Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 932
CASS
Sentenza 3 febbraio 1999

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Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro l'indennizzabilità non consegue alla semplice circostanza che l'infortunio avvenga durante e nel luogo di lavoro, occorrendo, come ulteriore requisito, che tra l'attività lavorativa ed il sinistro sussista un concreto e preciso nesso di derivazione eziologica e non , quindi, solo un semplice collegamento marginale o un semplice rapporto di coincidenza cronologica e topografica , in quanto l'evento deve dipendere dal rischio inerente ad un atto intrinseco a determinate prestazioni e comunque astrattamente connesso all'esecuzione di questo ed al perseguimento delle correlative finalità (Nella specie è stata confermata la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennizzabilità dell'infortunio, in quanto inerente alle ordinarie e non marginali occupazioni, occorso a dipendente di cooperativa agricola mentre riportava in azienda un trattore, carico del fieno necessario al governo degli animali, che la sera precedente aveva parcheggiato nei pressi della propria abitazione )

Commentario1

  • 1Caduta e distorsione al lavoro: spetta il risarcimento Inail?
    Raffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 ottobre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 932
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 932
Data del deposito : 3 febbraio 1999

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