare !a verità dei fatti in esso rappresentati. E. quand'anche si volesse riconoscere a! 2 pubblico funzionario, in tali casi, esclusivamente una discrezionalità di tipo tecnico, per le vicende oggetto di giudizio l'ordinanza non individua i parametri specifici ai quali gli indagati non avrebbero conformato le loro determinazioni. Infine, i giudici del riesame sarebbero incorsi in errore nella valutazione della funzione della piattaforma telematica "Asmecomm", che, per gli affidamenti diretti degli appalti di opere pubbliche, rappresenta solamente il tramite obbligatorio ed esclusivo dei rapporti tra enti ed imprese titolari dei relativi requisiti, rimanendo invece una prerogativa della stazione appaltante la scelta del contraente. Pertanto, poiché le imprese aggiudicatarie, ancorché in ipotesi segnalate dal Di BA, sono state effettivamente selezionate attraverso quella piattaforma, le attestazioni in tal senso, che si assumono ideologicamente false e che integrerebbero i reati in questione, in realtà non sarebbero tali. 2.3. Riguardo alla turbativa d'asta (capo d'incolpazione YY), il ricorso rappresenta anzitutto come tale fattispecie non sia configurabile nelle ipotesi di affidamenti mediante trattativa privata. Inoltre, rileva come la condotta concretamente addebitata all'indagato sia solo quella di aver aiutato il fratello del citato OL, legale rappresentante di una società interessata a concorrere ad una gara d'appalto, a curare la registrazione sulla piattaforma "Asmecomm", e dunque un comportamento estraneo alla relativa procedura di gara ed in nessun modo in grado d'influenzarne il regolare espletamento. Di BA non avrebbe preso parte, invece, a nessun accordo collusivo, né avrebbe altrimenti posto in essere alcun contegno fraudolento per alterare l'esito del procedimento: il quale, peraltro, ha avuto uno svolgimento regolare, poiché il numero dei partecipanti alla gara è stato superiore al minimo previsto dalle norme e perché hanno formalizzato le loro offerte anche le ditte operanti nel Lazio (invece invitate - secondo la tesi accusatoria - al solo scopo di rispettare formalmente tale numero minimo, ma con la sicura convinzione che non vi avrebbero preso parte, anche per l'estrema ristrettezza dei tempi assegnati per la presentazione delle offerte). La stessa ordinanza impugnata, infine, ha dato atto che le ditte risultate aggiudicatarie non risultavano riconducibili ad alcuno degli indagati. Pertanto - conclude sul punto la difesa - l'unico dato di fatto residuo sarebbe rappresentato dall'amicizia tra NA, OL e Di BA, che tuttavia non si comprende come potesse alterare lo svolgimento della gara. 2.4. Le medesime considerazioni varrebbero, secondo il ricorso, per la turbata libertà di scelta del contraente sub capo WW). 3. Il secondo motivo d'impugnazione denuncia i medesimi vizi in punto di esigenze cautelari. 3 3.1. Relativamente al ravvisato pericolo di reiterazione, si lamenta anzitutto la mancata valorizzazione del cd. "tempo silente" tra i fatti oggetto d'addebito e l'applicazione della misura, che il Tribunale avrebbe svilito richiamando a proprio sostegno un precedente di legittimità inconferente, poiché relativo al diverso e peculiare fenomeno associativo di tipo mafioso, e finendo così per violare il disposto dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., che tale valutazione invece impone. Inoltre, quei giudici avrebbero valorizzato dati di fatto non concludenti, quali i rapporti personali tra l'indagato e OL nonché l'avviamento del primo nei locale tessuto produttivo, in ragione della sua competenza ed esperienza particolari, trascurando completamente - come invece la legge processuale imponeva loro di fare - il profilo soggettivo e la sua condizione d'incensuratezza. 3.2. Illogica, infine, risulterebbe la motivazione in punto di pericolo di compronnissione del quadro probatorio (ravvisato dal Tribunale del riesame in via autonoma rispetto all'ordinanza cautelare genetica), ove si consideri che la prova dei fatti oggetto d'addebito è essenzialmente documentale, che sono scaduti i termini delle indagini preliminari e che, per altro verso, il pericolo deve riguardare i fatti per cui è disposta la misura e non altri, invece ipoteticamente ritenuti probabili dal Tribunale. 4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, limitatamente al capo YY) ed al ritenuto pericolo d'inquinamento probatorio, e per l'inammissibilità del ricorso nel resto. 5. Con memoria scritta e trasmessa per via telematica in cancelleria lo scorso 7 dicembre, il difensore ricorrente, munito di procura speciale a tal fine, ha manifestato la sopravvenuta carenza d'interesse alla trattazione del ricorso, per essere stati gli arresti domiciliari sostituiti, nelle more, con l'obbligo di dimora, cui l'indagato è attualmente sottoposto. 6. L'impugnazione è inammissibile. 6.1. Con la nota appena citata, il difensore e procuratore speciale ha espressamente rappresentato di non avervi più interesse. Tuttavia, l'interesse all'impugnazione, richiesto dagli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità della stessa, non è un dato rimesso alla valutazione discrezionale di chi la esperisca, ma ha una connotazione oggettiva, consistente nella teorica adeguatezza funzionale di tale strumento procedurale alla rimozione, nello specifico caso, del pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato. Al di fuori 4 di tale oggettiva relazione strumentale, dunque, le contingenti valutazioni di opportunità del proponente sulla prosecuzione o meno dell'impugnazione possono giustificare la rinuncia alla medesima, ma non possono determinare il venir meno di tale condizione. 6.2. Nello specifico, avendo il ricorso contestato l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una qualsiasi misura cautelare, e cioè l'esistenza tanto dei gravi indizi di colpevolezza quanto delle esigenze cautelari (nulla avendo osservato, invece, in ordine all'adeguatezza della misura cautelare applicata all'indagato), l'interesse all'impugnazione, obiettivamente inteso, non può dirsi venuto meno per effetto della sostituzione della misura con altra più blanda. Infatti, risultando l'indagato tuttora sottoposto a misura cautelare personale coercitiva, ancorché non custodiale, e rimanendo perciò confermato il giudizio di gravità indiziaria e di sussistenza di esigenze cautelari, che con il ricorso egli ha inteso porre in discussione, dall'eventuale accoglimento di quest'ultimo sarebbe derivato per lui un effetto ulteriormente favorevole. 6.3. Ne discende che l'anzidetta manifestazione di sopravvenuto disinteresse al ricorso dev'essere più correttamente intesa come rinuncia al medesimo, con il conseguente obbligo per il proponente di sopportare le spese del procedimento da esso scaturito. Il significativo mutamento del regime cautelare intervenuto nelle more induce comunque ad escludere una colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità, esonerandolo perciò dal versamento in favore della cassa delle ammende (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 dicembre 2022.