Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2002, n. 8384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8384 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
0 A D 1 S , 3 S . O 3 A T L Aula T 5 R L , A . O A ' B L S N E L I P E D 3 S D 7 I - A I N T 8 S 0 8384/0 2 - S G N 1 O O E 1 REPUBBLICA ITALIANA P S A I M D E I A E G A , O G IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D O T E R E T L T I T S R I N I A LA CORTE SUPREMAD E G D L S E Oggetto E L R O E D Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo TREZZA R.G.N. 18508/01 Consigliere Cron.23155 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Dott. Donato FIGURELLI -- Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 15/02/02 Dott. Natale CAPITANIO Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: LA IACONA GAETANO, POGGI ANGIOLINO, elettivamente presso lo studio domiciliati in ROMA VIA AGRI 1, dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che li rappresenta e سے difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio 2002 dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e 719 difende, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 22409/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 10/07/00 - N. R.G.N. 63277/89; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorsi depositati in data 11 luglio 1988 GA La ON e IO GI convenivano in giudizio davanti al Pretore di Roma l'Ente Ferrovie dello Stato - oggi Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di £.
1.961.381 per il primo e di £.
5.225.321 per il secondo, a titolo di differenze per il lavoro straordinario effettuato nel periodo 1979 1986. Il Pretore adito, riunite le cause, accoglieva integralmente le domande. Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell'appello dell'Ente Ferrovie dello Stato, limitava la condanna dell'Ente, per il compenso del lavoro straordinario rivendicato dai lavoratori, alla somma di lire 94.954 per il La ON e di lire 187.351 per il GI. Il giudice del gravame osservava di essersi attenuto ai calcoli eseguiti dal consulente tecnico contabile dal medesimo nominato e che si era attenuto ai criteri già indicati in una precedente sentenza dello stesso Pretore di Roma del 3.12.1987 e alle tabelle contabili ivi contenute, tenendo presente che non andava calcolato l'aumento 3 stipendiale per i dirigenti statali previsto con decorrenza dal 1° gennaio 1979, in quanto escluso dall'art. 134 della legge n. 312 del 1980. Il La ON e il GI ricorrono per cassazione con unico articolato motivo. Resiste la Rete Ferroviaria Italiana (già Ente Ferrovie dello Stato) con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di ricorso i lavoratori violazione e falsadenunziano applicazione dell'art. 2697 C.C. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 61 e sgg. c.p.c., con riferimento all'art. 360 c.p.c., nonché omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevando che il giudice del gravame, dopo avere respinto tutte le richieste ed eccezioni contenute nell'atto di appello in ordine alla quantificazione delle somme ad essi dovute e senza aver tenuto conto della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, si era limitato a calcolare le debenze per il lavoro straordinario nelle somme indicate dal nominato consulente tecnico contabile, condividendone acriticamente le conclusioni. i ricorrenti, il In realtà, osservano 4 consulente contabile nominato non aveva calcolato, ai fini del compenso per lavoro straordinario, per il La ON le buste paga dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983, mentre per il GI non aveva considerato le buste-paga dal giugno 1979 al 31 dicembre 1981. Il Tribunale, perciò, aveva omesso di controllare che il calcolo fosse stato eseguito dal C.T.U. tenendo conto delle ore di straordinario svolte dai dipendenti e risultanti dalla buste paga. Inoltre, aggiungono e concludono i ricorrenti, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere le loro richieste formulate nel giudizio di primo grado di ammissione di interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, di ammissione della prova testimoniale e di accoglimento della richiesta di ordine di esibizione delle buste-paga. Va, in primo luogo, respinta la doglianza circa la mancata ammissione da parte del Tribunale dell'interrogatorio formale della convenuta о dell'ordine di esibizione delle buste paga sia per la genericità delle censure che non si sono concretizzate in specifiche argomentazioni critiche e sia per la discrezionalità dell'esercizio dei 5 sollecitati poteri d'ufficio, discrezionalità che, pur se non sorretta da motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (v. Cass. luglio 1990 n. 7158). Del pari va respinta la doglianza circa il mancato accoglimento della richiesta di prova testimoniale, inammissibile essendo tale doglianza ex art. 366, primo comma n. 4 c.p.c. per mancata indicazione dei motivi per i quali la chiesta prova doveva essere ammessa 0 dei motivi per i quali illegittimamente non era stata concessa. Infine è, del pari, da rigettare la doglianza relativa alla omessa о insufficiente motivazione, omessache si sarebbe concretizzata in una valutazione della prova in violazione degli artt. 2967 c.c. e 116 c.p.c., in ordine alle buste paga prodotte, dalle quali si sarebbero dovute evidenziare le ore di straordinario prestate. Invero, attesa la corrispondenza, da una parte, tra le somme che i lavoratori avevano dichiarato esser dovute a titolo di compenso per lavoro straordinario e che il Pretore aveva dichiarato che spettassero ai medesimi (£.
1.961.381 per il La ON e £.
5.225.321 per il GI); e, dall'altra, tra quelle limitatamente riconosciute dal Tribunale 6 ON e £. 187.351 per il(£. 94.954 per il La GI), il giudice del gravame aveva dato conto dell'esattezza del calcolo, facendo riferimento, a integrazione della motivazione offerta a sostegno del suo convincimento, alla relazione presentata dal C.T.U. nominato. Quest'ultimo, infatti, con calcoli analitici puntualmente riferiti а tutte le buste paga prodotte dalle parti, aveva giustificato l'operata drastica riduzione degli emolumenti pretesi dai lavoratori. Né questi ultimi hanno specificamente incontestato i criteri di calcolo presi considerazione dalla sentenza impugnata per la quantificazione del lavoro compenso per - instraordinario, essendosi limitati a contestare contrasto con quanto risulta dalla relazione del C.T.U. - che nel calcolo non sarebbero state prese in considerazione tutte le buste paga prodotte. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
ricorso e condanna iLa Corte rigetta il ricorrenti in solido alle spese del giudizio in 7 euro 10,50 onorari. Così deciso oltre euro 1.000 (mille) per in Roma il 15 febbraio 2002. Presidente: Ийсенно чи на Hi Cons, estensore: MO PI |_ CANC ERE zauc Cancelleria Dopos 12 GIU. 2002 Oga IL CANCELLIERE чам A D 0 . S 2 1 S O 3 . A 5 L T T L R , . O A A B N ' S L . E L D 3 P E S 7 - D I A T 8 N I - S S G 3 O N 1 O P E A S M E I D I G A E A G , D O E O E T L R T T T I S N I R A I E L G S D E L E E R O D 8