Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/05/2003, n. 7461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7461 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Омир сео 63701 MATERIA 07461 03 REPUBBLICA ITALIANA ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 NOME DEL POPOLO ITALIANO -1 A31 CORTETARIA TRIBUTARIA LA SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Paolini Presidente R.G.N.7347/99 Dott. Giuseppe V.A. Magno Consigliere Dott. ANco Ruggiero Cons. Rel. Cron.16451 Rep. Dott. Simonetta Sotgiu Consigliere Ud. 27-11-02 Dott. Michele D'Alonzo Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 63701 Amministrazione Finanziaria dello Stato, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n.12; - ricorrente
contro
BIPIESSI RISCOSSIONI S.p.A., incorporante la Società PA RD e C. già Soc. a r. 1.; intimatoaber avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna-Cagliari n.195/7/97 del 10-2- 98. 4324 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/02 dal Relatore Cons. Dott. ANco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo La Società PA RD e C. SOC. а r.l., poi incorporata nella BIPIESSE RISCOSSING S.p.A., per l'anno 1983, in data 13-11-82, versava un acconto IRPEG di £.360.809.000, superiore al 75% dell'imposta dovuta : il 75% di £.471.482.000 era £.353.611.000. L'Ufficio II. DD. di Sassari, sul presupposto che essere del 92%, provvedeva l'acconto doveva all'emissione del ruolo, per sopratasse ed interessi, per insufficiente versamento dell'acconto IRPEG 1983. La società proponeva opposizione avverso l'iscrizione a ruolo, eccependo l'errata applicazione della L. 23-3-77 n.97. La C.T. di primo grado di Sassari, con sentenza n.492/05/88, accoglieva il ricorso. L'Ufficio proponeva gravame, rilevando che l'acconto versato era inferiore al 92%. La società controdeduceva. La C.T. Regionale della Sardegna-Sassari, con la 2 sentenza in epigrafe, rigettava l'appello. L'A. F. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 10-4-99, con l'articolazione di una sola ragione di doglianza. La società non si è costituita. Motivi della decisione Pregiudiziale ed assorbente è la delibazione dell'ammissibilità del ricorso in relazione alla sua tempestività : questione rilevabile d'ufficio, vertendosi in ipotesi di "decadenza dall'impugnazione" (art. 327 c.p.c.). Deve premettersi che la pubblicazione della sentenza si attua con il deposito in Cancelleria (art.133 co.1° c.p.c. : "La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata"). L'impugnata decisione della C.T.R. veniva depositata e, quindi, pubblicata in data 11-2-98. Non risultando la sentenza notificata, il ricorso per cassazione doveva essere proposto nel termine "lungo" di "un anno dalla pubblicazione" (art.327 co.1° c.p.c.) : termine che in conseguenza della sospensione feriale dei termini processuali - sospensione operante "di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno" (art.1, L.7-10-69, n. 742) è in effetti di un anno e 46 giorni. 3 Nel caso in esame, come si è detto, la sentenza risulta pubblicata in data 11-2-98. Perciò l'individuato termine "lungo" andava a scadere il 29-3-99. Invece, il ricorso risulta notificato a mezzo servizio postale con spedizione in data 10-4-99 e con ricezione in data 13- 4-99. A questa data il richiamato termine era ampiamente scaduto. In definitiva, deve provvedersi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso perché proposto fuori del termine prescritto per legge. Nessuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese della presente fase di giudizio, in quanto la società intimata non si è costituita.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 27-11-2002, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione. Il Relatore Il Presidente Dott. ANco Ruggiero Dott. Giovanni aolini AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 ESENTE DA REGISTRAZIONE N. 131 TAB. ALL. B N. 5 prann TRIBUTARIA MATERIA IL CANCE RE C1 ANco NC DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 14 MAG. 2003 IL CANCELLERE C1 CANCEL AN NI