Sentenza 7 agosto 2002
Massime • 1
In materia di assegnazione di terreni oggetto di riforma fondiaria, l'iscrizione di una garanzia reale non è, in sè, in contrasto con i fini di trasformazione agraria prefissati, rispettivamente, dalle norme di cui agli artt. 18 legge n. 230 del 1950 (concernente provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori ionici contermini), 27 legge n. 841 del 1950 (legge stralcio della riforma fondiaria agraria, contenente norme per l'espropriazione, la bonifica, la trasformazione e l'assegnazione dei terreni ai contadini)e 4 legge n. 379 del 1967 (contenente modificazioni delle disposizioni sulla riforma agraria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2002, n. 11906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11906 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SI GE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E ALMANSI 188, presso lo studio DEl'avvocato ALBO AMBROSIO, che la difende unitamente agli avvocati LUIGI AMBROSIO, ALDO AMBROSIO, giusta DEega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.- Direzione Attivi Creditizi, incorporante DEla AN NA DE VO Credito Fondiario S.p.A., in persona DE legale rappresentante pro-tempore già Sezione Autonoma di Credito Fondiario DEla AN NA DE VO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUIGI MANCINELLI 65, presso lo studio DEl'avvocato CORRADO ROMANO, che la difende, giusta DEega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1216/99 DEla Corte d'Appello di ROMA, sezione 2^ civile emessa il 9/2/1999, depositata il 20/04/99; RG.657/1998;
udita la relazione DEla causa svolta nella pubblica udienza DE 15/03/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona DE Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto DE ricorso. ANTECEDENTI DI FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Ente Maremma, nell'anno 1955, ai sensi DEle leggi 12 maggio 1950 n. 230 e 21 ottobre 1950 n. 841 sulla trasformazione fondiaria ed agraria, assegnò a IN SI il fondo costituente il podere n. 209, ubicato nel Comune di Montecatini Val di Cecina, località Querceto.
IN SI, con atto DE 20 febbraio 1970, riscattò anticipatamente la proprietà DE podere e lo rivendette ad EL RO con atto DE 14 giugno 1979.
Quest'ultima, per mezzo DE suo mandatario e coniuge Angelo Cappelmi, stipulò con la AN NA DE VO (di seguito:
BN) un contratto di mutuo per la somma di lire 38 milioni;
il mutuo era garantito da ipoteca iscritta sul fondo.
2. EL RO, con atto di citazione DE 18 aprile 1996, ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Roma la BN ed ha chiesto che in confronto DEla convenuta fosse dichiarata la nullità DE contratto di mutuo per violazione DE mandato, che fosse ordinata la cancellazione DEl'ipoteca e che la AN fosse condannata a risarcirle i danni subiti.
A fondamento DEla domanda l'attrice ha dedotto che il contratto di mutuo, oltre alle disposizioni sul mutuo agrario, richiamava anche quelle sulla disciplina DE credito fondiario e che, comunque, era stato concluso oltre i limiti DE mandato.
La RO ha aggiunto che nell'atto di quietanza DEla somma ricevuta a mutuo era richiamata, quale norma legittimante l'iscrizione DEl'ipoteca, l'art. 3 DE DPR 21 gennaio 1976, n.
7. Nel giudizio si è costituita la spa BN, la quale ha eccepito che il difetto di mandato non ricorreva.
3. La domanda è stata accolta dal tribunale, che ha dichiarato l'inefficacia DE contratto di mutuo, perché stipulato dal rappresentante oltre i limiti DE potere conferitogli, ed ha ordinato la cancellazione DEl'ipoteca.
4. La decisione è stata impugnata dalla BN, la quale, dopo avere ripetuto le ragioni per cui non era configurabile la nullità DE mutuo e DEl'iscrizione DEl'ipoteca, ha dedotto anche che la RO aveva ratificato l'opera DE suo mandatario. La Corte di appello di Roma, con sentenza DE 20 aprile 1999, ha rigettato le domande.
La Corte di appello, premesso che la BN era legittimata a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento, ha ritenuto che la mutuataria aveva espressamente ratificato l'operato DE suo procuratore ed aveva provveduto ad eseguire i pagamenti DEle rate semestrali DE mutuo secondo i patti concordati, sospendendoli successivamente, come si ricavava dall'istanza di conversione DE pignoramento sul fondo.
Quanto alla nullità DEl'iscrizione ipotecaria, dedotta sotto il profilo che l'iscrizione era avvenuta prima DE trentennio dalla prima assegnazione, la Corte di Appello ha dichiarato che le leggi sulla riforma fondiaria non prevedono alcun divieto di iscrizione ipotecaria sui terreni oggetto di riscatto anticipato e che, ai fini DEla procedura esecutiva promossa sul fondo, la AN aveva rispettato il termine trentennale dall'originaria assegnazione.
5. Per la cassazione DEla sentenza EL RO ha proposto ricorso.
Resiste con controricorso la spa AN NA DE VO. Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso svolge tre motivi.
Il ricorso è rigettato con le ragioni di seguito esposte.
2. I primi due motivi DE ricorso si riferiscono al tema DEla ratifica DE contratto di mutuo ad opera di EL RO e, per questa ragione, possono essere esaminati congiuntamente. 2.1. È stato anticipato che la sentenza impugnata ha ritenuto che "l'espressa ratifica da parte DEla mandante in ordine all'operato DE mandatario, nelle forme prescritte per la conclusione DE negozio, realizza(va) (...) la condizione di efficacia DE contratto, che è (era) pertanto legittimamente opponibile alla sig.ra RO;
questione, peraltro, attinente ad una condizione DEl'azione".
Per giungere a questa soluzione, la Corte di appello ha ricostruito la ratifica DE contratto di mutuo attraverso i seguenti elementi:
- l'atto di quietanza DE 1981 DEl'avvenuto pagamento DEla somma di lire 38 milioni ricevuta a titolo di mutuo, nel quale la mutuataria aveva convenuto direttamente nuove condizioni per l'ammortamento DE mutuo;
- i pagamenti DEle rate semestrali di ammortamento DE mutuo effettuati secondo i patti fino al 1982 e successivamente sospesi, come si ricavava dall'istanza per la conversione DE pignoramento DE fondo, depositata nella cancelleria DE giudice DEl'esecuzione. La Corte di appello ha dichiarato incidentalmente che la produzione DE documento in appello era ammissibile sia perché la circostanza era stata allegata dalla AN nella sua comparsa di costituzione in primo grado, senza contestazione DEl'attrice, sia perché la produzione non era volta ad ampliare l'oggetto DEla controversia.
2.2. Con i motivi che si stanno esaminando la ricorrente sostiene:
- che la BN ha introdotto per la prima volta nel giudizio di appello la tesi DEl'avvenuta ratifica tacita DE mutuo;
- che essa si era opposta alla domanda nuova in appello;
- che il superamento di tale opposizione era avvenuto violando le disposizione che non consentono la proposizione di nuove domande in appello.
Sostanzialmente alla sentenza impugnata sono addebitati i seguenti errori: non avere rilevato che la comparsa di costituzione in primo grado DEla AN non conteneva l'allegazione DEl'avvenuto pagamento DEle prime semestralità DE mutuo e DEla presentazione di un'istanza di conversione DE pignoramento sul fondo in contestazione;
non avere considerato che nella sentenza di primo grado era stato escluso "qualsiasi allegazione" di una ratifica DE contratto di mutuo da parte DEla AN. Secondo la ricorrente l'errore derivava dalla violazione DEla disposizione DEl'art. 345 cod. proc. civ., il quale non consente di introdurre in appello eccezioni che non siano state proposte nel giudizio di primo grado:
primo motivo di violazione DEl'art. 345 detto e di omessa ed errata motivazione.
La ricorrente aggiunge che la ratifica DE mutuo DE 1981 non si poteva ricavare dalla quietanza DE mutuo DE 1981 sia perché l'atto non era stato prodotto in giudizio, sia perché dalla quietanza non era dato ricavare alcuna dichiarazione di ratifica DE mutuo, sia, infine, perché mancava in ogni caso la ratifica DE negozio di concessione DEl'ipoteca come richiesto dalla legge: secondo motivo di violazione DE principio DE contraddittorio, di violazione degli artt. 112, 115, 183 e 345 cod. proc. civ. e DEl'art. 2822 cod. civ.
3. Dalla lettura degli atti di causa, consentita in ragione DEla censura, si ricava che la comparsa di costituzione in primo grado DEla BN non contiene alcun riferimento all'avvenuta ratifica da parte DE dominus DEl'affare DE contratto di mutuo per come questo era stato stipulato dal rappresentante.
3.1. Questo, infatti, non era il tema difensivo scelto dalla AN, la quale aveva sostenuto che l'attività svolta dal mandatario non presentava alcun aspetto eccedente i poteri che a quest'ultimo erano stati conferiti.
La AN, infatti, ha dichiarato: che alla RO era stato concesso un mutuo di miglioramento agrario, come si ricavava dal richiamo contenuto nel contratto alla legge 5 luglio 1928 n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento DE credito agrario;
che all'interessata erano state riconosciute le agevolazioni tributarie di cui al d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601; che nel contratto era stata richiamata la garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione DE mutuo, ai sensi DEla legge 2 giugno 1961 n. 454, in materia di credito agrario, di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di proprietà contadina.
Inoltre, sempre secondo la AN, il richiamo, nel contratto di mutuo, alle norme DE d.p.r. 21 gennaio 1976 n.7, sul credito fondiario e edilizio, non mutava la natura DEl'intervento creditizio, in quanto la propria sezione erogante il mutuo, all'epoca dei fatti, era un istituto di credito fondiario abilitato all'esercizio DE credito agrario.
3.2. Il tema DEla ratifica DE contratto di mutuo è stato introdotto dalla Corte di appello, che ha individuato nell'avvenuta ratifica DE contratto di mutuo la ragione sanante DE denunciato eccesso di potere DE mandatario e, in definitiva, la ragione DE rigetto DEla domanda di nullità DE mutuo.
In questo giudizio, si deve, quindi, verificare la corretta applicazione DEla denunciata regola concernente il divieto di introdurre nel giudizio di appello eccezioni nuove.
4. L'art. 345 cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 52 DEla legge 26 novembre 1990, n. 353 e che si applica alla presente fattispecie, rappresenta il capovolgimento DEla disciplina precedente e l'attuazione DE principio DEl'appello "chiuso". La norma modificata, infatti, prevedeva la possibilità di nuove eccezioni in appello con l'assai debole sanzione DE rimborso DEle spese processuali cui avevano dato luogo le eccezioni dedotte per la prima volta in grado di appello.
Con il nuovo testo DEla norma, invece, il divieto è netto: le domande e le eccezioni, vecchie e nuove, ad iniziativa DEl'appellante o DEl'appellato, debbono essere proposte sempre con gli atti iniziali DE procedimento.
Sul punto la norma è chiara: il legislatore si è riferito alla stessa regola adottata per il giudizio di primo grado e, quindi, le eccezioni in senso stretto, che in primo grado non possono essere proposte oltre la comparsa di risposta, non possono essere proposte neppure in appello. Invece, le eccezioni in senso lato, che possono essere proposte durante tutto il giudizio di primo grado, possono essere proposte dalle parti anche nel giudizio di appello, fino alla precisazione DEle conclusioni di questo giudizio.
4.1. Se la motivazione DEla sentenza impugnata, per come sopra è stata riportata, è letta con attenzione, si rileverà che la Corte di appello ha dichiarato che l'opponibilità alla RO DE contratto di mutuo rappresentava una condizione DEl'azione svolta. Ne discende che la questione DEl'avvenuta ratifica DE contratto di mutuo, nella tesi esposta dalla decisione, era rilevabile d'ufficio, derivando da una condizione DEl'azione. Questo aspetto DEla vicenda non è stato colto dalla ricorrente che, inutilmente, si attarda su un discorso DEla violazione DEl'art. 345 cod. proc. civ., che non c'è stata, perché nell'atto di appello si fa riferimento agli atti DEla procedura esecutiva, sulla base dei quali è avvenuta ratifica DE contratto di mutuo e questi atti sono prodotti nel giudizio di appello, potendolo essere prodotti.
4.2. Il problema DEla mancata ratifica DE consenso all'iscrizione DEl'ipoteca, affacciato con il secondo motivo DE ricorso, non può essere esaminato, perché non ha formato oggetto di esame nei precedenti gradi DE giudizio ed è stato introdotto per la prima volta in questo giudizio di legittimità.
5. Il terzo motivo si riferisce al punto DEla decisione nel quale è stata dichiarata valida l'iscrizione DEl'ipoteca.
5.1. La Corte di appello, richiamate entrambe le leggi DE 1950 sull'espropriazione ed acquisto dei terreni da sottoporre a riforma fondiaria, ha dichiarato che la legge fondamentale sulla riforma agraria non prevede "alcuna disposizione in tema di non ipotecabilità dei terreni espropriati o acquistati dagli enti di sviluppo", ma soltanto il divieto di alienazione nel trentennio dalla prima assegnazione ed il vincolo di indivisibilità. Quanto al divieto di esecuzione forzata sugli stessi beni la Corte di appello ha dichiarato che nella specie non esisteva neppure questo impedimento, in quanto gli atti DE processo esecutivo erano stati compiuti rispettando il termine DE trentennio da essa stessa prima indicato.
5.2. La ricorrente, con il terzo motivo DE ricorso, ripete in questa sede quanto sostenuto in primo grado, che cioè i fondi oggetto i riforma fondiaria sono beni sui quali la pubblica amministrazione esercita la sua funzione di controllo anche dopo l'assegnazione e non possono formare oggetto di ipoteca.
6. Le varie leggi che nel tempo hanno disciplinato l'assegnazione dei terreni oggetto di riforma fondiaria, contengono strumenti vari per impedire che gli assegnatari perseguano obiettivi contrastanti con i fini di trasformazione agraria in esse indicati.
6.1. L'art. 18 DEla legge 12 maggio 1950 n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione DEl'Altopiano DEla Sila e dei territori ionici contermini, nel suo testo originario, stabiliva: che nel contratto di assegnazione dei terreni deve essere previsto un periodo di prova di tre anni sotto condizione risolutiva espressa;
che non era ammesso il riscatto anticipato DEle annualità previste nel contratto;
che fino al pagamento integrale DE prezzo, qualsiasi atto tra vivi di disposizione o di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale, avente per oggetto il terreno assegnato, era nullo di pieno diritto;
che durante lo stesso termine i diritti DEl'assegnatario non potevano essere oggetto di provvedimenti cautelari ne' di esecuzione forzata, se non a favore
DEl'assegnatario.
Nella norma non v'è accenno alcuno al divieto di iscrivere ipoteca sui fondi oggetto di assegnazione o al divieto di compiere sugli stessi fondi atti di esecuzione forzata.
6.2. L'art. 27 DEla legge stralcio DEla riforma fondiaria agraria (legge 21 ottobre 1950. n. 841, contenente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini) indica le situazioni di inefficacia degli atti di vendita, o di conferimento in società dei terreni in concessione e che sono considerati come pertinenti al patrimonio DEl'alienante sia per la determinazione DE patrimonio soggetto a scorporo, sia per l'applicazione DElo scorporo stesso.
Neppure in questa norma vi sono riferimenti al divieto di ipoteca dei fondi dati in concessione o di atti di esecuzione forzata.
6.3. La legge 29 maggio 1967, n. 379 (contenete modificazioni DEle disposizioni sulla riforma agraria), dopo avere disposto che gli assegnatari possono procedere al riscatto anticipato dei fondi (art. 1) indica una serie di limitazioni a carico di coloro che hanno riscattato anticipatamente.
Le limitazioni sono indicate nell'art. 4 e consistono: nel vincolo di indivisibilità DE fondo;
nel divieto di alienazione, per la verità non generalizzato, fino al termine DE trentesimo anno dalla data DEla prima assegnazione;
nella predeterminazione DE prezzo di vendita;
nel riconoscimento di un diritto di prelazione in favore prima DEl'Ente che ha disposto l'assegnazione, poi dei proprietari confinanti;
nel divieto di variazione DEla consistenza originaria DE fondo assegnato.
Queste limitazioni sono state ridotte dal successivo articolo 8 quanto al tempo di durata DEl'alienazione, quando questa è disposta in favore di coltivatori titolari di altre assegnazioni e residenti nel territorio o di assegnatari di terreni la cui estensione, in aggiunta a quella DE fondo da acquistare, superi i dieci ettari. Neppure da queste norme è dato ricavare una limitazione alla possibilità che su di esso siano accese ipoteche o siano compiuti atti di esecuzione.
6.4. Il vero è che l'iscrizione di una garanzia reale, in sè, non è in contrasto con i fini di trasformazione agraria prefissate dalle norme prima indicate.
Quanto al divieto di atti di esecuzione forzata sul fondo, la sentenza impugnata ha dichiarato che essi sono stati compiuti ben oltre il termine dei trenta anni dall'originaria assegnazione, ricavando dalla verifica, l'esatta conclusione che si trattava di atti legittimamente compiuti oltre il limite trentennale prima indicato.
7. Rigettato il ricorso, le spese di questo giudizio sono poste a carico DEla ricorrente, in base alla regola DEla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso DEle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 90,00, oltre onorari liquidati in Euro 1.500,00.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio DEla sezione terza civile DEla Corte di cassazione, il 15 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2002