Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro l'indennizzabilità non consegue alla semplice circostanza che l'infortunio avvenga durante e nel luogo di lavoro, occorrendo, come ulteriore requisito, che tra l'attività lavorativa ed il sinistro sussista un concreto e preciso nesso di derivazione eziologica e non , quindi, solo un semplice collegamento marginale o un semplice rapporto di coincidenza cronologica e topografica , in quanto l'evento deve dipendere dal rischio inerente ad un atto intrinseco a determinate prestazioni e comunque astrattamente connesso all'esecuzione di questo ed al perseguimento delle correlative finalità (Nella specie è stata confermata la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennizzabilità dell'infortunio, in quanto inerente alle ordinarie e non marginali occupazioni, occorso a dipendente di cooperativa agricola mentre riportava in azienda un trattore, carico del fieno necessario al governo degli animali, che la sera precedente aveva parcheggiato nei pressi della propria abitazione )
Commentario • 1
- 1. Caduta e distorsione al lavoro: spetta il risarcimento Inail?Raffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 ottobre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso gli avvocati CESARE IOPPOLI, ANTONIO VINCENZO NOTO, PASQUALE VARONE, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
LM ZE quale procuratore speciale di MA ME LA in proprio e quale esercente la patria potestà sui figli minori LM AR ed MA LB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO ARLINI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE, LA SPINA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 35/96 del Tribunale di SPOLETO, depositata il 13/04/96 R.G.N.410/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/98 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato IOPPOLI;
udito l'avvocato LA SPINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Spoleto AZ UL, quale procuratore speciale di AZ AH IM, in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori, chiedeva accertarsi che il sinistro occorso il 12.9.1992 al congiunto AZ AV, che aveva perso la vita per il ribaltamento di un autoveicolo di proprietà della cooperativa agraria di cui era dipendente e del quale era alla guida, costituiva infortunio sul lavoro, con condanna dell'INAIL al pagamento della rendita corrispondente. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore accoglieva la domanda. L'appello proposto dall'Istituto veniva respinto dal Tribunale di Spoleto con la sentenza qui impugnata. A sostegno della decisione il Tribunale rilevava che dalle prove testimoniali raccolte e dalla documentazione prodotta in primo grado era rimasto accertato che AZ AV era deceduto mentre, per attendere alle sue ordinarie occupazioni di lavoro, stava riportando in azienda un mezzo agricolo carico di fieno necessario al governo del bestiame, lasciato parcheggiato la sera precedente vicino alla propria abitazione. Al riguardo il Tribunale, mentre riteneva irrilevante la circostanza che l'AZ non fosse fornito di patente di guida, reputava che la direzione aziendale non poteva ignorare che il dipendente avrebbe riportato il mezzo agricolo in ditta, posto che era noto che costui quotidianamente ne usufruiva per raggiungere la propria abitazione e per tornare al lavoro. Avverso detta sentenza l'INAIL ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico complesso motivo. Gli intimati resistono con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo, denunciando violazione degli articoli 1, 2, 66, 74 e 85 d.P.R. n. 1124 del 1965, 12 delle disposizioni sulla legge in generale, 2727 e 2697 c.c., 112, 113 e 115 c.p.c. nonché omessa contraddittoria ed insufficiente motivazione, l'INAIL censura la sentenza impugnata per aver ravvisato nella specie l'occasione di lavoro, omettendo di considerare che l'attività di guida del veicolo aziendale posta in essere dal lavoratore, privo di abilitazione alla guida e di autorizzazione del datore di lavoro, aveva determinato in realtà una situazione di rischio elettivo che non può far scattare la copertura assicurativa. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe tenuto nel debito conto le dichiarazioni rese in data 15.10.1992 dal rappresentante legale della Cooperativa all'ispettore dell'Istituto, dalle quali si evince che l'AZ, addetto esclusivamente alla cura del bestiame, aveva usato il veicolo aziendale senza esserne autorizzato;
ne' avrebbe considerato che la guida senza patente da parte dell'AZ, costituendo un fatto illecito penalmente sanzionato, comporta l'interruzione del collegamento funzionale con il lavoro ed esclude che il sinistro possa essere considerato infortunio sul lavoro. Pertanto, conclude il ricorrente, l'attività di guida espletata dall'AZ al momento dell'incidente non può farsi rientrare, neppure in via mediata o indiretta, nella sua attività lavorativa, essendosi egli esposto, per sua libera scelta, al rischio inerente al compimento di un atto illecito che sfugge alla protezione assicurativa.
Il ricorso è infondato sotto tutti i profili prospettati. Questa Corte ha ripetutamente affermato che nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, comprendente tutti i casi di eventi verificatisi per causa violenta in occasione di lavoro, l'indennizzabilità non consegue alla semplice circostanza che l'infortunio avvenga durante e nel luogo di lavoro, occorrendo, come ulteriore requisito, che tra l'attività lavorativa ed il sinistro sussista un concreto e preciso nesso di derivazione ezioologica e non, quindi, soltanto un semplice collegamento marginale o un semplice rapporto di coincidenza cronologica e topografica, in quanto l'evento deve dipendere dal rischio inerente ad un atto intrinseco a determinate prestazioni e, comunque, astrattamente connesso all'esecuzione di questo ed al perseguimento delle correlative finalità (Cass. n. 8538 del 1997, Cass. n. 6806 del 1996, Cass. n. 10406 del 1995, Cass. n. 3744 del 1993). In proposito è stato altresì precisato che il rischio generico, gravante sul lavoratore come su di ogni altra persona, rientra nell'oggetto dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro quando sussiste tra il sinistro e la prestazione lavorativa un nesso causale tale da rendere l'infortunio attinente alle mansioni svolte, in relazione alle modalità concrete dell'evento ed alle maggiori probabilità che esso si verifichi nel corso dello svolgimento di una determinata attività (Cass. n. 3744 del 1998);
mentre il sinistro derivante da rischio generico o elettivo non è indennizzabile quando non sia connesso alle specifiche mansioni del lavoratore, ne' in alcun modo riferibile alle abituali e prevedibili modalità di esecuzione delle sue prestazioni, presentando con le stesse un collegamento del tutto marginale (Cass. n. 5047 del 1997). Di tali principi, pienamente condivisi da questo Collegio, il Tribunale di Spoleto ha fatto corretta applicazione, avendo ritenuto provato che il sinistro "de quo" è avvenuto mentre il lavoratore attendeva alle sue ordinarie e non marginali occupazioni di lavoro, ravvisate nella specie sia nel trasporto con il mezzo agricolo del fieno necessario al governo del bestiame, sia nella riconduzione in azienda dello stesso mezzo agricolo, indispensabile all'attività lavorativa, posto che detto mezzo, normalmente utilizzato dai dipendenti per raggiungere le proprie abitazioni, la sera precedente era rimasto parcheggiato nei pressi dell'abitazione dell'assicurato. Il Tribunale, inoltre, dal complesso degli elementi probatori acquisiti, ha dedotto che la direzione della cooperativa non poteva ignorare che la mattina del 12.9.1992 il mezzo agricolo sarebbe stato ricondotto in azienda dall'AZ, posto che l'abituale conducente era in ferie, che nessun altro dipendente era stato incaricato di ritirare il mezzo e che questo era indispensabile per l'attività lavorativa. Il Tribunale ha quindi correttamente ritenuto che l'infortunato si era posto alla guida del mezzo agricolo con il consenso, quantomeno implicito, del datore di lavoro e nell'interesse di questi. In proposito i giudici di appello hanno ritenuto invece non attendibili le dichiarazioni rese dal presidente della cooperativa all'ispettore dell'INAIL, perché evidente il suo interesse a negare di aver autorizzato l'AZ alla guida del mezzo agricolo.
In sostanza, il convincimento del Tribunale in ordine alla coincidenza temporale tra le normali occupazioni di lavoro dell'assicurato ed il sinistro, nonché al nesso di derivazione eziologica tra attività lavorativa e infortunio, è sostenuto da una attenta valutazione di tutte le prove raccolte ed è corroborato da una adeguata e congrua motivazione, immune da vizi logici, sicché si sottrae a qualsiasi sindacato in sede di legittimità (Cass. n. 447 del 1998, Cass. n. 6449 del 1998). Parimenti infondate sono anche le censure mosse alla sentenza impugnata per non aver tenuto nella dovuta considerazione la circostanza che l'AZ non era in possesso di patente di guida. Infatti, una volta raggiunto il convincimento che l'assicurato si era posto alla guida del mezzo agricolo con il tacito consenso (se non con l'espressa autorizzazione) del datore di lavoro e per soddisfare un preminente interesse di quest'ultimo, la circostanza ha giustamente perso nella valutazione del Tribunale la sua valenza di fatto di per sè idoneo ad interrompere il rapporto di causalità, come sostiene l'INAIL, atteso che in ogni caso la riconduzione in azienda del mezzo agricolo, necessario alla lavorazione e carico di fieno per il governo del bestiame, non può non essere ricompresa tra le mansioni lavorative proprie dell'assicurato, ancorché il trasporto soddisfacesse anche l'interesse del lavoratore a raggiungere il luogo di lavoro con un mezzo meccanico. Per tutte le considerazioni sopra esposte il ricorso, dunque, deve essere respinto ed il ricorrente condannato al rimborso delle spese di questo grado di giudizio in favore del resistente.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del resistente delle spese, che liquida in lire 21.000 oltre a lire tremilioni per onorari.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 03 febbraio 1999.