Sentenza 23 maggio 2006
Massime • 1
In tema di estradizione dall'estero il principio di specialità previsto dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione opera anche con riferimento al procedimento per l'irrogazione delle misure di prevenzione, perché la genericità della formula di cui all'art. 721 cod. proc. pen. è tale da ricomprendere anche le misure di prevenzione. (La Corte ha peraltro ribadito che in conseguenza della concessa estradizione non possono aversi effetti limitativi della libertà personale per fatti anteriori o diversi da quelli per i quali l'estradizione viene accordata).
Commentario • 1
- 1. Il principio di specialità può riferirsi anche alle misure diPaola Maggio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Secondo il provvedimento in commento, si applica anche alle misure di prevenzione personali il principio di specialità, previsto dall'art. dall'art. 14, par. 1, della Convenzione europea di estradizione del 1957 e, a livello codicistico, dall'art. 721 c.p.p. Entrambe le disposizioni, nello stabilire - con finalità di garanzia - che la persona estradata non può essere sottoposta a provvedimenti limitativi della libertà personale per fatti anteriori diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa, si riferiscono all'«esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza» e, pur richiamando ogni «altra misura restrittiva della libertà personale», non menzionano espressamente le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2006, n. 25624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25624 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 23/05/2006
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier F. - Consigliere - N. 838
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 040416/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI MURO NICOLA, N. IL 08/01/1930;
avverso DECRETO del 14/04/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria;
lette le conclusioni del P.G. Dott. IZZO Gioacchino che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Di RO NI propone ricorso per cassazione avverso il decreto in data 14 aprile 2005 con il quale la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'appello proposto avverso il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 29 gennaio 2004 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della misura di prevenzione imposta al Di RO con decreto del 28 gennaio 1995. La Corte riteneva corretto in primo luogo escludere che la revoca fosse invocabile anche per far valere la inesistenza originaria dei presupposti legittimanti la applicazione della misura. In secondo luogo, e nel merito, la Corte rilevava che comunque, anche a prescindere dalla formazione del giudicato sul punto, non è operativo nella materia delle misure di prevenzione il "principio di specialità" (art. 721 c.p.p.) che era la questione di diritto sollevata dall'interessato per ottenere, appunto la revoca della misura.
Il Di RO deduce:
- la violazione di legge da parte della Corte per non avere ritenuto applicabile alla materia de qua "il principio di specialità", sul presupposto che esso sarebbe espressamente previsto soltanto per l'esecuzione di una pena o la sottoposizione ad una misura di sicurezza: la equiparazione degli effetti restrittivi della libertà personale derivanti dalla misura di prevenzione a quelli riconducibili alle altre cause sopra citate deriverebbe direttamente dal principio generale espresso dall'art. 14, comma 1, della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957;
- ancora violazione di legge sotto il profilo della inutilizzabilità dello strumento della "revoca" per far valere la inesistenza del presupposto della esecuzione della misura, costituito dalla mancanza di estradizione.
Il Procuratore Generale della Cassazione chiedeva il rigetto del ricorso.
Con memoria aggiuntiva depositata il 3 maggio 2006, il difensore insisteva sia sul primo che sul secondo motivo, evidenziando che anche la giurisprudenza di legittimità, con la sentenza del 25 gennaio 2005, Cuomo, aveva di recente sostenuto la tesi della operatività del principio di specialità in materia di misure di prevenzione.
Nella ipotesi della non condivisione di tale interpretazione il difensore prospettava la questione di legittimità dell'art. 721 c.p.p. per violazione del principio di eguaglianza.
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo è invero fondato.
Questa Corte ritiene del tutto corretta e condivisibile la interpretazione che, sul punto, di recente, la giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente ha riaffermato. Con la sentenza del 25 gennaio 2005, Cuomo, rv. 231892, si è affermato che in tema di estradizione dall'estero, il principio di specialità previsto dall'art. 14 della Convenzione Europea di estradizione opera anche con riferimento al procedimento di prevenzione, e pertanto non è consentita l'applicazione di misure di sorveglianza speciale di polizia sulla base di circostanze anteriori all'estradizione e diverse da quelle per le quali questa è stata concessa. La soluzione accolta è la sola costituzionalmente orientata, determinandosi, con l'interpretazione contraria, una irragionevole disparità di trattamento in relazione all'operatività, espressamente prevista dall'art. 721 c.p.p., del principio di specialità per la esecuzione delle misure di sicurezza.
Si tratta, peraltro, di una affermazione non isolata, ma preceduta da analoghe prese di posizioni della giurisprudenza di legittimità (Sez. VI, 10 giugno 2002, Messina, rv. 223843; Sez. I, 17 novembre 1989, Nuvoletta, rv. 182891). L'opposto orientamento, qui non condiviso, è quello che invece sostiene che il principio di specialità non trova applicazione in tema di misure di prevenzione, dato che il relativo procedimento non è finalizzato all'irrogazione di sanzioni penali, bensì alla tutela della sicurezza pubblica in relazione alla pericolosità sociale del proposto, desumibile oggettivamente dalla valutazione di fatti sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del soggetto (cfr., da ultimo, Cass. sez. 1^, 4.3.2004, n. 19900, rv. 227976; e, tra le altre, Cass. sez. 1^, 5.12.2002, n. 1379, rv. 223261 e Cass. sez. 2^, 8.4.1994, n. 1784, rv. 198157). Questa Corte è dell'avviso, conformemente alla precedente determinazione del 2005 sopra citata, che in primo luogo la genericità della formula dell'art. 721 c.p.p. sia tale da ricomprendere anche le misure di prevenzione che, come la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, comportano una limitazione della libertà personale, attraverso la contrazione della libertà di locomozione che ne costituisce una delle più significative espressioni contenutistiche.
Inoltre non v'è motivo di discostarsi dalla ulteriore affermazione per cui la adottata soluzione è in linea con il principio della Convenzione internazionale sopra rievocato e con la legislazione comunitaria in materia che espressamente escludono dalla sfera dell'estradizione effetti limitativi della libertà della persona per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali l'estradizione sia stata concessa. L'art. 14 della citata Convenzione stabilisce infatti che "la persona estradata non sarà perseguita, giudicata, arrestata in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne' sottoposta a qualsiasi altra restrizione della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna, diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione...".
Condivisibilmente la sentenza citata aggiunge poi che "all'applicazione del principio di specialità alle misure di prevenzione non sembra ostare il riferimento al fatto anteriore, posto che, se è vero che condizione per l'applicazione di tali misure non è la commissione di un fatto-reato, ma un mero giudizio di pericolosità sociale, è pur vero che tale giudizio deve essere formulato sulla base di precisi elementi fattuali univocamente rivelatori di pericolosità; e, nel caso in cui tali circostanze siano anteriori al fatto per il quale l'estradizione è concessa, non si vede perché mai il principio di specialità non debba operare anche in tale situazione".
"Da ultimo, la soluzione prescelta risulta anche soluzione costituzionalmente orientata, siccome rispettosa dei principi costituzionali, segnatamente di quello dell'eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. Ed infatti, si porrebbe in irriducibile contrasto con quest'ultimo principio un'interpretazione dell'art. 721 c.p.p. che limitasse l'ambito della specialità alle misure di sicurezza (quali la libertà vigilanza) negandola, invece, con irragionevole disparità di trattamento, alle misure di prevenzione che comportino limitazione della libertà personale, con effetti sostanzialmente riconducibili a quelli delle misure di sicurezza". Infondato è però il secondo motivo.
È corretto l'assunto della Corte di merito secondo cui la "revoca" L. 1423 del 1956, ex art. 7, è strumento che non consentirebbe di far valere la eventuale inesistenza dei presupposti legittimati la misura, tra i quali è senz'altro il titolo estradizionale.
È vero, infatti che la giurisprudenza riconosce che la revoca o l'annullamento del decreto di sottoposizione a una misura di prevenzione operano "ex tunc", e cioè dal momento dell'emanazione della misura, allorché sono pronunciati per motivi di legittimità, mentre hanno efficacia "ex tunc", e cioè dal momento della rispettiva emanazione, allorché conseguono a sopraggiunte situazioni che fanno venir meno la pericolosità sociale del prevenuto(Sez. un. 10 dicembre 1997, Pisco, rv. 210041; Sez. I, 13 marzo 2000, Sgobba, rv. 216016 ; Sez. F, 29 luglio 2004, Alvaro, rv. 229777).
Tuttavia essa conferma anche quanto si ricava dallo stesso testo e dall'inquadramento sistematico della L. 1423 del 1956, art. 7;
cioè che la revoca, anche con effetti ex tunc , non può non riguardare un mutamento che riguarda "la causa che ha determinato" il provvedimento: cioè essenzialmente fattori attinenti al giudizio sulla pericolosità.
L'istituto della revoca del provvedimento applicativo di una misura di prevenzione non può estendersi, invece, ai casi di dedotta inesistenza giuridica del titolo. Ne consegue che tale strumento non è attivabile qualora si deduca, quale impedimento originario all'adozione del provvedimento, l'inesistenza del titolo estradizionale, potendosi invece proporre incidente di esecuzione, ricorribile per cassazione (Sez. VI, 3 febbraio 1999, Cianchetta, rv. 213897).
Tale ragionamento, presupposto dalla decisione di inammissibilità del Tribunale, è all'origine della pronuncia confermativa della Corte di appello che, sotto tale aspetto non merita censure.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2006