Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2006, n. 25624
CASS
Sentenza 23 maggio 2006

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Massime1

In tema di estradizione dall'estero il principio di specialità previsto dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione opera anche con riferimento al procedimento per l'irrogazione delle misure di prevenzione, perché la genericità della formula di cui all'art. 721 cod. proc. pen. è tale da ricomprendere anche le misure di prevenzione. (La Corte ha peraltro ribadito che in conseguenza della concessa estradizione non possono aversi effetti limitativi della libertà personale per fatti anteriori o diversi da quelli per i quali l'estradizione viene accordata).

Commentario1

  • 1Il principio di specialità può riferirsi anche alle misure di
    Paola Maggio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Secondo il provvedimento in commento, si applica anche alle misure di prevenzione personali il principio di specialità, previsto dall'art. dall'art. 14, par. 1, della Convenzione europea di estradizione del 1957 e, a livello codicistico, dall'art. 721 c.p.p. Entrambe le disposizioni, nello stabilire - con finalità di garanzia - che la persona estradata non può essere sottoposta a provvedimenti limitativi della libertà personale per fatti anteriori diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa, si riferiscono all'«esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza» e, pur richiamando ogni «altra misura restrittiva della libertà personale», non menzionano espressamente le …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2006, n. 25624
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25624
Data del deposito : 23 maggio 2006

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